Premessa Come noto l’art. 177, secondo comma, TUIR, disciplinando la fattispecie di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, introduce nell’ordinamento il cd. regime di “realizzo controllato”, in forza del quale le partecipazioni ricevute dal conferente all’esito del conferimento “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota di voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento”. La fruizione di tale regime realizzativo – derogatorio rispetto al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR e mercé il quale si rende possibile una “sterilizzazione” dell’eventuale plusvalenza emergente dal conferimento – è subordinata al fatto che, tramite il conferimento, la conferitaria acquisisca o integri il controllo di diritto della conferita (ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.). La tematica inerente le condizioni e l’ambito applicativo dello scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento e la sua “appetibilità” sono testimoniate da numerosi pronunciamenti dell’Agenzia delle entrate sul punto. Non da ultimo si noti come l’introduzione del comma 2-bis all’art. 177 TUIR, attuata con l’art. 11-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ampliando il regime di realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni che non comportino l’integrazione o il trasferimento del controllo di diritto di cui all’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., abbia rinnovato l’interesse degli operatori sul tema. Ciò premesso il presente contributo intende analizzare le condizioni di fruibilità del predetto regime nel caso in cui sulle partecipazioni oggetto del conferimento insistano diritti parziari di usufrutto e nuda proprietà. In altri termini ci si domanda se e in che misura il conferimento disgiunto della nuda proprietà di partecipazioni e del diritto di usufrutto sulle medesime possa godere del regime derogatorio recato dall’art. 177, secondo comma, TUIR. La prassi sul punto Come precisato in premessa, il regime di realizzo controllato trova applicazione a condizione che la conferitaria acquisisca, per effetto del conferimento, il controllo di diritto sulla società conferita. Il controllo a tal fine rilevante è quello che si concretizza con la facoltà per la conferitaria di esercitare, nell’assemblea della conferita, la maggioranza dei diritti di voto. Ci si chiede, dunque, come tale requisito si coniughi con l’eventualità in cui le partecipazioni “conferende” siano oggetto di diritti parziari come nuda proprietà ed usufrutto. Primariamente si ritiene che sul punto sia enucleabile un principio generale, ad ampio spettro, che regola la disciplina del realizzo controllato, ex art. 177, secondo comma TUIR, in base al quale “Il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente, bensì del conferitario” (cfr. Agenzia delle entrate, risp. n. 147/2019, circ. n. 320/E del 1997). L’Agenzia giunge a tale conclusione notando come “La disposizione normativa de qua non disciplina le caratteristiche intrinseche dei suddetti conferimenti, limitandosi a specificare che, in conseguenza di questi ultimi, si deve giungere ad acquisire il controllo, o ad aumentare la percentuale di controllo, della società scambiata” (Agenzia delle entrate, risp. n. 147/2019). In altri termini appare corretto affermare che la “stella polare” del sistema così delineato debba essere individuata nella situazione fattuale che si viene a creare presso la conferitaria per effetto del conferimento, prescindendo, pertanto, dall’assetto fenomenologico assunto dalle partecipazioni presso i conferenti. In ossequio a tale assunto, l’Agenzia, nell’ambito della medesima risposta ad interpello n. 147 del 2019 – relativa, per l’appunto, a conferimenti contestuali di nuda proprietà di quote e diritto di usufrutto sulle stesse – ha affermato che “tramite i prospettati scambi di partecipazioni, in capo alla stessa conferitaria verrebbero a riunirsi i diritti di nuda proprietà e di usufrutto […] con l’effetto di consentire alla holding di giungere a detenere una partecipazione di controllo”. In questo senso il “ricongiungimento” dei diritti parziari sulla medesima partecipazione (di controllo) presso la conferitaria, reso possibile all’esito del conferimento, comportando la “riespansione” del diritto dominicale sulla partecipazione, integrerebbe il presupposto applicativo del regime di realizzo controllato[1]. Alle medesime conclusioni è giunta, seppur in negativo, l’Agenzia delle entrate mercé la risposta n. 290 del 2020 laddove ha sottolineato come “in relazione al conferimento di diritti parziari sono da ritenersi in ogni caso esclusi dall’ambito applicativo della disciplina di cui all’art. 177, c. 2 TUIR, tutti i conferimenti di diritti parziari […] su azioni o quote qualora non vi sia il contestuale conferimento, nell’ambito della medesima operazione, degli specifici complementari diritti (rispettivamente, di nuda proprietà o di usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto la proprietà piena delle partecipazioni”. In punto di integrazione del presupposto applicativo della disciplina in commento, ciò che rileva, dunque, non è la divaricazione tra i diritti parziari nella situazione ante conferimento, quanto piuttosto la loro riunificazione in capo alla conferitaria. Se in linea generale vale quanto sopra espresso in ordine alla irrilevanza degli assetti partecipativi delineati in capo ai conferenti, appare tuttavia necessario rilevare che il soggetto che conferisce il diritto di usufrutto sulle quote nell’ambito del contestuale conferimento della nuda proprietà sulle stesse, deve indefettibilmente ricevere come controvalore del conferimento la piena proprietà di quote della conferitaria. In pratica, le quote della conferitaria ricevute dai soggetti conferenti – a titolo di piena proprietà – come remunerazione del conferimento, dovranno essere attribuite ad ognuno dei conferenti proporzionalmente al valore calcolato della nuda proprietà e dell’usufrutto delle quote precedentemente possedute. Conclusioni Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il conferimento del diritto di usufrutto con contestuale conferimento della nuda proprietà delle medesime quote da parte di due soggetti differenti, comportando la riunificazione dei diritti parziari sulle partecipazioni presso la conferitaria, integri i requisiti recati dall’art. 177, c. 2 TUIR, per la fruizione del regime di realizzo controllato, a condizione che anche gli ex usufruttuari ricevano in cambio la piena proprietà delle quote della conferitaria e non già solo il diritto di usufrutto sulle stesse. [1] Sul punto è giusto il caso di precisare come, ai sensi dell’art. 2352 c.c. “Nel caso di […] usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, […] all'usufruttuario”.