La Società Benefit e la deducibilità dei costi

29 Gennaio 2021

Le Società Benefit sono individuate dall’art. 1 comma 376 della L. n. 208/2015 come quegli enti che, nello svolgimento della propria attività economica, oltre che per dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di c.d. “beneficio comune”. Tali società devono, pertanto, operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, creditori, finanziatori, P.A. e società civile).

Il concetto di “beneficio comune” viene specificamente identificato alla lett. a) del successivo comma 378 dell’art. 1, nel perseguimento, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, di uno o più effetti positivi – o la riduzione degli effetti negativi – su una o più delle categorie sopra menzionate.

Queste finalità devono necessariamente essere indicate nell’oggetto sociale e devono essere perseguite per il tramite di una gestione che tenda alla realizzazione di un bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l’attività sociale può influire.

La L. n. 208/2015, almeno al momento, non prevede per le Società Benefit alcun particolare regime fiscale di vantaggio. Manca, in primo luogo, una disposizione fiscale sul trattamento dei costi afferenti alla sfera delle attività di beneficio comune cui, giova evidenziare, le medesime società sono obbligate.

Pertanto, una delle problematiche che è stata affrontata da dottrina, giurisprudenza e prassi dell’Amministrazione finanziaria in questi anni, fin dall’entrata in vigore della nuova disciplina in commento, è come si possa coniugare il principio di inerenza con l’obbligo di operare in maniera sostenibile, bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi, nonché il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

La nozione di principio di inerenza non è mai stata espressamente enunciata dal legislatore, ma si ricava in maniera implicita da due norme specifiche:

  • per un verso, l’art. 53 della Costituzione, il quale statuisce il c.d. “principio di capacità contributiva”, prevedendo, al riguardo, che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”;
  • per altro verso, l’art. 109, comma 5 del TUIR, che afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

L’Amministrazione finanziaria ha, in più occasioni, spiegato che l’inerenza di un costo non deve necessariamente essere riferita ai ricavi dell’impresa bensì, più in generale, alla (o alle) attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali l’ente societario è stato costituito e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere. Conseguenza di ciò è che si rendono deducibili tutti i costi riferiti ad attività e operazioni relativi all’impresa e che concorrono a formare il reddito dell’impresa medesima. Un costo, dunque, assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua connessione esplicita a una precisa componente di reddito, quanto in forza della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (si vedano, ex plurimis, Risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008; R.M. n. 158/E del 28 ottobre 1998; Circolare Ministeriale n. 30/9/944 del 7 luglio 1983).

Anche la giurisprudenza è concorde, sul punto, nell’affermare che l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”, precisando che affinché un costo sostenuto dall’imprenditore possa essere dal medesimo dedotto, è sufficiente che lo stesso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, vale a dire che sia stato sostenuto per svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. (cfr Cass., sez. trib., sent. n. 10319/2015; Cass., sez. trib., sent. n. 23551/2012; Cass., sez. trib., sent. n. 6502/2000).

Alla luce delle varie interpretazioni che negli anni sono state date all’inerenza, tale nozione risulta essere dinamica: si è, difatti, passati da una nozione restrittiva, che ammetteva la deduzione dei costi e degli oneri dal reddito di impresa solo in presenza di un collegamento funzionale tra il sostenimento del costo e la relativa acquisizione di beni, ricavi o proventi fiscalmente rilevanti, a una decisamente più estensiva, che valorizza le libere scelte organizzative dell’imprenditore; in questo senso, vengono inserite tra i costi deducibili tutte le spese che il medesimo imprenditore, nella sua discrezionalità, ritenga utili ai fini dell’ottimizzazione dei risultati dell’impresa. E ciò, si badi bene, indipendentemente dal fatto che tali spese siano nell’immediato produttive di ricavi: basta che si possa presumere che esse lo siano in futuro.

Il concetto di inerenza deve, peraltro, potersi adattare all’evoluzione del mondo imprenditoriale. Mai come oggi, infatti, si sta assistendo allo sviluppo di nuove forme di fare impresa, maggiormente orientate allo svolgimento di attività non soltanto produttive di utili, ma anche di interesse generale. L’impresa, in questo senso, sta sempre di più assumendo un ruolo sociale, garantendo alla collettività quell’assistenza che spesso lo Stato non è in grado di dare in maniera autonoma.

Per tale ragione, dato che le Società Benefit si stanno proponendo quali importanti parti attive nel perseguire gli interessi generali, prendendosi cura del bene comune, appare doveroso, più che necessario, consentire a queste ultime di dedursi i costi derivanti dalle attività con finalità di beneficio comune; attività che, peraltro, sono previste dal legislatore come condicio sine qua non per la costituzione stessa di una SB.

Il perseguimento della finalità di beneficio comune, perciò, presenta un’indubbia utilità pubblica nei confronti degli stakeholders ed esprime, al pari dell’attività prettamente commerciale, il core business della società stessa poiché prevista all’interno dell’oggetto sociale del proprio statuto.

In conclusione, l’attività di beneficio comune crea sia utilità in termini reputazionali per l’impresa (dato che stiamo assistendo alla rapida crescita di consumatori consapevoli, i quali prestano sempre più attenzione alla sostenibilità, al biologico, al commercio equo, e alle filiere corte e trasparenti), con un potenziale incremento dei ricavi, sia dei vantaggi per la collettività – con conseguente minor spesa a carico dello Stato: per tali motivi, i relativi costi sostenuti dalla Società Benefit non possono non essere considerati inerenti all’esercizio dell’attività di impresa.

2024 - Morri Rossetti

cross