La disciplina fiscale concernente la fattispecie della distribuzione di utili a favore di Società Semplici è stata modificata con l’emanazione del Decreto Legge n. 124 del 2019 e l’introduzione dell’art. 32-quater. Lo stesso dispone che i dividendi corrisposti alla Società Semplice da soggetti IRES residenti in Italia si intendono distribuiti per trasparenza ai soci con l’applicazione del rispettivo regime fiscale a seconda della tipologia di socio percipiente: La Società Semplice deve dare comunicare alla società emittente della qualità dei propri soci affinchè questa possa intervenire correttamente in sedi di distribuzione. Si farà riferimento ai soci esistenti al momento della percezione dei redditi e non a quelli esistenti alla chiusura del periodo di imposta di riferimento. Tale disciplina vale non solo in caso di distribuzione di dividendi ma anche nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale sociale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale di società o enti. L’art. 32-quater lasciava, però, ancora dei dubbi su alcuni aspetti. Il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (così detto Decreto Liquidità), all’art. 28, ha cercato di chiarire tali dubbi. Tra gli altri ha disposto che l’art. 32 – quater dovesse entrare in vigore a partire dai redditi prodotti dal 1 gennaio 2020. Ha stabilito anche un periodo transitorio fino al 31/12/2022. Nello specifico, i redditi prodotti fino al 31 dicembre 2019, la cui delibera di distribuzione avvenga entro il 31/12/2022, concorrono alla produzione del reddito complessivo del contribuente con percentuali variabili a seconda del periodo di produzione del reddito. Il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, sempre all’art. 28, ha anche introdotto specifiche disposizioni concernenti gli aspetti della disciplina “Cross Border”, sempre con riferimento alle Società Semplici, che si sono mosse in tre direzioni: Per quanto concerne la casistica degli utili distribuiti da società o enti non residenti a favore di Società Semplici, la normativa di cui sopra non ha fatto altro che prevedere l’applicazione del regime fiscale previsto per i “dividendi domestici”. In caso di distribuzione di “dividendi domestici” a favore di società semplici aventi soci non residenti in Italia, invece: Nell’ultima ipotesi, ossia quando i soggetti che distribuiscono gli utili alle Società Semplici sono soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (RFP), si applica l’integrale concorrenza alla determinazione della base imponibile dei soci, siano essi persone fisiche, imprenditori o società commerciali. L’art. 28 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 lascia sospesi alcuni interrogativi che, per quanto riguarda la tematica “Cross Border”, concernono: Solo il Legislatore o l’Amministrazione Finanziaria potranno, in futuro, fugarli.