Con la Risposta n. 5 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicabilità della “Valutazione automatica” così come definita dall’art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni – di seguito denominato “TUS”) alla determinazione del valore di una quota di Società Semplice, che un soggetto persona fisica deve dichiarare in sede di donazione o dichiarazione di successione, quando la suddetta Società Semplice non abbia redatto né bilancio, né inventario, e con particolare riguardo alla valutazione dei beni immobili posseduti dalla società stessa.
L’Istante, che vuole donare al proprio nipote, figlio del fratello, la nuda proprietà di una partecipazione detenuta in una Società Semplice mantenendone l’usufrutto vitalizio, chiede:
- se ai fini del calcolo dell’imposta sulle successioni e donazioni, il valore dei fabbricati e dei terreni non edificabili, di proprietà della Società Semplice, che rileva ai fini del calcolo del valore della quota societaria oggetto di donazione o successione, possa essere determinato applicando il metodo della “valutazione automatica”, così come definita ai sensi dell’art. 34, comma 5 del TUS;
- se applicando il metodo di calcolo della “valutazione automatica” di cui sopra, venga confermata la limitazione al potere di rettifica successiva del valore dichiarato, da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 34 del TUS, al comma 5, stabilisce che non sono sottoposti a rettifica (successiva da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate):
- i valori della piena proprietà dei beni immobili iscritti in catasto, con attribuzione di rendita, se dichiarati in misura non inferiore:
- per i terreni a 75 volte il valore domenicale risultante in catasto;
- per i fabbricati a 100 volte il reddito risultante in catasto;
entrambi aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi;
- i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi se dichiarati in misura non inferiore alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto reale di cui il bene immobile è gravato, come stabilito dall’art. 14, lettera b) del TUS, fermo restando che tale disposizione non si applica ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
L’Amministrazione Finanziaria ha confermato che:
- il valore dichiarato in sede di donazione o dichiarazione di successione di una quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio di tale società, ad eccetto dei terreni edificabili, possa essere calcolato applicando il principio della “Valutazione automatica” previsto dall’art. 34, comma 5 del TUS, come sopra descritto;
- dichiarare almeno i valori minimi, calcolati con i metodi sopra indicati, limita il potere di accertamento successivo degli stessi da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.