La donazione con condizione di riversibilità è disciplinata dagli artt. 791 e 792 c.c. Si tratta di un istituto, piuttosto trascurato nel nostro ordinamento giuridico, che affonda le proprie radici nella legislazione francese di epoca rivoluzionaria. La condizione di riversibilità consente la restituzione al donante del bene donato, libero da pesi o ipoteche, nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti. L’operare della riversibilità produce l’effetto di travolgere tutte le alienazioni dei beni donati, medio tempore effettuate, a patto che non sia pregiudicata la quota di legittima spettante al coniuge del donatario. La ratio è rinvenibile nell’opportunità di tutelare il donante e i suoi eredi dalle vicende successorie del donatario, al fine di evitare che il bene donato fuoriesca dal patrimonio della famiglia di origine. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel qualificare la condizione di riversibilità in termini di condizione risolutiva, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1353 ss. c.c. La condizione in esame, pertanto, opera retroattivamente salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Inoltre, l’avverarsi della condizione risolve gli effetti dell’intero contratto anche nell’ipotesi in cui la condizione sia apposta ad una sola clausola della donazione. Tuttavia, se la donazione ha ad oggetto più beni, la riversibilità può essere prevista per alcuni soltanto di essi. In base ad un primo orientamento, le parti possono espressamente pattuire che la condizione di riversibilità assuma il carattere dell’unilateralità, e dunque che sia posta nell’esclusivo interesse del donante. Tale carattere consentirebbe al donante di rinunciare unilateralmente alla condizione, in pendenza della stessa o successivamente al suo avveramento, purché entro un ragionevole lasso di tempo. Altra impostazione, invece, ritiene che il patto di riversibilità configuri sempre una condizione unilaterale, a meno che il contratto di donazione non preveda espressamente il contrario. Al di là della tesi alla quale si ritenga di aderire, è possibile affermare che l’istituto in esame riconosca sempre al donante uno spatium deliberandi, ovvero un momento di ponderazione al verificarsi della premorienza del donatario e/o dei suoi discendenti, di modo che, individuati gli eredi, il donante possa decidere se rinunciare o meno alla riversibilità. Invero, se in sede di pianificazione patrimoniale venisse adeguatamente illustrata l’assenza di qualsivoglia automatismo dell’effetto risolutivo, si potrebbe cogliere la reale utilità dello strumento in esame, facendolo riemergere dall’ombra nella quale è stato relegato sin dall’entrata in vigore del codice civile del 1865. Tornando alla disciplina dell’istituto, è onere del donante specificare se la riversibilità operi solo in caso di premorienza del donatario o anche dei suoi discendenti, in mancanza di tale indicazione, la riversibilità andrà intesa nel senso più ampio e, pertanto, riguarderà la premorienza del donatario e anche dei suoi discendenti. L’ultimo comma dell’art. 791 c.c. dispone che la riversibilità ha luogo solo in favore del donante, il patto a favore di terzi si considera come non apposto. La lettera della norma fa riferimento alla riversibilità delle “cose donate”, pertanto, l’istituto sembrerebbe applicabile alle sole donazioni traslative di uno o più diritti dal donante al donatario. Ci si chiede, tuttavia, se, a prescindere dal dato testuale, sia possibile apporre una condizione di riversibilità anche alle donazioni obbligatorie, manuali o indirette, come d’altra parte previsto nell’ordinamento francese. A ben vedere, non sembrano sorgere ostacoli in relazione alla donazione obbligatoria, in quanto, avverata la condizione di riversibilità, l’obbligo restitutorio ha ad oggetto la prestazione effettuata dal donante in favore del donatario. Quanto, invece, alle donazioni di modico valore e alle donazioni indirette, l’apponibilità di una condizione di riversibilità sembra impedita dal fatto che, per tali donazioni, non sia richiesta una forma solenne. Più nel dettaglio, la donazione di modico valore si perfeziona con la traditio, ovvero con la consegna del bene donato, si tratta di un fatto materiale che non ammette termini o condizioni. Le parti che vogliano apporre una condizione di riversibilità ad una donazione di questo tipo dovrebbero volontariamente ricorrere alla forma solenne, non richiesta dalla legge ma necessaria a garantire l’operatività della condizione. Lo stesso è a dirsi con riguardo alle donazioni indirette. Al pari delle donazioni di modico valore, infatti, anche le donazioni indirette non richiedono la forma solenne di cui all’art. 782 c.c., per esse è sufficiente il rispetto della forma prescritta per il negozio indiretto attraverso il quale la liberalità è attuata. Tuttavia, al solo fine di assicurare l’operatività della condizione di riversibilità, le parti possono ricorrere alla forma solenne prevista per le donazioni dirette. Dal momento che, nelle donazioni indirette, ciò di cui si arricchisce il donatario non coincide con ciò di cui si impoverisce il donante (si pensi alla somma di denaro destinata al pagamento del prezzo di acquisto di un immobile), in linea con la giurisprudenza dominante, l’obbligo restitutorio, in caso di avveramento della condizione, avrà ad oggetto la cosa di cui il donatario si sia arricchito. Chiarito l’ambito di applicazione della riversibilità, non ci resta che esaminare le premorienze che possono essere contemplate nella condizione. L’art. 791 c.c. fa riferimento esclusivamente alla premorienza del donatario e dei suoi discendenti, tuttavia, la dottrina ritiene che l’autonomia privata consenta di esprimersi in un perimetro più ampio. D’altra parte quella in esame è una condizione risolutiva che incontra il solo limite della liceità e della possibilità. La circostanza che il legislatore abbia optato per una formulazione restrittiva della norma rivela solo l’esigenza di concentrarsi sui soggetti la cui premorienza risulti di maggior rilievo per il donante. Pertanto, nulla impedisce al donante di prevedere, quale condizione di riversibilità, la premorienza del coniuge del donatario, in luogo dei discendenti di quest’ultimo. Le scelte possibili, in ogni caso, sono molteplici, il donante ad esempio potrebbe subordinare la riversibilità della donazione alla premorienza di un solo dei discendenti del donatario, o alla premorienza di uno dei donatari, o ancora alla premorienza di un donatario cumulativamente con uno o più terzi discendenti e non. Quanto infine agli aspetti fiscali, la donazione con condizione di riversibilità sconta l’imposta sulle successioni e donazioni con le aliquote e le franchigie previste dal Testo unico sulle successioni e donazioni, il D. Lgs. n. 346 del 1990, in base al rapporto di parentela o affinità tra il donante e il donatario. In caso di avveramento della condizione di riversibilità, invece, trova applicazione l’art. 28 DPR n. 131 del 1986, la risoluzione della donazione sconta quindi l’imposta di registro in misura fissa, mentre non deve essere assoggettata a prelievo la retrocessione del bene donato che rientri nel patrimonio del donante.