In relazione alla normativa applicabile ai soggetti operanti nel settore finanziario, risulta fondamentale il riferimento all’art. 12 del D.Lgs n. 142 del 29 novembre 2018 (Decreto ATAD – decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 ATAD 1), che, da ultimo, revisiona la normativa fiscale delle holding. Tale Decreto ha introdotto importanti e molteplici novità che ruotano intorno ad una nuova e definitiva nozione di “intermediario finanziario” cui si affianco le nozioni di “società di partecipazione finanziaria” ( le holding finanziarie) e “società di partecipazione non finanziaria” (ossia le holding industriali o familiari), nozioni valide ai fini fiscali ossia ai “fini delle imposte sui redditi”, e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché ai fini dell’addizionale IRES delle banche e altri intermediari finanziari. L’intervento legislativo ha permesso un adeguamento della normativa che risultava datata ed obsoleta in quanto richiamava ancora, ai fini della identificazione degli intermediari finanziari, il D.Lgs n. 87 del 1992 nonostante fosse stato abrogato dal D.Lgs n. 136 del 2015, e l’art. 113 del Testo Unico Bancario (cd. TUB), anch’esso abrogato dal D.Lgs n. 141 del 2010. Si rammenta infatti che le holding industriali, in quanto destinatarie di norme ad hoc di quantificazione della base imponibile IRAP (art. 6, comma 9, del D.Lgs n. 446 del 1997, “Decreto IRAP”), venivano definite, nella formulazione pre-Decreto ATAD, come le società con attività consistente, in via esclusiva o prevalente, nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, con obbligo di iscrizione negli elenchi generali dei soggetti finanziari (art. dell’art. 113 del TUB). Tuttavia, la soppressione dell’obbligo di iscrizione citato, ha sollevato forti dubbi su quali fossero i corretti criteri definitori per le holding industriali ai fini di cui al comma 9 dell’art. 6 del Decreto IRAP. Stessi dubbi si sono ravvisati anche nel comparto IRES (relativamente alle regole di deduzione degli interessi passivi art. 96 del TUIR) differenziate per soggetti finanziarie e non, incluse, tra quest’ultimi, le holding “industriali”. L’introduzione, nel TUIR, del 162-bis consente, pertanto, di superare le ambiguità e i dubbi interpretativi riportati, rilasciando un quadro di maggior certezze e chiarezza giuridica. L’intervento legislativo pertanto apporta modifiche a diverse norme tributarie quali quelle riguardanti: Inoltre, per “società di partecipazione non finanziaria”, ossia per holding industriali o familiari, bisogna oggi far riferimento ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazione in soggetti diversi dagli “intermediari finanziari”. L’art. 162-bis ai commi 2 e 3 prevede poi dei criteri per stabilire quando si ha “esercizio in via prevalente” di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari ovvero in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Nello specifico: A fini fiscali, la valutazione dei titoli avviene secondo quanto disposto dall’articolo 94 del TUIR. Tale articolo prevede che i titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92 sulle variazioni delle rimanenze. Salvo eccezioni. Plusvalenze, minusvalenze e regime PEX Le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi dai beni e servizi al cui scambio è rivolta l’attività d’impresa, concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Di conseguenza, eventuali movimenti di attività finanziarie tra portafogli di appartenenza del medesimo soggetto non costituiscono plusvalenze (o minusvalenze) e non costituiscono materia d’imposta. La plusvalenza/minusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. La disciplina ordinaria delle plusvalenze è prevista dall’art. 86 del TUIR, in base al quale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Tuttavia, per i beni posseduti da almeno tre anni, il contribuente ha facoltà, tramite opzione esercitabile direttamente in dichiarazione, di sottoporre a tassazione le plusvalenze in quote costanti nell’esercizio di realizzazione e nei successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che la partecipazione sia stata iscritta tra i beni immobilizzati negli ultimi tre bilanci (art. 86, c.4 TUIR). Accanto al descritto regime ordinario, il legislatore ha previsto all’art. 87 del TUIR l’esenzione del 95 per cento delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nell’art. 5 del TUIR, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’art. 73 del TUIR (regime della partecipation exemption o PEX). Il regime si applica alle partecipazioni: Ai fini della valutazione del requisito sub a) si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. I requisiti indicati sub c) e d) “devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso” (ex art. 87, comma 2, TUIR). Il regime ordinario delle minusvalenze, invece, è indicato dall’art. 101, c. 1, del TUIR che ne stabilisce la totale deducibilità nell’esercizio di realizzazione. Sempre in base alla medesima disposizione, le minusvalenze ritratte dalle partecipazioni che beneficiano del regime PEX non concorrono alla formazione della base imponibile, essendo totalmente indeducibili. Per quanto riguarda dividendi e interessi, l’articolo 89 del TUIR dispone che “gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare”. È prevista la piena imponibilità, tuttavia, qualora la società partecipata sia residente in un paese black list. Tuttavia, qualora l’impresa sia residente in un paese black list, ma svolga comunque un’attività commerciale o industriale, pur non essendo applicabile l’esenzione suddetta, sarà possibile escludere il 50% del medesimo dalla base imponibile tassata in Italia, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento di un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di persone, attrezzature, attivi e locali, e maturare il credito d’imposta ex art. 165 TUIR. La "imposta sulle transazioni finanziarie" (c.d. Tobin tax) trova applicazione in relazione a tre diverse fattispecie: Il soggetto passivo è l’acquirente dei summenzionati strumenti, ma l’imposta è ordinariamente versata dall’intermediario finanziario. L’’imposta è proporzionale al valore della transazione, nella misura del: Relativamente alle novità del Decreto ATAD Le novità introdotte dal Decreto ATAD riguardano: