Imposta sulle successioni e donazioni al momento dell’attribuzione al beneficiario – Risposte ADE 351 e 352 del 2021

28 Maggio 2021

L’Agenzia delle Entrate, nelle recenti Risposte ad interpello del 18 maggio 2021, n. 351 e 352, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei trust, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, nonché con riferimento agli obblighi di compilazione del cd. “Quadro RW”.

Nella risposta a interpello del 18 maggio 2021, n. 352, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di revoca del trust, con ritorno del patrimonio vincolato in trust nella titolarità del disponente, si applicano le imposte di registro ed ipotecaria e catastale in misura fissa. Ciò sulla base del fatto che, nella fattispecie, difetta qualsiasi arricchimento in quanto il beneficiario dell’attribuzione coincide col soggetto allora disponente. La risposta in esame conferma le conclusioni contenute nella risposta n. 106/2021. Tale conclusione è valida, secondo l’Agenzia delle Entrate, “nel presupposto che la revoca del Trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust e, specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi”. In realtà, la medesima conclusione dovrebbe essere ritenuta valida in presenza di qualsiasi revoca, anche non totale, dei beni in trust, stante l’asserita “assenza di un trasferimento intersoggettivo”. Sarebbe opportuno un chiarimento a riguardo.

Più articolate sono le considerazioni svolte nella risposta del 18 maggio 2021, n. 351. In tale risposta, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un trust statunitense, con beneficiario residente in Italia, istituito da un disponente fiscalmente residente negli Stati Uniti, zio del beneficiario. Il trust aveva ad oggetto la gestione di valori mobiliari. Il trustee aveva effettuato un’attribuzione a favore del beneficiario nel novembre del 2020. Il beneficiario era deceduto prima dell’attribuzione. L’istanza di interpello viene presentata dalle eredi del defunto beneficiario, al fine di avere conferma degli obblighi ad esse spettanti. In relazione a tale fattispecie l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • L’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione al momento dell’attribuzione ai beneficiari dei beni e/o diritti vincolati in trust;
  • In relazione alle attività detenute dal trust, il beneficiario individuato deve compilare il quadro RW in qualità di titolare effettivo;
  • I redditi prodotti da parte di un trust estero sono attribuiti al beneficiario individuato, a prescindere dalla distribuzione, e costituiscono redditi imponibili in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 44 comma 1, lett. sexies, TUIR.

La prima conclusione conferma quanto già precisato nella citata risposta 106/2021. Peraltro, tale principio viene formulato dall’Agenzia delle Entrate, in termini generali, anche nella risposta 352/2021 di cui sopra. Ad ogni modo, la risposta 35/2021 riveste una specifica utilità in quanto il principio in esame viene formulato con riferimento ad un trust, per così dire, “ordinario”, il quale prevede un trustee ed un beneficiario diverso dal disponente. Ciò a differenza delle altre risposte che concernevano fattispecie “particolari” di trust revocabili e quindi interposti (risposta 106/2021 e 352/2021). Nel caso specifico, peraltro, l’Agenzia delle Entrate esclude la debenza dell’imposta sulle successioni e donazioni stante la residenza all’estero del soggetto disponente e la mancata localizzazione in Italia dei beni oggetto di trasferimento. Da notarsi che a tal fine l’Agenzia non guarda alla localizzazione dei beni al momento del trasferimento dal disponente al trustee, bensì a dove è sito il “credito” oggetto dell’attribuzione al beneficiario.

La seconda conclusione conferma i principi già contenuti nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. In base a tale circolare, l'obbligo di compilazione del quadro RW riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche in qualità di "titolari effettivi". Ciò si verifica in particolare in caso di beneficiari individuati, come nella fattispecie in esame.

Infine, con riferimento alle imposte dirette, la risposta in esame conferma il fatto che i redditi di trust esteri vengono tassati in capo ai beneficiari individuati a prescindere dall’effettiva distribuzione (cd. “trust trasparenti”). Tale attribuzione, peraltro, secondo l’Agenzia delle Entrate rientra nell’asse ereditario anche se effettuata dopo il decesso. Ciò naturalmente a condizione che l’attribuzione corrisponda a redditi maturati in capo al trust prima del decesso del beneficiario individuato. Particolarmente rilevanti sarebbero state eventuali precisazioni dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità con le quali distinguere tra attribuzioni di reddito e attribuzioni di patrimonio. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate non fornisce chiarimenti a riguardo.

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