Premessa Il legislatore, mercé l’introduzione dell’art. 11-bis del D.L. 30 aprile 2019 (Decreto crescita), nell’intento di ampliare l’ambito applicativo del cd. regime di realizzo controllato (o di “neutralità indotta”) di cui all’art. 177, secondo comma TUIR, ha arricchito la disposizione da ultimo citata con il comma 2-bis. Ai sensi della cennata novella normativa il regime di realizzo controllato (derogatorio rispetto a quanto previsto dall’art. 9 del TUIR), è subordinato al conferimento di partecipazioni che consentano alla conferitaria di acquisire il controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.. Il comma 2-bis estende gli effetti della disciplina di cui al secondo comma anche alle ipotesi di conferimento di partecipazioni che si “qualificano” ai sensi del dettato normativo. La differenza più rilevante di tale ultimo istituto è infatti rappresentata dalla circostanza che il presupposto applicativo dipende anche dalla qualità dei beni oggetto di conferimento e non solo, come avviene nel regime di realizzo controllato “ordinario”, in relazione a condizioni che si avverano in capo al soggetto conferitario. Presupposti applicativi Due sono sostanzialmente i vincoli al cui rispetto è subordinata la fruizione del regime di realizzo controllato. In primo luogo è necessario che le partecipazioni oggetto di conferimento rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o 25% a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o meno. Tale primo requisito inerente l’entità delle partecipazioni oggetto dell’operazione è puntualmente recato dalla lett. a) del comma 2-bis, art. 177 TUIR e circoscrive l’ambito applicativo della norma al conferimento delle cd. partecipazioni qualificate. Il secondo requisito prescritto dalla disposizione in commento inerisce, individuandone soggettivamente la caratterizzazione, la conferitaria. Il conferimento di partecipazioni come sopra qualificate, infatti, per godere dell’applicazione del regime di realizzo controllato, deve essere effettuato in favore di società, esistenti o all’uopo costituite, interamente partecipate dal solo conferente. Tale vincolo, già oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, rappresenta un sicuro ostacolo per la concreta applicabilità dell’istituto, soprattutto nell’ambito delle pianificazioni funzionali alla strutturazione del passaggio generazionale, in quanto precluderebbe la possibilità, per due distinti soggetti, di far confluire le rispettive partecipazioni non di controllo in un'unica holding familiare in regime di realizzo controllato (salvo ovviamente il caso in cui le partecipazioni qualificate consentano di integrare il controllo in capo alla holding, e quindi si renda applicabile il regime di cui al secondo comma art. 177 TUIR). Ciò rilevato, urge però sottolineare come, a seguito dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della risposta ad interpello n. 284 del 13 aprile 2021, emergerebbe un ulteriore – e, forse, ancora più arcigno – impedimento alla concreta applicabilità dell’istituto. In questo senso ci si riferisce al fatto che la lettera della norma impone, nel caso di conferimento di partecipazioni in una holding, l’integrazione delle soglie previste per l’individuazione delle partecipazioni qualificate – tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo – anche con riferimento a tutte le partecipazioni detenute dal veicolo oggetto di conferimento. La risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 238 del 13 aprile 2021 Preliminarmente occorre sottolineare come il requisito inerente il rispetto delle percentuali di cui alla lett. a) dell’art. 177, comma 2-bis, TUIR, anche con riferimento alla società partecipate dalla holding le cui quote sono conferite, sia stato oggetto, sin dal momento genetico della novella normativa, di numerosi interrogativi da parte dei commentatori. Nello specifico ci si chiedeva se il rispetto delle soglie partecipative sopra descritte dovesse essere valutato con esclusivo riferimento alle partecipazioni detenute dalla conferita in società che svolgono un’attività commerciale ex art. 55 TUIR o se, al contrario, si dovessero considerare – “a cascata” – anche tutte le partecipazioni a loro volta detenute in tutte le società partecipate. In altri termini, conferite le partecipazioni nella holding e accertato il rispetto delle soglie nei confronti delle società “operative” dalla stessa detenute tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo dovuto alla catena partecipativa, occorre domandarsi se il rispetto di tale vincolo debba essere verificato anche con riferimento alle partecipazioni a loro volta detenute dalle società “operative”. La risposta a tale dubbio interpretativo non è di poco conto se si considera che è ben possibile – anzi, invero molto frequente – che società esercenti attività commerciale ex art. 55 TUIR detengano a loro volta ulteriori partecipazioni. Si comprende, pertanto, come un’interpretazione ampia del vincolo previsto al secondo periodo della lett. b), comma 2-bic dell’art. 177 TUIR, possa concretamente impattare sul perimetro applicativo della norma, condizionandone grandemente lo spettro d’azione e precludendo l’accesso al regime di realizzo controllato a realtà imprenditoriali e societarie che presentino una struttura multilivello e una diramazione capillare di portafoglio. L’interrogativo è stato recisamente risolto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della risposta ad interpello n. 238 del 13 aprile 2021 laddove è stato affermato che “in caso di conferimento di partecipazioni in una holding, ai fini del rispetto delle percentuali della lettera a), occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente in tutte le società partecipate, ferma restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella holding esclusivamente per il calcolo del demoltiplicatore”. Nella fattispecie oggetto di interpello, l’istante avrebbe conferito una partecipazione qualificata in Alfa, a sua volta detentrice di una partecipazione di maggioranza nella quotata Beta, titolare a sua volta di ulteriori partecipazioni che, in applicazione dell’effetto demoltiplicativo, non avrebbero integrato, in capo alla conferitaria, le soglie previste dalla norma. L’Agenzia, pertanto, considerando ai fini dell’applicazione del regime di realizzo controllato le partecipazioni indirettamente detenute in tutte le società indirettamente partecipate, ne esclude la fruibilità nel caso sottoposto dall’istante in quanto la conferitaria risulterebbe “titolare di partecipazioni indirette nelle società partecipate dalla quotata BETA S.p.A., inidonee a superare le soglie di qualificazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR”. In conclusione, in ossequio all’interpretazione della quale si è dato conto, deve ritenersi che il calcolo delle soglie previste dalla lett. a) del comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in società che svolgono la funzione di holding, debba essere effettuato con riguardo a tutte le partecipazioni che, per effetto del conferimento, sarebbero indirettamente detenute dalla conferitaria. Deve in ogni caso precisarsi che la necessità di valutare il raggiungimento delle soglie partecipative con riferimento ad ogni società indirettamente detenuta si concretizza solo allorquando oggetto di conferimento siano partecipazioni relative ad una società “la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”.