La responsabilità degli amministratori all’interno delle Società Benefit

22 Febbraio 2021

Le Società Benefit, come noto, perseguono l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla collettività e sull’ambiente. Per questo motivo, chi amministra tali enti societari ha l’obbligo di tenere in considerazione le conseguenze delle proprie scelte di gestione sulla società, l’ambiente e gli “altri portatori di interesse”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 380 della L. n. 208/2015, infatti, le Società Benefit devono essere amministrate in modo da bilanciare l’interesse dei soci e perseguire le finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatarie dello stesso, in conformità a quanto stabilito dallo statuto.

Pertanto, in tali enti societari il baricentro dell’azione gestoria si sposta dagli interessi prettamente economici dei singoli soci, verso un punto di equilibrio che unisce l’impresa con il sistema di relazioni in cui la stessa è immersa.

In realtà, il principio di una gestione ispirata al prudente equilibrio di più interessi non rappresenta una novità nel nostro ordinamento. Si pensi, per esempio, all’esigenza di coordinamento tra più interessi che si rinviene negli articoli 2497 e seguenti del codice civile, al fine di garantire una sintesi tra l’interesse del gruppo unitariamente considerato e quello delle singole società che lo compongono. I criteri fissati dalle predette disposizioni di legge possono essere utilizzati come parametro di riferimento, sia per guidare l’operato degli amministratori delle Società Benefit, sia per valutarne la correttezza.

Ciò comporta, senza dubbio, un ampliamento dei doveri richiesti all’organo amministrativo delle Benefit, rispetto ai classici doveri loro imposti dalla legge nelle società di persone, nelle società di capitali e nelle società cooperative.

Dalla disciplina generale delle società si rinviene una distinzione tra doveri generici (vale a dire quelli di gestire in maniera diligente l’impresa perseguendo l’interessi sociali) e doveri specifici (come quelli di tenere la contabilità e rispettare le regole previste a tutela del patrimonio sociale). Quando, però, una società assume la qualifica di Società Benefit, gli amministratori sono tenuti ad adempiere un dovere generico più ampio, ovverosia valutare l’impatto che le decisioni gestionali generano sulle ulteriori finalità perseguite, in modo da compensare i rispettivi vantaggi e sacrifici che talune decisioni operative comportano sui vari interessi coinvolti.

La differenza tra doveri generici e doveri specifici si coglie in punto di prova dell’inadempimento: nel primo caso, difatti, per dimostrare l’inadempimento di un amministratore è necessario provare quale comportamento lo stesso avrebbe dovuto tenere in una data circostanza; nel secondo caso, invece, in presenza della predeterminazione del comportamento dovuto, è sufficiente dare la prova della sua inosservanza.

Su questo tema, la L. n. 208/2015 appare alquanto lacunosa.

Il comma 381, sul punto, statuisce invero che “l’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto” e che in caso di inadempimento di tali obblighi, si applicano le disposizioni del codice civile in relazione alla specifica tipologia societaria adottata.

Dunque, giova in prima istanza evidenziare che gli amministratori incorrono negli stessi doveri imposti dalla legge agli amministratori di una qualsiasi società che non persegue il beneficio comune. Alla luce di ciò, essi risulteranno, in primis, responsabili verso la società per non aver gestito la stessa in modo da bilanciare l’interesse dei soci con quello delle altre categorie di soggetti indicate in statuto. Questo comporta, per un verso, che i soci non possono agire nei confronti dell’organo amministrativo per le scelte strategiche che privilegiano i profili ambientali o sociali rispetto all’interesse alla massimizzazione del profitto; per altro verso, che gli stessi possono far valere tale responsabilità per non aver perseguito il beneficio comune.

Da tale punto di vista, occorre precisare che la suddetta obbligazione è di mezzi e non di risultato. In altre parole, gli amministratori potranno essere considerati responsabili solo per i danni imputabili alla mancanza di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o all’inadempimento di specifici obblighi previsti dalla legge: opera, infatti, il principio generale della c.d. “Business Judgement Rule”, in virtù del quale le decisioni assunte dagli amministratori non possono essere contestate qualora esse si rivelino a posteriori erronee o dannose, purché adottate con diligenza e nel perseguimento dell’interesse sociale.

In secondo luogo, la normativa prevede la responsabilità degli amministratori delle Società Benefit per la violazione dello specifico obbligo di individuare il responsabile cui attribuire i compiti e le funzioni relative al perseguimento del beneficio comune. La legge, peraltro, non fa menzione della diversa eventualità della mancata predisposizione della relazione annuale; tuttavia, trattandosi di un obbligo stabilito dal legislatore, anche l’inosservanza dello stesso sembra dover dar luogo a responsabilità degli amministratori, in base alle regole ordinarie.

Una questione di carattere interpretativo che si è posta in dottrina è se l’indicazione nell’oggetto sociale delle finalità di beneficio comune che l’ente deve perseguire consenta ai soggetti beneficiari dello stesso di agire per far valere la responsabilità dell’amministratore in caso di inadempimento.

Sul punto, appare necessario constatare che la responsabilità verso i terzi può nascere da un fatto illecito o da un contratto. L’atto costitutivo all’interno del quale è contenuto l’oggetto sociale costituisce un contratto di società: per tale ragione, quindi, non possono che discendere obbligazioni nei confronti dei soli soci. Ne consegue che l’eventuale responsabilità degli amministratori verso i soggetti o le categorie di soggetti indicate quali destinatari del beneficio comune può sorgere non in ragione del fatto che detti ulteriori interessi siano indicati nell’oggetto sociale, ma in conseguenza della sussistenza dei criteri di imputazione tipici della responsabilità extracontrattuale. Tali soggetti possono, perciò, agire in responsabilità verso gli amministratori utilizzando o il rimedio ex art. 2395 c.c. – ove applicabile –, se danneggiati in via diretta da un atto doloso o colposo posto in essere da questi ultimi; oppure, in base ai principi comuni di cui all’art. 2043 c.c., nel caso in cui essi abbiano subito anche indirettamente un danno ingiusto in conseguenza di un fatto doloso o colposo dei ridetti amministratori.

 

 

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