Commento breve in tema di imposta patrimoniale e imposizione sui trasferimenti di patrimoni

6 Dicembre 2020

In questo contributo forniremo un commento, per le vie brevi, alle recenti voci di introduzione di un’imposta patrimoniale in Italia, svolgendo una riflessione che coinvolge più in generale il tema della tassazione dei patrimoni nell’attuale contesto normativo. Abbiamo già qui commentato la Sentenza della Corte Costituzionale n.121/2020, relativamente ad alcuni passaggi svolti dalla Corte volti ad accertare l’eccessiva premialità accordata dalla normativa vigente in ordine ai trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali, sia inter vivos quanto mortis causa. In che misura riteniamo significativo riportare questo contributo sul terreno più ampio della discussione sulla tassazione dei patrimoni?

 

E’ opportuno a nostro avviso sgomberare dalla latitudine di osservazione l’emendamento appena bocciato dalla Commissione Bilancio, sia per l’approssimazione che tale tentativo di introduzione di una Imposta Patrimoniale ha manifestato da un punto di vista tecnico, sia per la limitata portata politica che, quantomeno superficialmente, questo tentativo ha portato con sé.

 

E’ invece necessario a nostro avviso compiere qualche passo indietro, riprendendo alcune considerazioni di principio svolte in dottrina, in particolare dall’OCSE, nel documento del 2018, The Role and Design of Net Wealth Taxes, alle quali aggiungere alcune osservazioni comparative aventi ad oggetto un ordinamento straniero che conosce, a livello locale (i.e. cantonale), un’imposizione annuale ricorrente sul patrimonio, come la Svizzera.

 

Il documento OCSE citato connota in diversi passaggi la funzione dell’imposta patrimoniale come succedanea di altre forme di imposizione; si fa espresso riferimento infatti alla circostanza che in un contesto in cui le imposte personali sul reddito e le imposte sui trasferimenti di patrimonio sono attuate concretamente e progressivamente, non vi sia particolare ragione per introdurre un’imposizione ricorrente sul patrimonio. Le motivazioni sono estremamente razionali: non vi è ragione per tassare un accumulo di capitale che, verosimilmente, dovrebbe riguardare un reddito già tassato ovvero un trasferimento di patrimonio, gratuito o acquisito in via successoria, parimenti tassato. In tal senso l’OCSE giudica l’imposizione patrimoniale ricorrente come poco equa.

 

La posizione che qui si vuole discutere, e che invero ci appare più critica nell’ordinamento italiano, è quindi l’imposizione sui trasferimenti di patrimoni. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale citata, le velate raccomandazioni a una rivisitazione dell’imposta sulle donazioni e successioni svolte dallo stesso OCSE, e il modesto gettito che tale imposta determina, lasciano impregiudicati i timori che sia proprio il tributo donativo e successorio a prestare il fianco ad una manovra di inasprimento, piuttosto che l’introduzione di un’imposta patrimoniale, che supporrebbe peraltro uno sforzo normativo notevole. Esistono infatti già alcune forme di imposizione patrimoniale nell’ordinamento italiano, e potrebbe risultare davvero complesso ricomporre un quadro così diversificato e improntato sulla dimensione oggettiva del patrimonio più che soggettiva. Se è pur vero che il patrimonio conoscitivo in mano all’Amministrazione Finanziaria è sempre più ampio (vd. CRS etc.) e utile a determinare con maggiore facilità la dimensione patrimoniale dei contribuenti, non è banale riconsiderare un impianto normativo che quasi ignora, se non nella fase di accertamento, il collegamento funzionale tra reddito e capitale.

 

Quel che qui si ritiene ad ogni modo meritevole di considerazione è ciò che segue: l’attenzione di un legislatore che voglia considerare per esigenze di gettito e/o progressività della tassazione un inasprimento della tassazione patrimoniale deve necessariamente muoversi all’interno di un scelta, più che di un equilibrio, tra la tassazione ricorrente del patrimonio e una tassazione più efficace e progressiva dei trasferimenti patrimoniali.

 

L’esperienza svizzera in tal senso merita più di una considerazione. L’imposta sulla sostanza netta (così è denominata l’Imposta Patrimoniale nella Confederazione) è prelevata unicamente a livello cantonale/comunale a seconda della normativa fiscale e delle aliquote vigenti nei diversi cantoni. L’imposta sulla sostanza è progressiva nella maggior parte dei cantoni, per cui i cantoni possono fissare le proprie aliquote fiscali. Il governo federale non applica l’imposta sulla sostanza. Una ulteriore menzione deve essere fatta riguardo alla dimensione pratica che assume l’imposizione sulla sostanza nell’accertamento dei redditi; infatti la variazione della sostanza è un indicatore fondante l’eventuale accertamento di reddito. Questa forma di imposizione deve essere letta in parallelo a come è attuata in Svizzera l’imposta sulle successioni e donazioni. Anche questa imposta non è armonizzata, pertanto i cantoni sono liberi di prelevarla secondo norme che differiscono notevolmente da un cantone all’altro. Un elemento importante da considerare è che nella maggior parte dei casi le tariffe d’imposta in materia di successioni e donazioni sono strutturate secondo il principio della progressione e in tutti i cantoni il coniuge superstite è esonerato dall’imposta sulle successioni e donazioni e nella maggior parte dei cantoni anche gli eredi diretti sono esonerati. E’ quindi evidente come la scelta compiuta dal legislatore svizzero è contraddistinta da una significante molto coerente, che si concretizza nel consentire ai cantoni di adottare forme di imposizione patrimoniale ricorrente a fronte di una prelievo pressoché nullo dei trasferimenti patrimoniali in sede di successione che avvengono in seno al nucleo familiare.

 

Quale sia la scelta che il legislatore italiano intenderà compiere in un futuro prossimo non è dato conoscere; riteniamo tuttavia che vi siano considerazioni più profonde da svolgere prima di avventurarsi in commenti o azioni su una possibile profonda modificazione del sistema impositivo.

 

 

 

 

 

2024 - Morri Rossetti

cross