Commento alla risposta AdE n. 636/2020 - Partnership d'investimento di diritto estero e disciplina delle società di comodo

11 Gennaio 2021

Con la risposta n. 636 del 31.12.2020 l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito del meccanismo di calcolo dei ricavi minimi presunti da applicare ad un particolare investimento finanziario - effettuato da una società di capitali residente - ai sensi della disciplina delle c.d. “società non operative” (società di comodo).

In proposito, giova rammentare che l’art. 30 comma 1 lett. a) della L. n. 724/1994 prevede che, ai fini del computo dei ricavi minimi presunti – da confrontare con i ricavi effettuati allo scopo di verificarne lo status di società non operativa – è necessario applicare il coefficiente del 2% al valore:

 

  • delle azioni o quote di partecipazione (ex 85 comma 1, lett. c) del TUIR);
  • degli strumenti finanziari similari alle azioni (ex 85 comma 1, lett. d) del TUIR);
  • delle obbligazioni o altri titoli in serie o di massa (ex 85 comma 1, lett. e) del TUIR);
  • delle quote di partecipazione nelle società di persone commerciali, aumentato del valore dei crediti (ex 5 del TUIR).

 

Nel merito, la società istante aveva iscritto in bilancio – peraltro quale unico investimento presente nell’attivo patrimoniale -, alla voce “Altri titoli” delle immobilizzazioni finanziarie, le quote sottoscritte dalla stessa quale Limited Partner di una partnership d’investimento mobiliare statunitense. L’istanza ha inteso chiedere conferma all’Agenzia delle Entrate riguardo a quale fosse il corretto coefficiente da applicare ai fini del “test di operatività” per le società di comodo.

A fronte di detta istanza, l’Amministrazione finanziaria ha concluso per l’assoggettamento del valore di tale investimento non al 2%, bensì al diverso coefficiente del 15% riservato, dalla successiva lett. c) dell’art. 30 comma 1 della L. 724/1994, ai beni ascrivibili alle categorie delle “Altre immobilizzazioni”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, tale voce presenta natura residuale, attraendo a sé i vari asset – compresi quelli finanziari – iscritti tra le immobilizzazioni non riconducibili alle lettere a) e b) del summenzionato comma.

Partendo dalle conclusioni della vicenda, pare utile svolgere alcune considerazioni:

 

  • è lo stesso contribuente ad aver qualificato il proprio investimento alla stregua di una partecipazione ad un “fondo d’investimento mobiliare chiuso” di diritto statunitense con finalità d’investimento in capitale di rischio di start-up innovative;
  • la società istante, inoltre, ha dichiarato che le quote di partecipazione nel “fondo” non fossero collocate presso il pubblico e pertanto non potessero essere annoverate tra gli strumenti finanziari di cui all’art 85 comma 1, lett. e), del TUIR;
  • infine, la società medesima, senza addurre particolari motivazioni, ha dichiarato che le predette quote non fossero classificabili come azioni o quote di partecipazioni in soggetti IRES di cui all’art 85 comma 1, lett. c), del TUIR, né come strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art 85 comma 1, lett. d), e neppure come quote di partecipazione in società di persone commerciali di cui all’art. 5 del TUIR.

 

Ciò considerato, tuttavia, la società ha richiesto che l’interpretazione dell’art. 30 in commento procedesse secondo sostanza, non fermandosi alla letteralità – interpretazione, quest’ultima, che a dire della stessa società istante avrebbe altrimenti determinato l’applicazione della percentuale del 15%. In buona sostanza, la società ha chiesto che fosse concesso un trattamento similare ad un investimento diretto nelle società sottostanti al fondo, con l’applicazione della percentuale del 2%, sulla base dell’assunto che la partecipazione al fondo fosse meramente strumentale.

È a nostro avviso difficile contestare all’Amministrazione finanziaria un percorso argomentativo – cui rimandiamo alla lettura della Risposta allegata – le cui premesse sono state fornite dalla stessa società istante. Invero ci pare che tali premesse abbiano impedito alla stessa Agenzia delle Entrate di entrare su un terreno di maggior respiro e che avrebbe potuto determinare conclusioni differenti e di maggiore interesse interpretativo. È utile ricordare, ad esempio, che in più occasioni la stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito come determinati organismi collettivi d’investimento estero che non presentano caratteristiche similari a quelli dei fondi italiani e assimilati - per i quali ricorrono, nello specifico, regimi di tassazione speciale e agevolativa in capo ai partecipanti (caratteristiche che non stiamo qui a ripetere, quali la vigilanza prudenziale, le definizioni in sede civile comunitaria e interna ecc.) – siano qualificabili quali soggetti IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera d. Ipotesi quest’ultima secondo la quale la partecipazione in tali soggetti potrebbe ben includersi nelle fattispecie di cui all’art. 85 comma 1, lett. c), del TUIR richiamato dall’art. 30 comma 1 lett. a) della L. n. 724/1994, per cui si applica la percentuale del 2% ai fini della determinazione del ricavo minimo.

Non potendo qui far altro che sospettare la totale buona fede dell’istante - che ha escluso tout-court che questo potesse esser il caso - permangono concreti dubbi riguardo alla vicenda, soprattutto considerata l’addotta strumentalità del fondo rispetto all’interesse della società a partecipare agli investimenti sottostanti.

Ciò considerato, e in conclusione, sottolineiamo quanto sia decisivo il corretto inquadramento delle fattispecie, soprattutto quando la fattispecie in concreto inerisce l’utilizzo di strumenti finanziari complessi rispetto ai quali la normativa fiscale non può prescindere dalla qualificazione degli strumenti in sede civile. Di converso, qualora si tratti di strumenti finanziari più comuni, quali i fondi mobiliari aperti, che - se regolarmente negoziati sul mercato - ben possono essere assimilati, sotto il profilo sostanziale, ai titoli in serie e di massa (ex art. 85, comma 1 lett. e) del TUIR – si veda, in proposito, anche la Risposta n. 956-348/2018 dell’AdE), troverebbe più semplicemente applicazione il coefficiente del 2% ai fini del computo dei ricavi minimi presunti.

 

 

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