Società Benefit - disciplina fiscale

29 Settembre 2020

Recentemente, il legislatore ha introdotto una normativa fiscale di favore predisposta ad hoc per le Società Benefit, in grado di valorizzarne le specificità potenziali ed incentivarne l’adozione.

Nello specifico, l’art. 38-ter della Legge 77/2020, rubricato “Promozione del sistema delle società benefit” riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento per abbattere i costi di costituzione o “trasformazione” in società benefit sostenuti entro il 31 dicembre 2020 e con un limite massimo di spesa di 7 milioni di euro.

Inoltre, è stato parimenti previsto (art. 38 – ter, II comma) lo stanziamento di un fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020, sempre per la promozione delle Società Benefit, le cui modalità e i relativi criteri di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per quanto attiene il profilo fiscale complessivo dell’istituto de qua, una disamina costituzionalmente orientata della normativa vigente ci permette di sollevare alcune questioni di interessante approfondimento.

La problematica di maggiore interesse risulta quella della deducibilità dei costi aziendali legati all’attività di beneficio comune della Società, in merito alla quale, ad oggi, non sono previste disposizioni fiscali specifiche.

Infatti, ai fini delle imposte dirette, occorre in primo luogo distinguere l’ipotesi di una voce di costo legata ad un investimento “interno” (come ad esempio una spesa direttamente sostenuta per la preservazione dell’ambiente) o ad un investimento “esterno” (come ad esempio una assegnazione di una somma di denaro o l’acquisto di un macchinario non destinato a manifestarsi all’interno del processo produttivo).

Nel caso di investimento “interno”, potrebbero prospettarsi tre distinte ipotesi di trattamento fiscale di tali voci di costo.

La prima ipotesi considererebbe tali spese come fiscalmente deducibili nei limiti quantitativi e qualitativi previsti ex art. 108, II co. del DPR 917/1986 (c.d. TUIR), se si considerassero tali voci assimilabili alle spese di rappresentanza.

Alternativamente, con un approccio più favorevole ma meno sostenibile, tali spese si potrebbero considerare interamente deducibili, laddove venissero considerate spese di pubblicità. Tuttavia, tale seconda alternativa sembrerebbe snaturare completamente la ratio sottesa al perseguimento del beneficio comune da parte della Società Benefit, riducendolo a mero marketing strategico e non caratterizzato dal profondo interesse sociale che lo genera.

Infine, il trattamento fiscale delle spese potrebbe collegarsi direttamente alla parabola evolutiva concettuale del principio di inerenza. In tal senso, in linea con il progressivo ampliamento del perimetro di tale concetto, la spesa si potrebbe considerare pacificamente deducibile dal reddito in virtù del principio di inerenza.

Invece, nel caso di investimento “esterno”, la spesa rileverà come erogazione liberale e quindi totalmente indeducibile ai fini reddituali, fatte salve le agevolazioni riguardanti i soggetti percipienti, tranne che non si riconducano anche tali investimenti nella sfera di attività sociale in grado di generare un rapporto di inerenza tra gli introiti della Società Benefit e i costi impiegati.

Ai fini delle imposte indirette, un profilo problematico può sorgere con riferimento all’individuazione dell’ambito di operatività del regime di esenzione IVA in caso di cessione di beni ai sensi dell’art. 2, n. 4) del D.P.R. n. 633/1972 e l’eventuale applicabilità del regime del pro-rata di detrazione e rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis e 19 – bis2 dello stesso Decreto. Occorrerà in tal senso valutare, volta per volta, l’impatto che conseguirà all’applicazione del regime pro – rata.

 

 

2024 - Morri Rossetti

cross