Imposizione diretta del Trust

20 Luglio 2020

Trust - imposte dirette

Soggettività passiva

L'articolo 73 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) include i Trust tra i soggetti passivi ai fini Ires.

Distinguendo a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il Trust viene assimilato:

  • agli enti commerciali residenti, se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. b), Tuir);
  • agli enti non commerciali residenti, se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. c), Tuir);
  • agli enti non residenti, se ha residenza fiscale all'estero (art. 73, comma 1, lett. d), Tuir).

Residenza fiscale del Trust

Risulta quindi di fondamentale importanza individuare dove il Trust abbia la residenza fiscale. Tale verifica deve essere operata applicando le regole generali dettate dall'articolo 73, comma 3 del Tuir.

In particolare, facendo riferimento anche ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 48/E/2007, occorre innanzitutto individuare il luogo in cui è stabilita la sede legale del Trust: se la stessa si trova nel territorio dello Stato, la residenza fiscale sarà posta in Italia; tuttavia si ritiene sia un criterio difficilmente applicabile al Trust, considerate le peculiarità dell’istituto.

Se non è individuabile il luogo della sede legale, si fa riferimento alla sede dell’amministrazione: si ritiene che il criterio sia applicabile per i Trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa, quali, ad esempio dipendenti oppure locali in locazione o in proprietà. In mancanza, l’Agenzia delle Entrate precisa che la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.

In alternativa occorre considerare il luogo dell’oggetto principale dell’attività. L’Amministrazione finanziaria nella già citata circolare n. 48/E/2007 ritiene che questo criterio sia strettamente legato alla tipologia di Trust: se l’oggetto principale è costituito da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, la residenza è facilmente individuabile; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza; nel caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata.

Se, alla luce del test di effettuato, la residenza risulta all’estero e in Paesi non "white list", come individuati dal D.M. 04/09/1996, l’articolo 73 del Tuir, con finalità antielusiva, individua due presunzioni di residenza in Italia operanti nel caso in cui:

  • almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia: l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, non è necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario siano verificate nello stesso periodo d’imposta, ma può verificarsi anche in momenti successivi (cfr. Circolare n. 48/E/2007);
  • successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del Trust un'attribuzione di beni immobili ubicati in Italia, diritti reali immobiliari o l'imposizione di vincoli di destinazione su tali beni.

In caso di problematiche di tassazione transfrontaliera, si potrà fare riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La già citata circolare dell’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini convenzionali, il Trust debba essere considerato come “persona diversa da una persona fisica” ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Determinazione della base imponibile

Se il Trust è qualificato come ente commerciale ed ha la residenza fiscale in Italia, il reddito complessivo netto si determina secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero gli articoli da 81 a 116 applicabili nella determinazione del reddito delle società di capitali.

Se il Trust è qualificato come ente commerciale e non ha la residenza fiscale in Italia, si applicano gli articoli 151 e 152 del Tuir e il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato distinti a seconda della categoria di appartenenza, considerando prodotti nel territorio dello Stato soltanto i redditi indicati nell’articolo 23 del Tuir.

Se il Trust è qualificato come ente non commerciale ed ha la residenza fiscale in Italia, il reddito complessivo netto si determina secondo le disposizioni del capo III del titolo II del Tuir (articoli da 143 a 150), ovvero è determinato come somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi determinati distintamente per ogni categoria in base alle regole proprie.

Se il Trust è qualificato come ente non commerciale e non ha la residenza fiscale in Italia, il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato distinti a seconda della categoria di appartenenza, applicando gli articoli 153 e 154 del Tuir. considerando prodotti nel territorio dello Stato soltanto i redditi indicati nell’articolo 23 del Tuir.

Gli eventuali redditi conseguiti dal Trust che abbiano già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo al soggetto che li ha realizzati, non concorrono alla formazione della base imponibile del Trust (è ad esempio il caso dei redditi derivanti da attività finanziarie).

