La figura dell’esecutore testamentario ha un’origine molto antica e affonda le proprie radici nel diritto germanico e canonico. Agli articoli 700 e seguenti del codice civile, il legislatore attribuisce al testatore la facoltà di nominare uno o più esecutori testamentari che diano attuazione alle proprie disposizioni di ultima volontà. Di norma il testatore ricorre all’istituto in esame, scegliendo una persona nella quale ripone particolare fiducia, quando teme per la sorte dei beni ereditari o ritiene che non ci siano soggetti interessati all’eredità. Quanto alla natura giuridica, la dottrina più risalente qualificava quello dell’esecutore testamentario come un incarico gestorio fondato su un’autorizzazione, su una procura o su un mandato post mortem. La dottrina più recente, invece, avallata anche dalla Suprema Corte, ha ricondotto l’istituto ad un ufficio di diritto privato, disciplinato dalla legge e sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria. L’esecutore agisce in nome proprio al solo scopo di dare attuazione alle disposizioni testamentarie. L’atto di nomina deve essere necessariamente contenuto nel testamento e richiede la formale accettazione del designato. Nel caso in cui l’incarico venisse conferito e accettato al di fuori del testamento, infatti, verrebbe considerato come un patto successorio, in quanto tale nullo. Nell’atto di nomina il testatore può prevedere dei sostituti dell’esecutore o può autorizzare quest’ultimo a sostituire altri a se stesso, qualora non possa continuare nell’incarico. La funzione può essere svolta solo da chi ha la piena capacità di obbligarsi, può trattarsi anche di un erede o di un legatario, il designato ha il diritto di accettare o rinunciare alla carica. L’accettazione non può essere sottoposta a termini o condizioni e avviene mediante una dichiarazione da rendersi alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, con conseguente annotazione nel registro delle successioni. L’assunzione della carica, inoltre, deve avere la forma scritta a pena di nullità, pertanto, non può avvenire per fatti concludenti, al contrario la rinunzia può essere anche tacita. L’ufficio è gratuito, tuttavia, il testatore può prevedere un compenso posto a carico dell’eredità. L’esecutore testamentario è tenuto a compiere tutti gli atti strumentali all’adempimento delle disposizioni di ultima volontà del de cuius. A tal fine, amministra la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che la compongono per un periodo massimo di un anno, prorogabile dal giudice di ulteriori dodici mesi per motivi di evidente necessità e sentiti gli eredi. I poteri di amministrazione si sostanziano, principalmente, nell’eseguire i legati, adempiere gli oneri previsti nel testamento e pagare i debiti ereditari. Durante lo svolgimento del proprio ufficio, l’esecutore testamentario può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice, sentiti gli eredi. Benché l’art. 703 c.c., tra gli atti di straordinaria amministrazione, preveda la sola alienazione dei beni ereditari, si ritiene che l’esecutore possa porre in essere tutti gli atti strettamente connessi al proprio ufficio. Si precisa che se gli atti di straordinaria amministrazione sono stati autorizzati dal testatore non è necessario il controllo dell’autorità giudiziaria. In ogni caso, il testatore ha la facoltà di ampliare, limitare o privare del tutto l’esecutore dei poteri di amministrazione e del possesso dei beni ereditari. L’esecutore che sia sfornito dei poteri di amministrazione ha solo il compito di chiedere l’apposizione dei sigilli e redigere l’inventario (quando tra i chiamati vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche), oltre ad un generale potere di controllo sull’attività di esecuzione da altri svolta. È discusso se gli eredi possano disporre dei beni ereditari in presenza dell’esecutore testamentario. A fronte di una tesi che sostiene che eventuali atti dispositivi sui beni potrebbero ostacolare l’attività dell’esecutore, l’opinione prevalente depone nel senso di ammettere tale facoltà in capo agli eredi. In altri termini, l’esecutore sarebbe titolare di un mero potere conservativo finalizzato all’esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie, mentre il possesso e i poteri dispositivi spetterebbero agli eredi. In ogni caso, l’esecutore è tenuto a consegnare all’erede, che ne faccia richiesta, tutti i beni che non siano necessari allo svolgimento del suo ufficio. Durante la gestione, l’esecutore ha la legittimazione processuale, pertanto, può esercitare le azioni relative all’adempimento del suo ufficio, ha la facoltà di intervenire in tutti i procedimenti promossi dall’erede ed è il soggetto nei confronti del quale devono essere proposte le azioni relative all’eredità. I suoi atti non pregiudicano mai il diritto del chiamato di accettare l’eredità con beneficio di inventario o di rinunziare alla stessa. Il testatore può disporre che sia l’esecutore a procedere alla divisione ereditaria, a patto che non sia anche erede o legatario. La divisione fatta dall’esecutore ha effetti reali in quanto determina immediatamente la cessazione della comunione ereditaria, attraverso la formazione delle porzioni e l’attribuzione dei beni. Nell’operare la divisione dell’asse ereditario l’esecutore incontra alcuni limiti: deve comunque sentire gli eredi, deve rispettare la volontà del testatore ed è tenuto ad agire secondo equità. Il testatore che affidi all’esecutore la predisposizione della divisione presuppone il disaccordo tra gli eredi, ove al contrario un tale accordo sussista, i coeredi potrebbero esautorare l’esecutore dal proprio compito. Al termine dell’incarico, l’esecutore fornito di poteri d’amministrazione è tenuto a rendere il conto della gestione, il testatore non può esonerarlo da tale obbligo. Ove la gestione si sia protratta per più anni, il conto agli eredi deve essere reso alla fine di ciascun anno. L’esecutore testamentario deve adempiere al proprio ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile per i danni cagionati agli eredi con colpa o dolo, salvo che dimostri la mancanza dell’elemento soggettivo o che l’evento dannoso sia derivato da causa estranea a lui non imputabile. In caso di pluralità di esecutori la gestione è congiunta, se non c’è accordo provvede l’autorità giudiziaria e la responsabilità è solidale. La carica cessa quando l’esecutore ha completato il proprio incarico il quale, come detto, non può comunque superare il biennio. L’esecutore, inoltre, cessa dalla carica in caso di morte, sopravvenuta impossibilità, sopravvenuta incapacità o rinuncia. Il legislatore ha previsto una specifica ipotesi di cessazione dalla carica ovvero l’esonero cui provvede l’Autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato e sentito l’esecutore, in caso di gravi irregolarità, inidoneità all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomino la fiducia.