La surroga del creditore nel diritto di accettare l'eredità

23 Dicembre 2020

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare i rimedi esperibili dal creditore nel caso in cui il debitore, chiamato all’eredità, trascuri di esercitare il diritto di accettazione.

L’inerzia del chiamato, infatti, rischia di pregiudicare i creditori i quali, non potendo contare sull’incremento patrimoniale derivante dalla delazione, non possono vedere rafforzata la garanzia patrimoniale generica loro spettante ai sensi dell’art. 2740 c.c.

Ci si chiede, pertanto, se il creditore possa sostituirsi al debitore e, per il tramite dell’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c., accettare l’eredità per suo conto.

L’azione surrogatoria è un rimedio esperibile a condizione che il diritto che il debitore trascura di esercitare sia di contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il diritto di accettare l’eredità ha certamente un contenuto patrimoniale, ma reca con sé anche una serie di implicazioni soggettive a carattere personale e morale che trovano espressione nel principio generale, immanente nel nostro ordinamento giuridico, in base al quale nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà.

La surroga del creditore nell’accettazione dell’eredità, oltre a comportare l’automatica acquisizione della qualità di erede in capo al debitore, lo priverebbe altresì del diritto di rinunciare all’eredità.

Queste sono le considerazioni che hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza ad escludere la surroga del creditore nel diritto di accettare l’eredità.

In ogni caso, il creditore non resta del tutto privo di tutela in quanto ha la possibilità di ricorrere ad un istituto che il legislatore ha previsto proprio al fine di contrastare l’inerzia del chiamato ed eliminare le situazioni di incertezza ad essa conseguenti.

Si tratta dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., un’azione che consente a qualsiasi interessato di rivolgersi al giudice affinché fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità, l’inutile decorso del termine determina la decadenza dal diritto di accettare.

È necessario che il creditore eserciti l’azione di cui all’art. 481 c.c. prima che sia maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, in quanto non è possibile sollecitare il compimento di un atto che, per effetto del decorso del tempo, il chiamato ha già perso il potere di compiere.

Azionato il rimedio possono aprirsi diversi scenari:

  • Il chiamato accetta l’eredità entro il termine fissato dal giudice;
  • Il chiamato rinunzia all’eredità entro il termine fissato dal giudice;
  • Il chiamato resta inerte fino allo spirare del termine fissato dal giudice.

Nel primo caso il creditore vede rafforzate le proprie ragioni di credito in quanto l’accrescimento del patrimonio del debitore, sempre che non si tratti di un’eredità dannosa, aumenta le possibilità che l’interesse creditorio trovi soddisfazione.

Nell’ipotesi di rinunzia all’eredità, invece, il creditore ha la facoltà di impugnare la rinunzia, entro il termine di cinque anni, in base al disposto di cui all’art. 524 c.c. In questo modo, il creditore può farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.

Si tratta di un rimedio sui generis, non riconducibile all’azione surrogatoria in quanto non presuppone l’inerzia del debitore, non qualificabile in termini di revocatoria dal momento che non richiede la sussistenza di alcun particolare atteggiamento soggettivo del debitore.

L’impugnazione della rinunzia, pertanto, consente al creditore di soddisfare il proprio interesse nel rispetto della volontà manifestata dal debitore attraverso la rinunzia, ovvero quella di non diventare erede del de cuius.

Non resta che analizzare l’ultimo scenario possibile a fronte dell’esperimento dell’actio interrogatoria: il caso in cui il chiamato lasci inutilmente spirare il termine fissato dal giudice.

A questo punto sembra che il creditore resti privo di tutela a causa dall’inerzia del debitore, non potendo surrogarsi nel diritto di accettare l’eredità e, in assenza di una rinunzia, non potendo farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità al solo fine di soddisfare il proprio credito ex art. 524 c.c.

In una recente sentenza, la Suprema Corte si è trovata ad affrontare la questione in esame e ha individuato una possibile soluzione nell’applicazione in via analogica dell’art. 524 c.c. al caso della decadenza del debitore dal diritto di accettare l’eredità.

Invero, la Cassazione riconosce che la rinunzia all’eredità di cui all’art. 519 c.c. e la perdita del diritto di accettare di cui all’art. 481 c.c. siano istituti molto diversi sotto il profilo effettuale. La rinunzia, essendo revocabile, non fa venir meno la delazione del chiamato e non è ostativa ad una successiva accettazione anche tacita del rinunciante (in tal senso la Cass. Civ. n. 6070 del 2012), mentre la perdita del diritto di accettare l'eredità comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità e di conseguenza la totale inefficacia della chiamata (Cfr. Cass. Civ. n. 22195 del 2014).

Nonostante la diversità tra i due istituti, la Suprema Corte ha concluso che la ratio di tutela del credito sottesa all’art. 524 c.c. renda la norma applicabile in via analogia anche al caso della perdita del diritto di accettare l’eredità: “va però evidenziato che, attesa anche l'inammissibilità di un'accettazione dell'eredità da parte dei creditori avvalendosi dell'azione surrogatoria, l'espansione della portata effettuale della norma di cui all'art. 524 c.c., anche al caso oggi in esame, costituisce l'unica soluzione obiettivamente idonea a preservare le aspettative dei creditori a fronte del comportamento inerte di colui (che a differenza del caso di già maturata prescrizione) è ancora chiamato all'eredità, e che con la sua inerzia vanificherebbe in maniera irreversibile le dette aspettative.” Cassazione Civile, sez. VI, n. 15664 del 23 luglio del 2020.

Alla luce di tutto quanto esposto è possibile concludere che il chiamato, oberato di debiti, potrebbe essere indotto a rinunciare all'eredità sapendo che questa si devolverebbe, poi, ai suoi stretti familiari, tuttavia l’ordinamento giuridico predispone adeguati strumenti di tutela onde evitare danni, seppur indiretti, alle ragioni dei creditori.

 

 

 

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