Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della sussistenza di un litisconsorzio necessario in capo al beneficiario di un trust avverso il quale il creditore del disponente abbia esperito un’azione di nullità. La necessità o meno che il beneficiario del trust prenda parte, in qualità di litisconsorte, ai giudizi aventi ad oggetto il trust è una questione che ha suscitato un acceso dibattito giurisprudenziale, non ancora sopito. Nel dettaglio, la vicenda trae origine dall’istituzione di un trust finalizzato all’adempimento degli obblighi di assistenza e previdenza, gravanti sui coniugi ai sensi dell’art. 143 c.c. I coniugi disponenti, pertanto, avevano conferito nel trust, del quale risultavano altresì beneficiari, una parte del loro patrimonio immobiliare, affidandone la gestione ad una società a responsabilità limitata. L’iniziativa posta in essere dai coniugi aveva indotto la Banca, creditrice di uno di essi, ad esperire l’azione di nullità ex art. 1418 c.c. nonché l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ritenendo di aver subito una lesione della garanzia patrimoniale generica ad essa spettante ai sensi dell’art. 2740 c.c. I giudizi di merito si concludevano con l’accoglimento della revocatoria avanzata da parte attrice e conseguente declaratoria di inopponibilità del trust alla creditrice. Avverso la sentenza di secondo grado i coniugi proponevano ricorso per Cassazione, articolato nei seguenti tre motivi: Nell’esaminare il primo motivo, la Corte di Cassazione rileva che parte attrice aveva avanzato, in via principale, domanda di declaratoria di nullità dell’atto istitutivo del trust e, solo in via subordinata, aveva chiesto la revocatoria degli atti di dotazione. All’esito della corretta qualificazione e graduazione delle domande, i Giudici di legittimità inquadrano la questione giuridica da affrontare al fine di verificare l’integrità del contraddittorio: la sussistenza di un litisconsorzio necessario del beneficiario nelle azioni di nullità del trust. La Suprema Corte dà, quindi, atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. In particolare, l’orientamento maggioritario esclude il litisconsorzio necessario del beneficiario in quanto non può essere considerato titolare di diritti attuali sui beni in trust. In forza di tale orientamento, pertanto, l’unico legittimato passivo nei giudizi relativi al trust, oltre al debitore, è il trustee "unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto"(Cass. Civ. 3 agosto 2017 n. 19376). Una seconda impostazione, al contrario della precedente, sostiene che il beneficiario sia legittimato a partecipare ai giudizi riguardanti il trust, in quanto titolare di una propria posizione soggettiva di natura creditoria che potrebbe essere incisa dall’esito del giudizio (Cass. Civ. 25 maggio 2017 n. 13175). Infine, per un orientamento intermedio, il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, ai fini della revocatoria, infatti, solo per gli atti a titolo oneroso lo stato soggettivo del beneficiario rileva quale elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Civ. sez. III, 29/05/2018, n.13388). A questo punto, la Suprema Corte prende atto che, dato il dibattito giurisprudenziale in corso, non è possibile affermare con certezza se sussista o meno un litisconsorzio necessario del beneficiario nei giudizi relativi al trust. Con la precisazione che, quando la domanda avanzata dalla parte attrice è volta ad ottenere la declaratoria di nullità del trust, dal momento che viene lamentato un vizio genetico del negozio, sono necessariamente coinvolti tutti soggetti parte del complesso rapporto giuridico, anche i beneficiari. La Cassazione, pertanto, conclude per il rigetto del ricorso in quanto, benché il giudice di merito non avesse ordinato la chiamata in causa del beneficiario, trattandosi in questo caso di un litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 co. 2 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio deve ritenersi consentita anche su iniziativa spontanea dell’attore. I Giudici di legittimità ritengono che sia parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che risulta pacifica la natura gratuita del trust istituito per i bisogni della famiglia. In base a quanto già sostenuto dalla giurisprudenza in tema di fondo patrimoniale, l’istituzione di un simile trust non configura adempimento di un obbligo giuridico, ma si tratta di una scelta discrezionale dei coniugi/disponenti, da qualificare a titolo gratuito poiché a fronte dell’attribuzione patrimoniale non è prevista una contropartita. Nel rigettare, infine, anche il terzo motivo di ricorso, la Suprema Corte chiarisce che, ai fini della revocatoria, l’eventus damni sussiste ogniqualvolta vi sia il pericolo che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore possa complicare la riscossione del credito. In altri termini, si tratta di una valutazione proiettata al futuro, ovvero al momento in cui la garanzia patrimoniale sarà fatta valere dal creditore.