Intestazione fiduciaria di beni di terzi

7 Ottobre 2020

Il contratto di “Intestazione fiduciaria di beni di terzi” consente ad un soggetto persona fisica o giuridica, detto “fiduciante” di intestare formalmente un proprio bene o diritto ad un altro soggetto detto “fiduciario”, mantenendone la proprietà sostanziale. Il fiduciario amministrerà tali beni o diritti in maniera statica, ossia seguendo precise istruzioni scritte impartite dal fiduciante. Il fiduciante, inoltre, può in ogni momento rientrare in possesso del bene oggetto di tale contratto dandone semplice comunicazione scritta al fiduciario. Si tratta di un “mandato senza rappresentanza”.

L’unico particolare caso in cui il fiduciante non può riavere indietro il proprio bene o diritto tramite una semplice richiesta scritta è quando il contratto in questione è un “mandato stipulato nell’interesse del terzo”. In questo caso ci vuole anche l’autorizzazione del terzo garantito o devono essersi verificate tutte le condizioni stabilite all’interno del contratto.

Il contratto di “Intestazione fiduciaria di beni di terzi” viene stipulato quando il fiduciante ha esigenze di riservatezza personale o commerciale. L’intestazione formale al fiduciario garantisce al fiduciante che i terzi non autorizzati non conoscano l’identità dell’effettivo proprietario del bene o del diritto.

Il ruolo del fiduciario può essere ricoperto sia da un privato che da un soggetto professionale (società fiduciaria).

Oggetto di tale tipologia di contratto possono essere azioni, quote di S.r.l., liquidità, titoli o beni immobili.

Il fiduciario non deve mantenere la riservatezza nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, dei Tribunali, delle Forza dell’ordine, e di tutti i soggetti che sono obbligati ad eseguire l’adeguata verifica dei propri clienti a seguito dell’applicazione della normativa antiriciclaggio.

Con riferimento alla tassazione dei redditi prodotti sui beni oggetti di tale contratto e percepiti dal fiduciario, lo stesso fungerà da sostituto di imposta, quindi applicherà la normativa prevista a seconda della tipologia di reddito percepito e informerà del proprio operato l’Amministrazione Finanziaria compilando i relativi quadri del modello 770 ordinario.

 

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