Trust opachi e trasparenti

A seconda che l'atto istitutivo del Trust identifichi o meno i beneficiari di esso, l’articolo 73, comma 2, del Tuir individua diverse modalità di imputazione del reddito determinato dal Trust.

Se si tratta di Trust opachi, ovvero senza beneficiari individuati, il reddito viene tassato direttamente in capo al Trust; se invece si tratta di Trust trasparenti, ovvero con beneficiari individuati, il reddito viene imputato per trasparenza ai beneficiari.

L’amministrazione finanziaria nella circolare n. 48/E/2007 ha dato la seguente definizione di beneficiario individuato: “[…] per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.”.

Potrebbe verificarsi anche il caso di un Trust misto, cioè un Trust il cui atto costitutivo preveda che una parte del reddito sia accantonata a capitale e l'altra parte sia attribuita ai beneficiari: in questo caso il reddito accantonato viene tassato in capo al Trust; mentre il reddito attribuito ai beneficiari viene imputato ai beneficiari.

Con riferimento alla successiva tassazione dei redditi del beneficiario del Trust, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E/2007 ha chiarito che, l’effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari di Trust trasparenti rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito; nel caso di Trust opachi, invece, poiché i redditi conseguiti sono già stati tassati in capo al Trust, non possono scontare una nuova imposizione in capo ai beneficiari a seguito della loro distribuzione.

Trust trasparenti: natura dei redditi imputati per trasparenza ai beneficiari

I redditi imputati ai beneficiari dai Trust trasparenti, sia residenti che non residenti, costituiscono redditi di capitale in capo agli stessi, indipendentemente dalla loro categoria di reddito originaria (articolo 44, comma 1, lett. g-sexies, Tuir).

Questi redditi vengono tassati in capo ai beneficiari del Trust indipendentemente dalla loro percezione (come avviene, ad esempio, per l’attribuzione dei redditi da partecipazione nelle società di persone): si assiste quindi una particolare commistione tra attribuzione dei redditi per competenza e redditi di capitale, che, invece, ordinariamente sarebbero tassati in capo al percipiente secondo il criterio di cassa.

Un’altra norma con finalità antielusiva, prevede che, in deroga alla disciplina ordinaria secondo cui i redditi conseguiti da Trust opachi sono tassati in capo al Trust e non al beneficiario, anche i redditi corrisposti a residenti italiani da Trust opachi stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal Trust si considerano a fiscalità privilegiata, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 47-bis del Tuir, e quindi sono tassati in capo ai beneficiari.

Trasferimento dei beni nel Trust

Il trasferimento di beni in un Trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato in funzione del soggetto che l’effettua, cioè se è un soggetto imprenditore o non imprenditore, e della tipologia di bene trasferito.

Se si tratta di beni detenuti nella sfera d’impresa commerciale, si distinguono le due seguenti fattispecie:

  • beni merce: il “conferimento” nel Trust genera un ricavo ai sensi dell’art. 85, comma 2 del Tuir da quantificare sulla base del valore normale come definito dall’articolo 9, comma 3 del Tuir;
  • beni strumentali e beni patrimonio: il “conferimento” genera plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del Tuir; nella determinazione del corrispettivo si fa riferimento al valore normale.

In entrambi i casi l’operazione deve essere assoggettata ad Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5) del DPR 633/1972.

Se si tratta di beni detenuti nella sfera privata non si genera nessun presupposto impositivo.

Fanno eccezione i trasferimenti di titoli detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato: il trasferimento dei titoli dal conto del disponente a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi dell’articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 461/1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso; in tal caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.

Adempimenti

Qualificandosi come soggetto passivo Ires, il Trust è tenuto ad adempiere agli obblighi e adempimenti previsti per la generalità dei soggetti Ires, in particolare deve dotarsi di un codice fiscale e, se esercente attività commerciale, della partita Iva, tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13, DPR 600/1973 e presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

Gli adempimenti sono posti in atto dal Trustee in nome del Trust.

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