La donazione con riserva di usufrutto

1 Febbraio 2021

La donazione, disciplinata dall’art. 796 c.c., consente al donante di trasferire la nuda proprietà del bene donato, riservando il diritto di usufrutto a proprio vantaggio e, alla sua morte, a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone congiuntamente ma non successivamente.

L’art. 796 c.c. si riferisce esplicitamente alla riserva di usufrutto, tuttavia, la dottrina non esclude che la norma sia suscettibile di applicazione analogica, pertanto, oggetto della riserva possono essere anche altri diritti reali di godimento quali l’uso, l’abitazione o il diritto di superficie (è esclusa, invece, la riserva di servitù).

L’orientamento maggioritario ritiene che la donazione con riserva di usufrutto implichi la stipula di un unico negozio giuridico mediante il quale il donante trasferisce la nuda proprietà del bene, conservando per sé il diritto di usufrutto.

Del tutto minoritaria è, invece, la dottrina che sostiene la teoria del doppio negozio giuridico che si fonda sul presupposto che la proprietà sia un insieme di facoltà non scorporabili. Nel dettaglio, con il primo negozio il donante dovrebbe trasferire al donatario la piena proprietà del bene e, successivamente, con un secondo negozio sarebbe il donatario a costituire il diritto di usufrutto sul bene donato in favore del donante.

La tesi del doppio negozio è stata esposta a numerose critiche in quanto la volontà delle parti non è quella di concludere due negozi e, in ogni caso, questa ricostruzione reca con sé delle conseguenze pratiche di non poco conto, si pensi alla necessità di procedere ad una doppia trascrizione con duplicazione anche delle imposte.

Come anticipato, l’art. 796 c.c. consente al donante di costituire il diritto di usufrutto sul bene donato non solo a proprio vantaggio ma anche a favore di uno o più terzi dopo la sua morte. In questo caso, la tesi che ha prevalso è quella del doppio negozio.

Il donante, pertanto, pone in essere due donazioni dirette, la prima ha ad oggetto la nuda proprietà del bene con riserva di usufrutto in capo al donante, mentre la seconda ha ad oggetto il diritto di usufrutto in favore del terzo. Tale struttura, inevitabilmente, comporta la necessità di una duplice accettazione: quella del donatario-nudo proprietario e quella del donatario-usufruttuario.

La donazione con riserva di usufrutto al terzo è, quindi, un negozio sottoposto alla condizione sospensiva che il donante premuoia al terzo e l’accettazione del terzo, per atto pubblico, può essere contestuale alla proposta o successiva, purché intervenga quando il donante sia in ancora vita, la morte di quest’ultimo, infatti, comporterebbe la caducazione della proposta.

Si segnala che una parte della dottrina ha ricostruito questa speciale ipotesi di usufrutto successivo in termini di contratto in favore del terzo. Seguendo questa impostazione, il donatario-nudo proprietario, che abbia accettato la donazione, si assume l’obbligo di costituire l’usufrutto in favore del terzo alla morte del donante. Il terzo, inoltre, non sarebbe tenuto ad accettare la donazione con atto pubblico, ma potrebbe limitarsi a dichiarare di voler profittare del contratto, tanto basterebbe a rendere la stipulazione irrevocabile ed immodificabile nei suoi confronti.

La donazione con riserva di usufrutto “per sé e per dopo di sé” è uno strumento molto utile per la gestione del passaggio generazionale, in questo modo il donante trasferisce immediatamente la titolarità dei beni in favore dei figli, conservandone il godimento per tutta la durata della propria vita e, dopo di sé, può garantire al coniuge superstite il medesimo diritto.

Da ultimo, proprio con riferimento all’usufrutto per il dopo di sé, l’art. 796 c.c. precisa che l’usufrutto successivo può essere riservato in favore di più persone congiuntamente ma non successivamente, in altre parole la facoltà attribuita al donante vale per un solo grado oltre al proprio. Nel caso in cui il donante, in violazione di questa norma, disponesse in favore di più beneficiari successivamente, la riserva opererebbe validamente solo per il primo di essi.

La ratio di questa limitazione è rinvenibile nel generale divieto di usufrutto successivo nel nostro ordinamento giuridico, il diritto di usufrutto, infatti, produce l’effetto di svuotare la proprietà del suo contenuto economico, ove una tale situazione si protraesse per generazioni, il diritto di proprietà non avrebbe più alcuna utilità per il titolare. La riserva di usufrutto di cui all’art. 796 c.c., in definitiva, costituisce un’eccezione alla regola e quindi una speciale ipotesi di usufrutto successivo, valido nei soli limiti ivi previsti.

Al contrario, non verrebbe integrata la violazione del divieto di usufrutto successivo nel caso in cui fossero previsti dei termini di durata, per l’evidente ragione che verrebbe meno l’incertezza legata alla morte dei vari usufruttuari.

Le applicazioni pratiche dell’istituto possono andare anche al di là di quanto legislativamente previsto e, pertanto, l’usufrutto successivo in favore del terzo potrebbe essere costituito dal nudo proprietario e sospensivamente condizionato alla morte del donante-usufruttuario.

Deve considerarsi ammissibile anche la riserva di usufrutto direttamente in favore del terzo, o di più soggetti congiuntamente (tra i quali in ipotesi anche il donante).

Si rileva, tuttavia, che lo stesso risultato può essere raggiunto anche con altri strumenti, si pensi all’apposizione di un modus alla donazione consistente nell’obbligo del donatario di costituire l’usufrutto in favore di un determinato soggetto.

La donazione con riserva di usufrutto presenta degli indubbi vantaggi fiscali dal momento che la determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, avviene sul valore della sola nuda proprietà. Alla morte del donante, la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà non dà luogo al pagamento di alcuna imposta, in base al disposto dell’art. 80 D.P.R. n. 131 del 1986.

Quanto, infine, agli aspetti fiscali della donazione con riserva di usufrutto al terzo, sospensivamente condizionata alla premorienza del donante, i giudici tributari hanno avuto modo di chiarire che: “nel caso di donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore, anche, di un terzo, secondo la previsione dell'art. 796 cod. civ., ossia nell'ipotesi, configuratasi nella fattispecie, in cui il donante abbia riservato l'usufrutto, in un primo tempo, a sé e, dopo la sua morte, ad un'altra persona, l'atto di liberalità posto in essere in favore di quest'ultima è differito nei suoi effetti e condizionato alla premorienza del donante medesimo al beneficiato, con la conseguenza che, in base al disposto dell'art. 27 del D.P.R. n. 131 del 1986, operante in materia di imposta sulle donazioni ex art. 60 del D. Lgs. n. 346 del 1990, l'imposta proporzionale ad esso relativa viene riscossa dopo l'avveramento dell'evento dedotto in condizione, e deve essere applicata su base imponibile determinata con riferimento alla data in cui, a seguito di detto avveramento, il negozio diventa realmente efficace (art. 43, comma 1, lett. A), del D.P.R. n. 131 del 1986) ed effettivamente costitutivo del diritto reale parziario donato". (Comm. Trib. regionale Lazio Roma Sez. X, Sent., 24-06-2020, n. 1920).

La giurisprudenza sostiene, quindi, che la donazione con riserva di usufrutto al terzo è soggetta, in sede di registrazione, all'imposta di registro in misura fissa, mentre solo all’esito dell’avveramento della condizione sarà possibile determinare e riscuotere l’imposta sulle donazioni.

 

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