Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del Codice Civile, può essere qualificato alla stregua di un patrimonio separato o di destinazione con lo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia. I coniugi e i creditori, quindi, subiscono una serie di limitazioni ai poteri e alle facoltà che normalmente potrebbero esercitare sui beni del fondo. Il fondo si aggiunge al regime patrimoniale adottato dai coniugi che può essere quello della comunione legale, della separazione dei beni, della comunione convenzionale o di altro regime atipico. La funzione principale del fondo è quella di destinare determinati beni – immobili, mobili registrati, titoli di credito – al perseguimento di uno scopo esclusivo, individuato nel soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, il fondo viene costituito per: - dare maggiore stabilità al godimento dei beni della famiglia; - proteggere i beni da una gestione patrimoniale non oculata; - facilitare i coniugi nell’accesso al credito per soddisfare i bisogni della famiglia; - tutelarsi dalle pretese dei creditori. L’art. 167 c.c., tuttavia, non definisce il concetto di bisogni della famiglia, si ritiene comunque che la norma si riferisca alla famiglia nucleare e non a quella parentale, ivi compresi i figli adottivi o in affidamento temporaneo ai coniugi. Sono “bisogni della famiglia” non solo le esigenze comuni a tutti i membri (ad es., l’abitazione), ma anche quelle relative a ciascun componente che, per legge o per propria scelta, il nucleo è impegnato a soddisfare (ad es., l’istruzione ed il mantenimento dei figli), purché sorte dopo la celebrazione del matrimonio e ritenute socialmente apprezzabili. Restano dunque esclusi dal novero dei bisogni che il fondo è destinato a soddisfare le esigenze socialmente ritenute immeritevoli di tutela, quelle sorte prima della celebrazione del matrimonio nonché la gestione e l’incremento del patrimonio personale di ciascun membro del gruppo. Rispetto all’originario intento del Legislatore, la giurisprudenza più recente ha interpretato estensivamente il concetto di «bisogni di famiglia», aumentando in questo modo il numero di creditori che possono pignorare il fondo patrimoniale in ogni momento, anche dopo i cinque anni necessari alla revocatoria. A titolo esemplificativo sono stati ricompresi nel concetto di «bisogni di famiglia» i debiti fiscali nei confronti dell’Agenzia Entrate Riscossione, i debiti con i fornitori dell’attività lavorativa, la fideiussione prestata per l’azienda di famiglia, i debiti derivanti dall’attività professionale. In tal senso il Tribunale di Marsala n. 946 del 7 novembre 2019: “[…]come ribadito sovente dalla giurisprudenza di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, determinando, a tale scopo, un vincolo di destinazione per il soddisfacimento di tali bisogni e, quindi, di tutti i suoi componenti, compresi, in particolare, i minori; con l'importante precisazione che la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare, nella quale sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente.”