Passaggi generazionali d'azienza, possibile ombra sulle agevolazioni - commento Sent. CC n. 120 del 2020

13 Novembre 2020

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale si sofferma sulla natura e sulla ratio dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del testo unico delle imposte di successione e donazione. A prescindere dalla fattispecie concreta dalla quale scaturisce il giudizio di costituzionalità in discorso, ciò che più interessa è il percorso argomentativo compiuto dalla Corte nell’avanzare numerosi dubbi in ordine alla congruità della norma rispetto agli obiettivi asseritamente perseguiti.

Preliminarmente, la Corte si focalizza sulle varie tipologie di agevolazioni distinguendo tra quelle aventi natura “strutturale”, che si rendono necessarie per esigenze di coerenza del presupposto impositivo o per dare rilievo a situazioni che presentino una maggiore o minore capacità contributiva. Tali agevolazioni vengono definite come satisfattive di esigenze intrinseche al prelievo fiscale.

Secondo l’iter argomentativo della Corte, accanto a siffatte ipotesi si trovano fattispecie agevolative che, diversamente dalle prime, prescindono da esigenze strutturali del tributo e rispondono meramente ad esigenze extrafiscali, alcune di concreta attuazione di principi costituzionali, altre che, pur prescindendo da dette finalità, non sono da considerarsi, de plano, incostituzionali.

In accordo con i Giudici, l’esclusione da imposizione prevista dalla norma in commento sarebbe da ascriversi al novero di quest’ultimo tipo di agevolazioni in quanto la stessa sarebbe riconosciuta a prescindere da valutazioni in ordine alla struttura del tributo o alla capacità contributiva del soggetto beneficiario, trovando, di contro, la propria giustificazione in una – auspicata a livello europeo – consistente diminuzione del carico fiscale dei trasferimenti attuati nell’ottica del passaggio generazionale delle imprese.

Nel ribadire l’estraneità della norma in commento dal novero delle agevolazioni attuative di valori costituzionali, la Corte procede ad analizzare l’esclusione da imposizione in discorso nell’ottica dell’art. 29 Cost. e, successivamente, dell’art. 41 Cost. Tali norme, infatti, vengono astrattamente considerate rilevanti al fine di compiere una corretta analisi in merito alla rispondenza della norma rispetto agli obiettivi sottesi.

Quanto al primo profilo, ovvero alla rispondenza dell’agevolazione rispetto alla tutela e alla promozione costituzionale della famiglia, la Corte rileva come l’esclusione si atteggi come “eccedente” rispetto al favor familiae previsto dal dettato dell’art 29 in quanto prescindente da qualsivoglia considerazione in ordine all’apporto dei familiari nell’impresa e, inoltre, da una valutazione concernente lo “stato di bisogno” del nucleo familiare.

Secondariamente, si rileva come la disposizione in commento appronti una agevolazione eccedente anche rispetto alla volontà di implementare la libertà di iniziativa economica tutelata e costituzionalizzata dall’art. 41. In tal senso, infatti, si sottolinea come l’agevolazione sia concessa a prescindere dalla situazione fattuale concernente l’impresa e la famiglia che tale impresa direttamente o indirettamente controlla. La norma, vista con questa chiave di lettura, appronterebbe una particolare tutela, astraendosi da tutta una serie di indici fattuali e di contingenze economiche che potrebbero ben definire la concreta situazione dell’impresa e dei suoi assetti proprietari, con conseguente concessione “a tappeto” dell’esclusione e disancoramento dei presupposti da elementi sintomatici di una certa capacità contributiva. In altri termini, la norma, per il suo wording si presta ad essere fruita da una compagine eterogenea di contribuenti a prescindere dalla concreta necessità di attenuare il prelievo fiscale per favorire il passaggio generazionale di quelle imprese che, per dimensioni, assetti proprietari e contingenze di mercato, sarebbero destinate a non reggere l’impatto dell’imposizione ordinaria.

Appare evidente, pertanto, come la Corte, nell’analizzare la rispondenza della portata applicativa della norma alla sua ratio sottesa evidenzi alcune discrasie, velatamente criticandone il raggio di azione e lo sganciamento dall’oggettiva difficoltà per l’impresa di far fronte a carico fiscale derivante dal passaggio di mano degli asset aziendali o delle partecipazioni.

In questo senso i Giudici costituzionali sembrano gettare più di un’ombra sul futuro dell’agevolazione.

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