La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’opportunità, ancora in vigore, per i soggetti persone fisiche che investono nel capitale di PMI e Start up innovative, di detrarre dall’IRPEF, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui tali investimenti sono effettuati, il 30% dell’importo investito, a condizione che tale investimento sia mantenuto per almeno 3 anni consecutivi e per un importo massimo agevolabile di 1.000.000,00 di Euro. L’ Art. 38, comma 7 e comma 8 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto un ulteriore beneficio per le persone fisiche che investono in PMI e Start up innovative, alternativo a quello introdotto nel 2017, che porta la detrazione fiscale dal 30% al 50%. In tal caso, l’investimento massimo detraibile non può eccedere, per ciascun periodo di imposta: Per usufruire di tale beneficio i suddetti investimenti devono essere mantenuti per almeno 3 anni consecutivi. La cessione, anche solo parziale, prima dei 3 anni, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. Solo per chi investe nelle PMI innovative, per gli investimenti che superano il limite di € 150.000, sulla parte eccedente può essere applicata una detrazione di importo pari al 30% ma fino ad un massimo di € 200.000,00 complessivi in tre periodi d’imposta. Qualora la detrazione spettante del 50% superi l’imposta lorda dovuta per quel determinato periodo di imposta, è possibile riportare l’eccedenza fino al terzo anno successivo. Al fine di usufruire della detrazione del 50% si deve procedere all’invio di un’istanza preventiva di accesso al beneficio mediante una piattaforma telematica diventata pienamente operativa il 1 marzo 2021. Questa istanza deve essere presentata direttamente dal legale rappresentante della società beneficiaria degli investimenti, accedendo alla sezione “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in Start-up e PMI innovative” del sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE). La Start up o PMI innovativa in questione per poter presentare la domanda deve: L’accesso alla piattaforma informatica avviene tramite lo SPID del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e la propria firma digitale, avendo cura di inserire la PEC dell’impresa beneficiaria e la PEC dell’investitore. La suddetta istanza deve essere presentata prima di effettuare l’investimento a favore della Start-up innovativa o della PMI. Possono usufruire di tale beneficio solo gli investimenti effettuati a titolo di sottoscrizione di aumento del capitale sociale della Start up o della PMI innovativa; non sono ammessi quelli effettuati in fase di costituzione, compresi invece nella detrazione del 30% introdotta dalla Legge di Bilancio del 2017. Sono ammesse anche le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale. L’investitore può usufruire della suddetta agevolazione unicamente a conclusione dell’iter che segue alla presentazione dell’istanza e dei relativi accertamenti. In caso di buon esito di predetto iter, è rilasciata dal MISE un’attestazione positiva e un Codice identificativo, generato dal Registro Nazionale, e l’investitore avrà quindi diritto ad applicare la detrazione del 50%. Gli esiti della domanda, siano essi positivi o negativi, sono inviati agli indirizzi PEC dell’investitore e della società beneficiaria. In caso di pluralità di investitori, il legale rappresentante della società beneficiaria dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi. Nel corso del processo autorizzativo, oltre alle verifiche dei requisiti sopra elencati, deve rilevarsi che non sia superato il massimale previsto dal Regolamento de minimis, che ammonta a € 200.000,00 complessivi per 3 esercizi. Come abbiamo visto, la società e gli investitori sono quindi posti di fronte alla valutazione dei diversi scenari e decidere se richiedere la detrazione del 30% o del 50% in relazione agli investimenti da effettuare. Incidentalmente rileviamo che, se la quota posseduta dall’investitore in una PMI o Start up innovativa è inserita in un “PIR “ cd. “alternativo”, i benefici derivanti dalla costituzione e mantenimento dell’investimento tramite il PIR non determineranno la cessazione dei benefici oggetto del presente commento: l’investitore continuerà quindi ad usufruire delle suddette detrazioni unitamente ai benefici PIR.