Esenzione da tassazione per plusvalenze realizzate o re-investite in partecipazioni in Start Up e PMI innovative – art. 14 Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73

3 Giugno 2021

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (“Decreto Sostegni-bis”), all’art. 14 introduce nell’ordinamento, in via temporanea e al ricorrere di determinate condizioni, due ipotesi di esenzione da imposizione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche mediante cessione di partecipazioni.

Mentre la prima esenzione ricorre in relazione alla cessione di partecipazioni detenute in Start – Up e PMI Innovative, la seconda riguarda anche società diverse da quest’ultime, tuttavia la detassazione è riconosciuta in caso di reinvestimento del capital gain, entro l’anno, in Start – Up e PMI Innovative. Evidentemente il legislatore muove dall’intento di agevolare, tramite canali alternativi di finanziamento, la dotazione patrimoniale di realtà imprenditoriali che, ordinariamente, scontano difficoltà nell’accedere al canale bancario.

Tali misure agevolative si introducono a pieno titolo nel novero delle disposizioni tramite le quali si intende “pilotare” il risparmio privato verso gli operatori dell’economia reale offrendo, quale contrappeso ed incentivo, un trattamento fiscale di favore.

Entrando in medias res, l’irrilevanza ai fini IRPEF delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in Start – Up e PMI Innovative è subordinata al rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dai commi primo e secondo dell’art. 14 del Decreto Sostegni – bis.

Nello specifico, le partecipazioni devono essere:

  • acquisite mediante sottoscrizione del capitale;
  • acquisite durante un periodo di tempo che va dal 1° giungo 2021 al 31 dicembre 2025;
  • detenute per almeno 3 anni.

Al fine dell’esenzione, in relazione agli investimenti in Start – Up, si prevede che siano agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del Decreto Legge n. 179 del 2012 mentre, per quanto concerne la sottoscrizione di capitale sociale in PMI Innovative viene fatto espresso riferimento agli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 3 del 2015, che, a sua volta, richiama le disposizioni in materia di Start – Up. Da ciò si evince che le plusvalenze di cui alla novella normativa sono quelle realizzate tramite la cessione delle medesime partecipazioni la cui acquisizione da diritto alla detrazione in sede di sottoscrizione iniziale, ovvero, ex art. 3 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019, le partecipazioni rinvenienti da:

  • conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili;
  • conferimenti in denaro a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Inoltre, il riferimento alle disposizioni relative alla detrazione in sede di sottoscrizione iniziale del capitale di Start – Up e PMI Innovative induce a ritenere tale agevolazione cumulabile con l’esenzione da imposizione delle plusvalenze in discorso.

Da ultimo, si ritiene che ragioni sistematiche impongano di limitare l’esenzione in commento alle partecipazioni in Start – Up e PMI Innovative detenute direttamente dalla persona fisica con esclusione, pertanto, dall’ambito applicativo della norma agevolativa delle cessioni di partecipazioni in OICR che investano prevalentemente in tali realtà societarie. Quest’ultima conclusione risulterebbe giustificata dal fatto che all’investimento “indiretto” in Start – Up e PMI Innovative tramite OICR è già dedicata la disciplina incentivante dei Piani Individuali di Risparmio (PIR).

Di fianco alle ipotesi di esenzione da imposta per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Start – Up e PMI Innovative, l’art. 14, terzo comma, Decreto Sostegni – bis, introduce una sorta di grace period annuale, entro il quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), TUIR, non sono soggette ad imposta se e nella misura in cui siano reinvestite in Start – Up e PMI Innovative.

Detto altrimenti, il legislatore ha inteso esentare da imposta le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti e non residenti (anche quotate) nel caso in cui, entro un anno dall’intervenuto evento di liquidità, l’investitore “converta” il differenziale positivo ottenuto in partecipazioni in Start – Up o PMI Innovative tramite la sottoscrizione del capitale sociale.

In breve, come si evince dalla relazione illustrativa all’art. 14 del Decreto Sostegni – bis, l’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
  • le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
  • il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Si noti, inoltre, come la norma faccia espresso riferimento al reinvestimento della “plusvalenza”; dovrebbe quindi ritenersi che - al fine di beneficiare dell’esenzione - sia sufficiente reinvestire quella porzione di corrispettivo che si configura, ai sensi del TUIR, quale differenza tra il prezzo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto. Ci si potrebbe chiedere, peraltro, se l’inciso “nella misura in cui (..) siano reinvestite” sia interpretabile nel senso di rendere esente pro-quota una plusvalenza reinvestita solo parzialmente. Dette interpretazioni appaiono fondate se poste in relazione con quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella Circolare N.15/E, del 10 aprile 2009, avente ad oggetto l’esenzione delle plusvalenze da “Start – Up” disciplinate dall’art. 3 D.L 25 giugno 2008, n. 112. La lettera di quest’ultima disciplina è largamente sovrapponibile a quella in commento. Si noti, in particolare, che nella citata circolare veniva enunciato che “se il costo del reinvestimento è inferiore alla plusvalenza realizzata l’esenzione spetta nei limiti del costo della nuova partecipazione e la differenza sarà assoggettata ad imposizione”.

In definitiva, sembra di poter affermarsi la simmetricità della ratio degli enunciati incentivi rispetto a quella che informa la disciplina dei cd. PIR Alternativi che prevede, a determinate condizioni, la non imponibilità dei redditi di capitale e delle plusvalenze rinvenienti da strumenti finanziari emessi, tra gli altri, da Start – Up e PMI Innovative.

La canalizzazione del risparmio privato verso realtà imprenditoriali emergenti dall’alto contenuto tecnologico e innovativo sembra, pertanto, assurgere – ancor di più rispetto al passato – a volano del rilancio e ad interesse collettivo, il cui perseguimento viene attuato tramite lo strumento dell’agevolazione fiscale.

Si ricorda, infine, che l’operatività del regime in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

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