Il recente provvedimento n. 348195/2020 dell’Agenzia delle Entrate si colloca formalmente nel solco di un percorso di riqualificazione del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente - quantomeno sotto l’insegna di una maggiore trasparenza. E’ data notizia ed attuazione dell’invio ai contribuenti da parte dell’AdE di comunicazioni formali recanti potenziali anomalie relative ad attività patrimoniali detenute all’estero con riferimento all’annualità 2017; anomalie che possono trovare diverse modalità di definizione, in positivo ovvero in negativo, e in tal ultimo caso certamente mediante espresso rinvio all’istituto del ravvedimento. Il patrimonio informativo dal quale i sistemi di controllo dell’AdE attingono e che è potenzialmente in grado di determinare tali anomalie, è perfettamente sovrapponibile alle comunicazioni ricevute ai sensi delle normative internazionali relative allo scambio automatico di informazioni che rispondono al cd. Common Reporting Standard (CRS). Secondo quanto rappresentato nel Provvedimento, le anomalie da comunicare dovrebbero prima passare l’attento vaglio da parte dell’AdE stessa, che ha la possibilità - se non l’obbligo - di confrontare i dati ricevuti ex-CRS con le risultanze dei quadri RW dei contribuenti nonché l’Archivio dei Rapporti Finanziari popolato dagli intermediari residenti. Ciò al fine di verificare che le normative relative al cd. monitoraggio fiscale siano state rispettate. Le anomalie tuttavia possono anche riguardare i flussi, e quindi potenzialmente elementi di reddito derivanti da suddette attività estere sfuggite all’adempimento dichiarativo e alla relativa liquidazione delle imposte. Come già riscontrato in passato, tali anomalie talvolta sfuggono alle maglie dei controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate, per svariate ragioni, e costringono i contribuenti a provare la bontà del proprio comportamento a fronte di situazioni di cui spesso non sono neanche consapevoli. Si pensi alla qualificazione che determinati contratti assicurativi assumono in talune giurisdizioni estere (e.g. la Svizzera, che adempie ai CRS proprio dall’anno 2017 che ci occupa), a fronte di comportamenti di intermediari residenti alle volte agenti quali meri incaricati all’incasso dei proventi assicurativi in mancanza di un vero e proprio rapporto di amministrazione. Oppure tutti quei casi in cui determinati nominativi sono comunicati ai sensi del Common Reporting Standard, in qualità di “controlling person”, ma che difficilmente trovano giustificazione normativa all’adempimento dichiarativo. In tal senso si veda la recentissima risposta AdE n.506/2020, che nello specifico tratteggia un principio - estendibile a buona parte della casistica - che vede il Guardiano di un trust quale soggetto non obbligato alla compilazione del quadro RW per beni detenuti all’estero. Tuttavia le casistiche sono davvero multiformi, e ad esempio, con riferimento agli stessi Trust, è difficile discernere, prescindendo dalla lettura dello strumento istitutivo, quali sono quei poteri che possono ricondurre determinate attività estere nella “disponibilità” di un soggetto residente in Italia. Non da ultimo, si rammenta che la fonte normativa che costituisce premessa e significante al Provvedimento in commento é l’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; tale norma dispone che questi provvedimenti sono sottesi anche ad individuare le modalità con le quali gli elementi e le informazioni raccolte sono messi a disposizione della Guardia di Finanza. Questa circostanza caratterizza nello specifico l’alimentazione di un patrimonio informativo rilevante in capo a suddetto Corpo relativamente ai rapporti cd. cross-border.