Commento a Risposta ADE n. 266 del 19 aprile 2021 – Ai fini della configurazione come holding finanziaria non rileva l’ammontare e la composizione dell’attivo circolante

6 Maggio 2021

Il presente contributo è finalizzato ad indagare sul recente orientamento assunto dall’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 162bis del DPR n. 917/86 (TUIR), quale emerge dalla Risposta ad interpello n. 266 del 19 aprile 2021.

Com’è noto, la predetta norma si inserisce nell’ambito delle disposizioni generali comuni ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi e dell’IRAP. In essa, al comma 1, si procede alla definizione di alcune categorie di soggetti passivi: intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria ed assimilati. Al comma 2, si offre una specificazione della categoria “società di partecipazione finanziaria” (c.d. holding finanziarie), ossia dei “soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”, prescrivendo che, a tali fini, “l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate”. Nel successivo comma 3, allo stesso modo, si precisa che le “società di partecipazione non finanziaria” (c.d. holding industriali), come definite nel comma 1, sono quelle nelle quali l’ammontare complessivo delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sia superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.

Posta tale premessa normativa e calandosi nel caso concreto, l’Istante è l’esclusivo partecipante al capitale di una società, Delta S.r.l., a favore della quale è stato effettuato un ingente conferimento di liquidità derivante dalla cessione di una società di precedente titolarità dell’Istante medesima, Alfa S.p.A.

L’oggetto sociale della società Delta S.r.l. annovera, tra le altre, le seguenti attività:

  • Assunzione di partecipazioni e gestione di partecipazioni in altre società;
  • Acquisto e vendita di titoli di debito e titoli azionari, prodotti finanziari e averi mobiliari.

Nell’oggetto sociale è altresì precisato che al fine del compiuto svolgimento delle attività, la società potrà erogare finanziamenti sotto qualsiasi forma, con esclusione tuttavia dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Attraverso l’iniziale provvista, Delta S.r.l. ha acquistato strumenti finanziari di diversa natura, costituendo un portafoglio di investimenti la cui gestione, si precisa nell’interpello, è un’attività esclusiva e non viene svolta nei confronti del pubblico ma nel solo ed esclusivo interesse dell’Istante. Inoltre, l’Istante afferma che la gestione di questo portafoglio comporta che Delta compri o venda i vari strumenti finanziari sia direttamente, in caso di investimenti in fondi di varia natura, sia per via indiretta, per il tramite di istituti bancari a cui attribuisce un mandato ad investire su base interamente discrezionale nei fondi che da questi vengono ritenuti idonei.

All’esito di quanto sopra, l’Istante domanda all’Agenzia se Delta S.r.l. sia da considerare come una società di partecipazione finanziaria, come una società di partecipazione non finanziaria ovvero come un’entità diversa da queste, inquadrabile nelle società commerciali o industriali. A questo proposito Delta fa rilevare che il rapporto tra immobilizzazioni finanziarie e totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale, nel suo caso, ammonta al 45,68%. Questo dovrebbe portare a non ritenere integrati i requisiti di cui ai commi 2 e 3 art. 162bis per la qualificazione come società di partecipazione finanziaria e non finanziaria.

Nondimeno, il dubbio può apparire fondato giacchè l’attività di assunzione di partecipazioni è l’attività principale enunciata nell’oggetto sociale, e al momento della presentazione dell’istanza, l’attivo patrimoniale è sostanzialmente integralmente investito in strumenti finanziari. L’Istante fa notare in particolare che tale attivo risulta in massima parte costituito da attività finanziarie iscritte nel circolante, tra cui vi rientrano partecipazioni in altre imprese e altri titoli negoziabili, oltre a disponibilità liquide.

I timori relativi alla circostanza che Delta S.r.l. rientri nelle categorie di cui all’art. 162bis, comma 1, lett. b) e c) (ossia, come detto, holding finanziarie e holding industriali) sono basati su vari elementi, compendiati nei quesiti dell’interpello, tra i quali rientrano:

  • La circostanza per cui le società di partecipazione finanziaria siano assoggettate ad una gravosa moltitudine di oneri comunicativi, tra cui quelli derivanti dalle discipline FATCA e CRS nonché dalla normativa interna (comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria);
  • Il differente regime impositivo ai fini IRAP riservato alle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, sia in termini di calcolo del valore della produzione netta, sia in termini di maggiorazione dell’aliquota (cfr. art. 6 del D.Lgs. 446/1997);
  • Un diverso trattamento fiscale in termini di calcolo della base imponibile IRES nonché di imposizione dei proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari;
  • La possibilità riservata alle società diverse da quelle indicate nell’art. 162bis di accedere al beneficio di cui all’art. 24 del Decreto Rilancio (D.l. 19 maggio 2020, n. 34) ai fini del versamento dell’IRAP (esenzione dal versamento a saldo 2019 e dal versamento in acconto 2020).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dall’Istante è certamente innovativa, circa l’ambito di applicazione dell’art. 162bis, e presenta profili di immediato interesse per la generalità delle fattispecie riguardanti le holding finanziarie e industriali.

