Non è abusiva un’operazione di divisione ereditaria seguita da una scissione parziale asimmetrica

17 Settembre 2021

L’operazione di riorganizzazione aziendale, consistente in una divisione del compendio ereditario con successiva scissione parziale asimmetrica della comune società degli eredi, non integra una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”). Questo è ciò che emerge dalla lettura della risposta a interpello n. 555 dell’Agenzia delle entrate (“Agenzia” o “Ufficio”), pubblicata in data 25 agosto 2021.

La vicenda trae origine dal trasferimento della quota totalitaria di partecipazione in una S.r.l. agricola unipersonale (“Società” o “S.r.l.”) a tre soggetti, l’istante (“socio A”) e i suoi due fratelli (“socio B” e “socio C”). La società, infatti, era interamente detenuta dalla madre dei tre soggetti in questione. Al momento del decesso della donna, per effetto della successione, i tre eredi ricevono la partecipazione nella Società come unica quota indivisa – insieme ad altri beni immobili precedentemente detenuti dalla de cuius, nonché a una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di un’ulteriore società, esercente attività di locazione immobiliare di beni propri.

I tre fratelli progettano un’operazione di divisione globale del patrimonio ereditato, al fine di sciogliere la comunione ereditaria (comprensiva delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale nella S.r.l.), mediante la formazione di tre lotti di beni, e valorizzare, al contempo, le attitudini imprenditoriali di ciascuno di essi.

L’operazione di riorganizzazione prospettata dall’istante si compone, dunque, di due diverse fasi:

  1. suddivisione del compendio ereditario, con attribuzione agli eredi dei seguenti beni:
  • socio A: il 51,50% delle quote della Società, oltre al credito vantato dalla defunta madre verso la medesima Società e caduto in successione;
  • socio B: il 48,50% delle quote della Società, il 100% delle quote della società esercente attività di locazione immobiliare, oltre ad alcuni degli immobili;
  • socio C: un appartamento, e negozi e uffici da locare a terzi.

Dal momento che il socio C è residente all’estero e non ha particolari interessi imprenditoriali, i tre eredi si accordano per escludere lo stesso dalla compagine sociale della S.r.l.. Inoltre, stante il maggior valore dei beni che il socio B riceve dalla divisione ereditaria, i tre soggetti decidono anche di attribuire un conguaglio in denaro a carico di quest’ultimo e in favore del socio uscente. La suddivisione delle partecipazioni nella maniera prospettata, insieme al pagamento del conguaglio, dovrebbero così garantire “un analogo valore delle quote ricevute dai tre fratelli”.

  1. scissione parziale asimmetrica della S.r.l., con attribuzione del ramo immobiliare alla NewCo, società beneficiaria dell’operazione (e interamente partecipata dal socio A) e permanenza degli asset riguardanti l’attività agricola alla stessa S.r.l. scissa (a sua volta, interamente partecipata dal socio B).

L’istante, poi, evidenzia la volontà, da parte dei soci, di non cedere le proprie partecipazioni nella scissa e nella beneficiaria.

Secondo l’Agenzia la complessa operazione di riorganizzazione aziendale, così come descritta nell’istanza, non comporta alcun vantaggio fiscale indebito per i tre soci. Lo scioglimento e la divisione ereditaria, da un lato, e la scissione parziale asimmetrica, dall’altro, vengono infatti considerate come “operazioni fisiologiche finalizzate a consentire lo scioglimento del socio C dal vincolo della comunione indivisa in società in cui non ha interesse a partecipare, ed ai soci A e B la prosecuzione autonoma delle attività d’impresa a loro più congeniali”.

L’Ufficio, però, sottolinea che l’operazione, per non considerarsi abusiva, non deve avere l’obiettivo ultimo di riassegnare i beni degli enti societari interessati ai rispettivi soci attraverso la costituzione di società “contenitore”, non operative. Al contrario, essa deve essere finalizzata all’esercizio separato delle attività, senza sottrazione degli asset al regime dei beni d’impresa. Difatti, a parere dell’Agenzia, se anche una sola delle società risultanti da detta operazione venisse privata dell’operatività, ciò si trasformerebbe in “un’attribuzione al singolo socio di immobili ad uso diretto per il tramite dello schermo societario”, con conseguente risparmio fiscale ottenibile dallo “spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base del valore normale dei cespiti, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c) del TUIR”.

Il contenuto della risposta e, più in generale, la posizione sostenuta dall’Ufficio nel caso di specie appaiono, in buona sostanza, corretti. Ciò che, però, preoccupa è il continuo utilizzo che l’Agenzia fa del concetto di “operazione fisiologica”, come presupposto per valutare se un’operazione debba considerarsi abusiva o meno. Infatti, come anche evidenziato in dottrina, non sempre esiste una sola operazione “fisiologica” per perseguire un determinato interesse economico e, da tale punto di vista, l’Ufficio non ha (rectius non dovrebbe avere) alcun potere di sindacare le scelte discrezionali (purché legittime) operate dai contribuenti.

Infine, appare opportuno sottolineare che l’Agenzia – per certi versi come nella precedente e vicina risposta a interpello n. 552, ove la sussistenza di un’azienda è stata ritenuta imprescindibile ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione – sembra voler assicurarsi il diritto a valutare nel tempo l’”operatività” dei soggetti societari in oggetto; nonostante la data commercialità – presunta in base alla disciplina prevista nel TUIR – e gli organici rimedi ordinari del contrasto alle società non operative e del godimento dei beni sociali da parte dei soci.

 

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