Commento alla Risposta dell' AdE n. 106/2021 - Trust e presupposto impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

8 Marzo 2021

Con la risposta n. 106 del 14.02.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in pochi ma concisi passaggi, una notabile interpretazione riguardo al presupposto impositivo rinvenibile, ai sensi delle imposte in commento, con specifico riferimento ai trust.

Tralasciando la disamina della fattispecie concreta sottoposta dall’istante, è importante svolgere alcune considerazioni riguardo all’approccio dell’Agenzia che, evidenziamo sin d’ora, appare essere per il momento (1) solo parzialmente innovativo, dati i margini interpretativi; e, ciononostante, (2) di grande impatto, per quanto attiene alla componente riformata di pensiero. Questo contributo si sostanzia ad ogni modo in una disamina dei pochi ma significativi passaggi contenuti nella Risposta.

Sostiene, in primis, l’Agenzia delle Entrate che “ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ed al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in base ai quali l'imposta si applica in caso di «costituzione di vincoli di destinazione». “

In questi termini non vi è alcuna innovazione rispetto alla circolare n. 48/E del 2007, nella quale già allora la stessa Agenzia delle Entrate individuava nell’effetto segregativo del trasferimento dei beni al trustee da parte del disponente, o di altri incrementatori, il presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta. Il riferimento è al vincolo di destinazione in quanto tale – e non, quindi, una liberalità indiretta, anche formalmente intesa, o sostanzialmente rinvenibile – atteso che, secondo l’Agenzia, “il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria”. Torneremo sul concetto di causa fiduciaria.

Continua l’Agenzia nella risposta in commento: “In linea di principio, si evidenzia che l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. “. Si noti, in relazione a questo inciso, che l’istante aveva posto esplicitamente – e, quindi, formalmente – il tema dell’eventuale imposizione sia “in ingresso” sia “in uscita” dal trust oggetto di istanza.

Riassumendo i primi passaggi:

(a) i trasferimenti occorrenti in relazione ai trust sono imponibili in quanto implicano la costituzione di un vincolo di destinazione;

(b) l’attribuzione ai beneficiari potrebbe configurare, “in linea di principio”, un trasferimento imponibile.

Con riferimento al punto sub (b), giova evidenziare l’importanza dell’avverbio “linea di principio”. L’approccio dell’Agenzia, infatti, è sinora sempre stato quello per cui le attribuzioni ai beneficiari hanno assunto rilevanza ai fini del tributo in oggetto solo in situazioni residuali, in quanto il principio generale, sin dalla circolare citata del 2007 è (o era?) il seguente: “La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione. “. Continuiamo a ragionare in astratto, poiché in astratto pare esprimersi la stessa Agenzia, prescindendo fin qui dal caso specifico.

Dunque, volendo seguire logicamente tale “linea di principio”, le attribuzioni al beneficiario sarebbero imponibili unicamente nella misura in cui non occorra un’imposizione alla costituzione del vincolo.

Nel prosieguo, l’Agenzia entra nel merito della fattispecie concreta, rilevando “la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust.” Fin qui, nessun riferimento al fatto – ben rappresentato nell’istanza e di un certo peso, quantomeno ai fini reddituali – che si trattasse di un trust revocabile.

A detta dell’Agenzia, poi, “l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza.“.

A nostro avviso, questo passaggio della risposta risulta essere radicale: viene, infatti, in poche righe “liquidata”, per così dire, la questione relativa alla tassazione del mero vincolo di destinazione, affermandosi che quest’ultimo, di per sé, non genera (ora) imposizione, in assenza di un trasferimento di ricchezza. L’Agenzia stessa sembra, difatti, sostenere che in tali circostanze rilevi un principio più volte rimarcato in dottrina e giurisprudenza, vale a dire quello per cui l’imposta di donazione e successione, nella sua rinnovata formulazione letterale – che include la costituzione di vincoli di destinazione –, trova ragione nell’impoverimento di una parte a fronte dell’arricchimento di un’altra parte. Il predetto passaggio pare superare, dunque, anche la precedente impostazione – di cui alla già citata Circolare del 2007 – secondo cui nel “trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8%”.

Fin qui l’elemento di innovazione è rimarcabile in relazione a trust che, anche nella loro complessità, non traducano la causa fiduciaria in un effetto traslativo di ricchezza, e per tale motivo non sarebbero imponibili.

Volgendo al termine delle nostre considerazioni, riprendiamo ancora una volta la posizione dell’Agenzia la quale, nella risposta in commento, si confronta con le predette conclusioni, trovando “riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che «solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza». “. Quest’ultimo rimando ha coinvolto sin da subito i commentatori riguardo al suo significato: per certi versi, infatti, il richiamo dell’intero periodo considerato potrebbe rendere sostenibile l’adozione, da parte della medesima Agenzia, (i) non solo del principio dell’intassabilità, in virtù della mancanza di un trasferimento di ricchezza (motivato dalla coincidenza tra disponente e beneficiario), ma anche (ii) del principio della manifestazione dell’arricchimento, che può darsi solo nel momento dell’attribuzione al beneficiario.

A nostro giudizio, la pronuncia della Cassazione ha senza dubbio supportato il principio di cui sub (i), poiché non è casuale che in entrambi i casi i trust fossero caratterizzati dalla coincidenza tra soggetto disponente e beneficiario.

Qualora, invece, si volesse accettare anche l’adozione del principio di cui sub (ii), appare imprescindibile un eventuale intervento interpretativo di carattere generale da parte dell’Amministrazione finanziaria, e ciò, da un lato, per la chiarezza che deve permeare il contesto giuridico – e, in particolare, in relazione a un’imposta d’atto come quella in commento – e, dall’altro lato, per la rilevanza che un ipotetico cambio radicale di posizione può assumere, se si tiene conto della molteplice e variegata sussistenza di trust attuati e conformati, finora, a principi diametralmente opposti.

 

 

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