Il legato in sostituzione di legittima

27 Gennaio 2021

Il presente contributo ha ad oggetto il legato in sostituzione di legittima, istituto disciplinato dall’art. 551 c.c.

Si tratta di uno strumento con il quale il testatore può tacitare le pretese del proprio legittimario (coniuge, figlio o ascendente) mediante l’attribuzione a titolo particolare di un determinato cespite, evitando che questi assuma la qualità di erede.

A seguito dell’apertura della successione, infatti, qualora il legatario-legittimario intenda trattenere il legato perde il diritto di agire in riduzione per conseguire la legittima, anche nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla quota prevista dalla legge.

Se al contrario il legatario-legittimario intende agire per la legittima, la condizione indispensabile per esperire l’azione di riduzione è la previa rinunzia al legato, solo all’esito della rinunzia, infatti, egli diventerà un legittimario pretermesso e potrà impugnare le disposizioni testamentarie e donative lesive dei propri diritti.

La necessità di una previa rinunzia si spiega in quanto il legato in sostituzione di legittima, come tutti legati, si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione e, pertanto, a differenza dell’eredità, non richiede accettazione salva la facoltà di rinunziare.

In altri termini, il legatario acquista la proprietà della cosa legata sin dal momento della morte del de cuius salvo l’obbligo di domandare all’onerato, l’erede o il legatario incaricato dal testatore di eseguire il legato, il possesso della cosa in base al disposto dell’art. 649, co. 3, c.c.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 551, co. 2, c.c., il testatore può attribuire al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento di legittima anche nel caso in cui questi abbia deciso di trattenere il legato, a patto che il suo valore sia inferiore alla quota di legittima prevista per legge.

Infine, in considerazione del fatto che il legato in sostituzione di legittima è uno strumento volto a tacitare i diritti di legittima, grava sulla quota di riserva e solo per l’eccedenza su quella disponibile. Quando, invece, il valore del legato è inferiore alla legittima, la quota spettante al legittimario-legatario andrà in accrescimento agli altri legittimari.

La posizione del legatario-legittimario ha un suo vantaggio dal momento che, non acquistando la qualità di erede, non è tenuto a rispondere dei debiti ereditari, tuttavia, nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, perderà il diritto di far valere le proprie pretese a meno che, come detto, non sia espressamente autorizzato dal testatore.

Il testatore, dal canto suo, può scegliere questo strumento per evitare l’eccessivo frazionamento di alcuni beni o per escludere dalla comunione ereditaria uno dei legittimari, magari perché troppo indebitato.

A questo punto, ci si chiede quali rimedi siano esperibili dal creditore personale del legatario-legittimario che abbia deciso di trattenere un legato di valore inferiore rispetto alla quota di legittima, rinunciando di conseguenza all’esercizio dell’azione di riduzione.

La Corte di Cassazione si è espressa sulla questione ed in particolare ha affrontato:

  • il tema dell’esperibilità da parte del creditore dell’azione surrogatoria nel caso in cui il legatario-legittimario rimanga inerte dopo l’apertura della successione; e
  • il tema dell’esperibilità dell’azione revocatoria nel caso in cui il legatario-legittimario abbia invece espressamente accettato il legato rinunciando all’azione di riduzione.

Sul primo punto i Giudici di legittimità, con sentenza n. 1996 del 2016, hanno escluso che il creditore personale del legatario-legittimario possa esperire l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c., non sussistendone i presupposti.

Nel dettaglio, l’azione surrogatoria postula un atteggiamento passivo del debitore il quale deve omettere di esercitare le azioni dirette ad incrementare o tutelare il proprio patrimonio, compromettendo così la garanzia patrimoniale generica del creditore.

Al contrario, nel caso di specie, il debitore che resti inerte successivamente all’apertura della successione, lungi dal trascurare i propri diritti, manifesta implicitamente la volontà di trattenere il legato che ha già automaticamente acquistato.

L’inerzia del debitore deve essere, pertanto, parificata ad un comportamento positivo, sebbene pregiudizievole per le ragioni del creditore. In definitiva, conclude la Suprema Corte, la formulazione dell’art. 2900 c.c. non consente al creditore di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia gestito la propria situazione giuridica.

Passando al tema dell’esperibilità dell’azione revocatoria, la Cassazione con sentenza n. 4005 del 2013 ha escluso l’ammissibilità dell'azione revocatoria rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima con conseguente rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima.

L’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., infatti, consente al creditore di ottenere una declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di disposizione lesivo delle ragioni di credito. In tal modo, il creditore conserva la possibilità di agire coattivamente anche sui beni dei quali il debitore si sia liberato.

A ben vedere il legatario-legittimario, che abbia espressamente accettato il legato in sostituzione di legittima, si limita a rinunciare alla facoltà di agire in riduzione, per l’effetto, il compendio patrimoniale del debitore non risulta modificato passivamente ma al contrario risulta incrementato in misura pari al valore del legato. Alla luce di quanto sopra, non risulta integrato il requisito del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio per il creditore.

In ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di adesione al legato, non apporterebbe alcun beneficio per il creditore, restando i beni nella proprietà degli eredi istituiti dal de cuius sino al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, che presuppone comunque la rinuncia al legato.

In conclusione, gli argomenti spesi dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra richiamate inducono a pensare che il legato in sostituzione di legittima sia uno strumento che più di altri rischia di lasciare i creditori sforniti di tutela.

 

 

 

 

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