Nel caso in cui un cittadino italiano muova la propria residenza fiscale verso un paese non black – list e, successivamente, la trasferisca, senza “transitare” dall’Italia, verso un paese black – list troverà in ogni caso applicazione la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis del TUIR. È quanto statuito dalla Suprema Corte nell’ambito della Ord., 25 maggio 2021, n. 14240. La fattispecie dedotta in giudizio La Corte di Cassazione con l’Ord., 25 maggio 2021, n. 14240 si è espressa in ordine all’ambito applicativo della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis del TUIR, ai sensi del quale sono considerati fiscalmente residenti nello Stato, salva la possibilità di fornire prova contraria, “i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”. Come noto, mercé la presunzione de qua il legislatore non introduce un nuovo ed ulteriore criterio territoriale di individuazione della residenza ma, bensì, l’inversione dell’onere probatorio concernente il trasferimento di residenza, addossando così al contribuente le conseguenze fiscali derivanti dall’impossibilità di provare l’effettivo e fattuale trasferimento della residenza fiscale. Nello specifico il contribuente, cittadino italiano nato in Argentina, era stato cancellato dall’anagrafe tributaria nel 1977 dopo aver fatto rientro nel paese natio. Successivamente, nel 1987, lo stesso si era trasferito dall’Argentina alla Svizzera senza transitare dall’Italia. Secondo quanto emerso da una verifica dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente avrebbe omesso di dichiarare redditi nell’anno di imposta 2004 e, pertanto, veniva raggiunto da un avviso di accertamento per ripresa a tassazione di redditi per euro 311.608,00, con conseguente maggiore Irpef per euro 39.188,00 oltre addizionali regionale e comunali, interessi e sanzioni. Impugnato l’atto impositivo il contribuente vedeva dapprima accolte le proprie ragioni dal Giudice di prime cure e, successivamente, in appello, riformata la sentenza di primo grado in favore dell’Amministrazione finanziaria. All’esito della soccombenza in grado di appello, in contribuente adiva il Giudice di legittimità per vedere accolte le proprie ragioni. La pronuncia Tra i numerosi motivi di ricorso, per quanto di interesse, il contribuente denunziava “la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 2, comma 2 bis, in parametro all'art. 360 c.p.c., n. 3” invocando “la violazione del D.P.R. citato, art. 2, comma 2 bis, per aver[lo] erroneamente la CTR applicato alla fattispecie concreta, integrante l'emigrazione da uno Stato estero (diverso dall'Italia) verso un altro Stato estero e, segnatamente, dall'Argentina, non a fiscalità privilegiata, verso la Svizzera”. In accordo con le argomentazioni del contribuente e della sua difesa, infatti, la presunzione recata dalla norma invocata potrebbe trovare concreta applicazione sono nei casi di diretta immigrazione dall’Italia verso un Paese a fiscalità privilegiata di talché, nel caso di specie, sarebbe spettato all’Amministrazione finanziaria fornire la prova della residenza fiscale del contribuente in Italia. In altri termini, secondo l’iter logico–argomentativo fatto proprio dal contribuente, la presunzione di mantenimento della residenza fiscale in Italia sarebbe applicabile solo nel caso in cui il paese di “decollo” sia, appunto, l’Italia. Diversamente, la presunzione non troverebbe applicazione allorquando il trasferimento verso un Paese a fiscalità privilegiata (paese di “atterraggio”) dovesse avvenire partendo da uno Stato non black – list. Tale impostazione viene recisamente smentita dalla Suprema Corta nell’ambito della pronuncia in commento. In accordo con l’impianto motivazionale enunciato dai Giudici di legittimità, infatti, l’assunto del contribuente – in ossequio al quale la presunzione ex art. 2, comma 2-bis, TUIR, non troverebbe applicazione “in caso di emigrazione da uno Stato estero (diverso dall'Italia) verso un altro Stato estero e, segnatamente, dall'Argentina, non a fiscalità privilegiata, verso la Svizzera” – non troverebbe riscontro nel dettato normativo. In questo senso, argomenta la Corte, la disposizione, individuando in soggetti passivi di imposta, sarebbe formulata in termini meramente soggettivi e, pertanto, la delimitazione del perimetro applicativo della presunzione prescinderebbe da dati di carattere oggettivo come, ad esempio, le caratteristiche del trasferimento. Nello specifico, dunque, ai fini dell’applicazione della presunzione di residenza, sarebbe irrilevante il fatto che il trasferimento verso un Paese a fiscalità privilegiata sia avvenuto da uno Stato non black – list diverso dall’Italia. In altri termini, il regime probatorio recato dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR trova applicazione tanto nel caso di trasferimenti di residenza “diretti” dall’Italia verso un Paese black – list tanto quanto in ipotesi di trasferimenti “mediati” o “indiretti” di residenza di cittadini italiani da uno Stato non black – list (diverso dall’Italia) verso Paesi a fiscalità privilegiata e ciò anche nel caso in cui il cittadino non sia, medio tempore, transitato nel territorio dello Stato.