Sul punto, l’Ufficio afferma che “le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell'attivo circolante)”. L’Agenzia specifica quindi che ai fini di questo test di prevalenza, l’ammontare dell’attivo circolante, (pur potendo essere costituito anche, ad esempio, da partecipazioni in intermediari finanziari o in altri soggetti), non rileva, giacchè in tal caso si tratterebbe di partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi, la cui permanenza nell’attivo della società è intesa come un impiego di breve durata.

Seguendo questo iter logico ciò che varrebbe a configurare una società come holding finanziaria ovvero holding industriale è il risultato emergente dal rapporto tra il valore delle:

  1. partecipazioni in:
    1. intermediari finanziari (inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate), ovvero
    2. soggetti diversi dagli intermediari finanziari

iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie (inclusi gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi) e

  1. il totale dell’attivo dello stato patrimoniale (aumentato, ai fini di cui all’art. 162bis, comma 2, TUIR, degli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate)

che deve essere inferiore al 50% per non incorrere nelle qualificazioni predette.

Ciò dovrebbe valere ovviamente presupponendo la corretta contabilizzazione delle attività̀ detenute; nondimeno non rileva la circostanza che determinate partecipazioni, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, siano state successivamente collocante nel circolante in attesa di realizzo.

Sulla scorta delle motivazioni in argomento, l’Ufficio afferma convintamente l’esclusione di Delta S.r.l. dal novero delle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, di cui all’art. 162bis, commi 2 e 3, TUIR, sì da permetterne la configurazione come società commerciale o industriale, in linea con quanto prospettato dall’Istante.

Il principio espresso in questa sede, per quanto favorevole in ottica pro-contribuente, sembra discostarsi dalla lettera della normativa che, definendo il “test di prevalenza”, fa riferimento esclusivo all’“ammontare complessivo delle partecipazioni” detenute nell’attivo patrimoniale, senza procedere ad una distinzione circa la voce di bilancio in cui queste partecipazioni sono iscritte.

Nondimeno, l’impostazione assunta dall’Ufficio deve ritenersi condivisibile alla luce delle evidenti differenze sostanziali che possono intercorrere tra le società di gestione di portafogli finanziari (qual è, appunto, Delta S.r.l.) e la generalità delle holding, finanziarie o industriali; differenze tali per cui non sarebbe conforme alla ratio delle disposizioni analizzate la circostanza di assoggettare queste entità alla medesima disciplina. Dalle argomentazioni utilizzate dall’Agenzia emerge che, nel caso di specie, l’esclusione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante dal test di prevalenza è motivato, prioritariamente, dal fatto che siffatte partecipazioni sono detenute “a fini meramente speculativi”, cioè a mero scopo di impiego della liquidità derivante dalla cessione di Alfa S.p.A., esercitata nell’esclusivo interesse dell’Istante e non già per conto di terzi. Tuttavia, il principio emerso dalla presente risposta ben può prestarsi ad essere applicato estensivamente ad una generalità di situazioni similari, sì da permettere, oggi, una rilettura dei commi 2 e 3 art. 162bis che tenga conto, ai fini del test di prevalenza, del solo attivo immobilizzato e non già del complessivo attivo patrimoniale.

Un brevissimo accenno merita la questione relativa all’eventuale inquadramento di Delta S.r.l. nell’ambito delle imprese di investimento di cui alla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID 2); la Direttiva definisce tale, riprendendo le parole dell’Ufficio, “qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale”. Pur dovendosi considerare che le peculiari modalità operative di Delta S.r.l. sono esercitate nell’esclusivo interesse dell’Istante (e che tale attività non dà origine a rapporti finanziari con il pubblico), la società opera come investitore professionale. Conseguentemente essa deve osservare l’obbligo, posto dalla succitata Direttiva, relativo alla comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI), sezione “Indagini Finanziarie”.

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