L’Istante è una società fiduciaria “statica” che amministra, ai sensi della legge 23 novembre 1966 n. 1939, beni di terzi con o senza intestazione. Per i beni o rapporti situati all’estero, amministrati fiduciariamente con o senza intestazione, ove previsto dalla legge, la società fiduciaria funge da sostituto di imposta – ove possibile - in relazione ai redditi di capitale ed ai redditi diversi percepiti dai clienti fiducianti all’estero e assolve agli obblighi comunicativi, sollevando così il cliente fiduciante dagli obblighi di monitoraggio fiscale posti a suo carico su questi beni. Con riferimento ai mandati fiduciari aventi ad oggetto depositi titoli aperti presso intermediari finanziari esteri, quando vengono aperti, è usuale per i fiducianti esprimere l’opzione per il “regime del risparmio amministrato” (art. 6 comma 1 Dlg 461/97). Esercitando tale opzione la Fiduciaria, che come abbiamo detto funge da sostituto di imposta, è tenuta ad applicare l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 5 Dlg 461/97, pari al 26%, su ciascuno dei redditi diversi realizzati dal contribuente. Oggetto della richiesta di chiarimenti è un “Mandato cointestato” tra moglie e marito avente ad oggetto un deposito titoli. Con il mandato cointestato i beni oggetto dello stesso sono attribuiti in parti uguali tra tutti i fiducianti, salvo che non sia stato stabilito diversamente al momento della sottoscrizione del mandato o in un momento successivo per apporti per esempio. Nel caso preso in esame i beni sottostanti sono attribuiti a ciascun mandante al 50%. L’Istante chiede, chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 6 comma 6 del Dlg 461/97 in questo particolare caso nell’ipotesi in cui muoia uno dei due intestatari, per esempio il marito. L’art. 6., comma 6, del D.Lgs 461/97 dice che “è cessione a titolo oneroso, fiscalmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, anche il trasferimento di titoli, quote certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all’art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione”. Nel caso presentato dall’Istante, in caso di morte di uno dei due intestatari, in questo caso il marito: Per quanto concerne il 50% che viene trasferito agli eredi, nelle modalità di cui sopra, l’Istante non ha molti dubbi in merito all’applicazione di quanto indicato nell’art. 6 comma 6 del Dlg 461/97 in quanto essendo avvenuto a seguito di successione non è un trasferimento a titolo oneroso fiscalmente rilevante e sui redditi diversi non deve essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art 5 del Dlg 461/97 pari al 26%. Incertezze sorgono invece con riferimento al trasferimento dell’altro 50%, già di proprietà giuridica della moglie, che deve essere trasferito su un deposito titoli, in regime di risparmio amministrato, intestato alla sola moglie. E’ un trasferimento fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 6 comma 6 del Dlg 461/97 e, quindi sui redditi diversi va applicata l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, oppure no? L’istante (società fiduciaria) ritiene che il trasferimento del 50% dei titoli già di proprietà giuridica della moglie su un deposito, in regime di risparmio amministrato, intestato esclusivamente alla moglie non sia un trasferimento fiscalmente rilevante ai sensi dell’art 6 comma 6 del Dlg 461/97 e quindi il valore fiscale di carico di questi titoli nel nuovo deposito possa essere lo stesso che avevano nel vecchio deposito. Le motivazioni di questa considerazione da parte dell’istante sono: L’Agenzia delle Entrate risponde come segue. La ratio di quanto indicato nell’art.6 comma 6 del Dlg 461/97 è che in occorrenza di un trasferimento di titoli da un deposito ad un altro, diversamente intestato rispetto a quello di provenienza, ci possano essere dei salti di imposta. Tale trasferimento è da assimilarsi a cessione a titolo oneroso al valore di mercato, fiscalmente rilevante, a meno che non avvenga per successione o donazione. Tale considerazione viene fatta anche per i trasferimenti che avvengono da un deposito cointestato a uno intestato completamente ad uno dei due vecchi intestatari in quanto si verifica un cambio di intestazione. Tuttavia, rileva l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, il trasferimento da un deposito cointestato ad uno intestato a solo uno degli intestatari originari non avviene per volontà del coniuge superstite, ma a causa della morte dell’altro coniuge cointestatario. In tal caso il trasferimento del 50% che non è caduto in successione su un deposito titoli intestato al solo coniuge superstite non può essere considerata una cessione fiscalmente rilevante ai sensi dell’art 6 comma 6 del Dlg 461/97. Quindi il valore fiscale di carico dei titoli non cambia rispetto a quello di provenienza e sarà pari al valore di acquisto se sul deposito vi è solo una categoria di titoli, se, invece, i fondi sono stati investiti in più categorie di titoli omogenee si determinerà in ragione del valore medio ponderato degli stessi.