Il presente contributo esamina il rapporto tra il trust e la disciplina codicistica posta a tutela dei legittimari. In particolare, si tratta di analizzare i rimedi esperibili dal legittimario del disponente per il caso in cui quest’ultimo abbia vincolato in trust disponendo a favore del trustee di una quota del proprio patrimonio eccedente la disponibile, con conseguente lesione della quota di riserva. La questione sopraesposta, evidentemente, si pone con riferimento ai trust liberali mediante i quali il disponente abbia inteso realizzare, sotto un profilo sostanziale, una liberalità in favore dei beneficiari. Come noto, i trust si sostanziano in una complessa operazione negoziale a formazione progressiva che comporta una scissione temporale tra l’impoverimento del disponente e l’arricchimento del beneficiario. Più nel dettaglio: All’esito di tali considerazioni, quando la lesione della legittima dipende dall’istituzione di un trust e dai conseguenti trasferimenti di beni al trustee, la prima difficoltà che il legittimario è chiamato a superare riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’azione di riduzione. La soluzione più intuitiva è quella che individua nel beneficiario, in quanto destinatario dell’arricchimento, il legittimato passivo dell’azione di riduzione. Tuttavia, è ben possibile che, all’apertura della successione del disponente, benché la lesione dei diritti del legittimario sia già attuale, i beneficiari del trust non siano ancora determinati o comunque non abbiano ancora conseguito l’arricchimento. In altri e più chiari termini, quando il regolamento del trust prevede il differimento degli effetti dell’arricchimento del beneficiario ad un tempo notevolmente successivo alla morte del disponente, il legittimario sembrerebbe sfornito di tutela, non essendoci alcun soggetto nei confronti del quale agire in riduzione. Invero, la giurisprudenza di merito ha affrontato la questione ritenendo che, quando il destinatario finale della liberalità è incerto e, in ogni caso, finché il trust non abbia raggiunto il suo termine finale, l’azione di riduzione debba essere indirizzata nei confronti del trustee (ex multis cfr. Trib. Udine 14 agosto 2015, Trib. Lucca 19 aprile 2017 e Trib. Imperia 21 novembre 2018). È chiaro che il trustee non possa essere considerato alla stregua di un donatario, tuttavia, nella vigenza del trust è comunque l’unico titolare dei beni in trust, benché temporaneamente. Al contrario, quando il beneficiario ha già conseguito i beni, in dipendenza della distribuzione, l’azione di riduzione deve essere indirizzata nei suoi confronti (cfr. Trib. Venezia 4 gennaio 2005). Una volta individuato il soggetto passivo dell’azione di riduzione, accertate in sede processuale la qualità di legittimario in capo all’attore e la lesione dei suoi diritti di riserva, l’accoglimento della domanda proposta dal legittimario comporta la declaratoria di inefficacia degli atti posti in essere dal disponente in violazione della legittima. Si apre, a questo punto, un’ulteriore fase della tutela del legittimario ovvero la fase recuperatoria, dalla quale deriva la seconda criticità da affrontare: se sia possibile riconoscere efficacia reale all’azione di restituzione, come disciplinata dagli artt. 561 e seguenti c.c., anche nell’ipotesi in cui la lesione della legittima dipenda dall’attuazione di un trust. Si tratta di una questione piuttosto complessa, affrontata raramente dalla giurisprudenza e dalle sole corti di merito. Come noto, quando la lesione della legittima dipende da una disposizione testamentaria o donativa, lo scopo dell’azione di restituzione, cronologicamente e logicamente successiva al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, è quello di far rientrare nel patrimonio del de cuius i beni illegittimamente fuoriusciti e nei limiti strettamente necessari al reintegro della quota di riserva. In altre parole, ciò che il legittimario può recuperare, mediante l’azione di restituzione, deve coincidere con quanto sia fuoriuscito dal patrimonio del disponente. In tali casi e alle condizioni stabilite dal Codice Civile, il bene spettante al legittimario può essere recuperato anche nei confronti del terzo al quale sia stato ceduto dal donatario o dall’erede. Proprio in virtù della necessaria coincidenza tra quanto sia fuoriuscito dal patrimonio del disponente e quanto sia recuperato dal legittimario, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11496 del 2010 ha chiarito che nel caso di liberalità indiretta la sentenza di riduzione non possa mettere in discussione la titolarità del bene ricevuto dal donatario indiretto, in quanto si tratta di un bene che non è mai transitato dal patrimonio del donante. Nelle liberalità indirette, infatti, il bene di cui si arricchisce il donatario indiretto è diverso dal bene di cui si impoverisce il donante (si pensi all’acquisto di una casa con il denaro fornito dal donante). In sostanza, si tratta di capire se i beni vincolati in trust debbano essere trattati alla stregua di beni oggetto di donazione o disposizione testamentaria, ovvero se i trust debbano essere qualificati come liberalità indirette, con conseguente esclusione dell’efficacia reale dell’azione di restituzione. La questione non è di poco conto se solo si pensa che è proprio l’efficacia reale dell’azione di riduzione a rendere così incerta la circolazione dei beni di provenienza donativa. La Cassazione con la sent. n. 25478 del 2015 ha affermato: “Il trust avente causa di liberalità, con attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette.” Ed in effetti, i trust, che prevedano una gestione dinamica dei beni in esso vincolati, funzionano in modo del tutto assimilabile ad una donazione indiretta. Al trustee, infatti, è attribuito il potere di trasformare il fondo in trust, e pertanto ai beneficiari saranno assegnati beni diversi da quelli inizialmente conferiti dal disponente. Alla luce di quanto sopra, il legittimario vittorioso non potrà recuperare dal beneficiario o dai suoi aventi causa i beni ricevuti a titolo di liberalità ma solo il loro controvalore monetario. Eppure tale affermazione non pare sufficiente ad escludere l’efficacia reale dell’azione di riduzione in ogni caso, almeno con riferimento a quei trust il cui regolamento preveda una gestione statica. Più nel dettaglio, la gestione statica del trust consente al trustee di amministrare i beni al solo fine di conservarli con la conseguenza che vi sarà totale coincidenza tra i beni conferiti dal disponente e i beni trasferiti ai beneficiari, all’esito della distribuzione da parte del trustee. È immaginabile che in siffatta ipotesi il legittimario possa, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 563 c.c., esigere la restituzione in natura del bene fuoriuscito dal patrimonio del disponente (non si rinvengono precedenti giurisprudenziali sul punto). In conclusione, il rapporto tra l’istituto del trust e la disciplina successoria è molto delicato e non lascia spazio a soluzioni univoche. Non si può prescindere da una valutazione caso per caso, in quanto se da un lato i trust sono idonei a realizzare una liberalità indiretta, essi possono talvolta presentare i tratti tipici di una donazione diretta ad esecuzione indiretta e diventa più complesso considerare il donatario/beneficiario e i suoi aventi causa immuni dalle pretese restitutorie di cui agli artt. 561 e 563 c.c., con ogni immaginabile preoccupazione in tema di circolazione dei beni provenienti da un trust.