Quota di legittima e imputazione ex se nel patto di famiglia

23 Settembre 2020

I legittimari sono le persone alle quali, in virtù del particolare legame con il de cuius, per legge è riservata una quota di eredità (“quota di riserva” o “legittima”). Ai sensi dell’art. 536 c.c., i legittimari sono: il coniuge, i figli, ai quali sono equiparati i discendenti, che vengano alla successione in luogo di questi, e gli ascendenti ma solo in mancanza di figli o discendenti.

Per calcolare il valore della quota di legittima, spettante a ciascun legittimario, è necessario procedere al calcolo descritto dall’art. 556 del c.c., suddiviso in tre fasi:

  1. calcolo del valore dei beni che appartenevano al de cuius alla data di apertura della successione;
  2. al valore dei beni relitti devono essere sottratti i debiti facenti capo al de cuius;
  3. l’ultimo passaggio è costituito dalla “riunione fittizia” che consiste nel sommare al valore ottenuto, mediante le suddette operazioni, quello delle donazioni compiute in vita dal de cuius, secondo il valore attualizzato all’apertura della successione.

All’esito di tali operazioni contabili è possibile apprezzare il valore effettivo dell’asse ereditario e calcolare la quota di riserva, applicando le percentuali previste dal legislatore agli artt. 537 e ss. c.c. per ciascuna categoria di legittimari.

Al legittimario, che abbia subito una lesione dei propri diritti di riserva, spetta l’azione di riduzione di cui agli artt. 553 e ss. c.c. al fine di ottenere appunto la riduzione delle attribuzioni donative o testamentarie lesive, sino a concorrenza della parte necessaria alla reintegrazione della propria quota. In ogni caso, il legittimario che intenda esperire l’azione di riduzione deve prima imputare alla propria porzione di legittima le donazioni e i legati ricevuti, salvo esplicita dispensa del donante o del testatore (art. 564, co. 2, c.c.).

Alla luce di tutto quanto sopra, il presente contributo si propone di affrontare una questione dibattuta riguardante il calcolo della legittima all’esito del patto di famiglia, con particolare riferimento al tema della riunione fittizia e dell’imputazione ex se.

Il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c. è “il contratto mediante con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

L’istituto ha lo scopo di assicurare la continuità della gestione dell’impresa ed evitare lo smembramento dell’azienda in conseguenza dell’apertura della successione dell’imprenditore. In questo modo l’imprenditore ha la possibilità di scegliere il proprio successore nell’impresa, salvaguardando i diritti dei legittimari. Questi ultimi, infatti, sono chiamati a partecipare alla stipula del patto e a prestare il proprio consenso. L’assegnatario scelto dall’imprenditore è tenuto a liquidare ai legittimari la loro quota di legittima, in base ai criteri sanciti dal codice civile e in percentuale al valore dell’azienda.

I legittimari non assegnatari, quando si aprirà la successione dell’imprenditore, dovranno imputare alla quota di legittima quanto ricevuto a titolo di liquidazione dall’assegnatario, come sancito dall’art. 768-quater, co. 3, c.c. Nonostante la mancanza di una previsione legislativa espressa, si ritiene che anche l’assegnatario debba imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto a titolo di patto al netto delle quote liquidate, tenendo conto del valore assegnato ai beni al momento della stipula del patto e non al momento dell’apertura della successione.

L’ultimo comma dell’art. 768-quater c.c., infine, dispone che tutto quanto ricevuto dai contraenti del patto di famiglia non è soggetto a collazione né a riduzione. Lo scopo della norma è evidentemente quello di garantire la stabilità del patto, evitando che quanto ivi stabilito possa essere ridiscusso al momento dell’apertura della successione dell’imprenditore.

Si ricorda che la collazione, ex art. 737 c.c., è l’operazione mediante la quale, nell’ambito della successione legittima e prima di procedere alla divisione, viene ricostruito l’asse ereditario del de cuius. A questa operazione sono tenuti i figli, i discendenti e il coniuge del defunto, i quali devono conferire nell’asse tutto quanto hanno ricevuto dal defunto a titolo di donazione diretta o indiretta, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La collazione può avvenire in natura, conferendo materialmente quanto ricevuto o per imputazione, versando una somma di denaro pari al valore che il bene ha al tempo dell’apertura della successione.

Ed è proprio sul rapporto tra il terzo e il quarto comma dell’art. 768-quater c.c. che si concentra il dibattito dottrinale. Di norma ciò che è esente da collazione è esente anche da imputazione ex se, mentre in questo caso il comma 3 dispone che quanto ricevuto dai non assegnatari debba essere imputato alla quota di legittima del ricevente, escludendone tuttavia la collazione al comma successivo.

Ci si è chiesti, dunque, che tipo di imputazione sia quella di cui all’art. 768-quater, co. 3, c.c. e se la riunione fittizia debba effettuarsi anche con riguardo ai beni oggetto del patto.

Una prima tesi sostiene che, concluso il patto di famiglia, le pretese dei legittimari sono oramai tacitate e i rapporti giuridici che derivano dal contratto sono autonomi rispetto alla successione che si aprirà con la morte dell’imprenditore. La conseguenza di tale impostazione è che i beni assegnati tramite il patto di famiglia non sono soggetti a riunione fittizia né ad imputazione ex se. In altre parole, l’azienda assegnata dall’imprenditore o le quote trasferite ai propri discendenti restano del tutto estranee alla futura successione.

La ricostruzione, in esame, non ha avuto molto seguito in dottrina e giurisprudenza dal momento che contrasta con il disposto dell’articolo 768-quater, comma 3, c.c., il quale letteralmente prevede l’imputazione alla quota di legittima di quanto ricevuto con il patto di famiglia.

Una seconda impostazione, quindi, ha suggerito di imputare ex se i beni ricevuti a titolo di patto di famiglia senza tuttavia considerarli nell’operazione di riunione fittizia. Anche questa impostazione è stata aspramente criticata in quanto non è possibile calcolare correttamente la quota di legittima e quindi la disponibile se prima non si procede alla riunione fittizia.

Invero la tesi maggioritaria sostiene che i beni assegnati con il patto sono soggetti necessariamente sia alla riunione fittizia che all’imputazione ex se. Diversamente opinando, non avrebbe alcun senso l’espressa previsione normativa dell’imputazione se quanto ricevuto non venisse poi rimesso in gioco tramite la riunione fittizia. La conclusione che è possibile trarre, aderendo alla tesi dominante, è che l’art. 768-quater c.c. deroga al principio in base al quale ciò che è esente da collazione è esente anche da imputazione ex se.

Pertanto, dopo la stipula del patto di famiglia, al fine di calcolare la quota di riserva, deve procedersi con le seguenti operazioni

  1. calcolo del valore dei beni che appartenevano al de cuius alla data di apertura della successione;
  2. al valore dei beni relitti devono essere sottratti i debiti facenti capo al de cuius;
  3. “riunione fittizia” che consiste nel sommare al valore ottenuto, mediante le suddette operazioni, quello delle donazioni compiute in vita dal de cuius, secondo il valore attualizzato all’apertura della successione;
  4. “riunione fittizia” dei beni conferiti con il patto di famiglia, secondo il valore che avevano al momento della stipula del patto.

 

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