Il legato di somme di denaro non deve essere indicato tra le passività dell’asse ereditario

5 Ottobre 2021

Il legato di somma di denaro si qualifica come legato di genere a carattere obbligatorio e, in quanto tale, rappresenta un debito degli eredi e non un peso gravante sull’eredità. Per tale ragione, l’importo dello stesso non va inserito in dichiarazione di successione, né nel quadro ED – tra le passività – né nel quadro EE – i.e. quadro riepilogativo dell’asse ereditario. Esso, infatti, viene in considerazione soltanto nella successiva fase di liquidazione dell’imposta di successione, in relazione al beneficiario dello stesso.

Questo è, in estrema sintesi, il contenuto della risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate (“Agenzia” o “Ufficio”) n. 577, pubblicata in data 3 settembre 2021.

L’istante, esecutore testamentario, chiede all’Agenzia in che modo egli debba indicare, in dichiarazione di successione, i legati di somma di denaro disposti dalla de cuius a favore di alcuni soggetti. Lo stesso precisa che nel testamento la donna aveva indicato i depositi da cui trarre le relative somme.

Il contribuente propone, in primo luogo, di ricavare gli importi lasciati a titolo di legato dal disinvestimento di alcuni titoli, compresi in un dossier e aventi una diversa misura di esenzione. Questi ultimi sarebbero poi stati inseriti nel quadro E0 della dichiarazione di successione, con l’assegnazione a ogni legatario della propria quota, distinta in parte tassabile e parte esente da imposta. A seguire, egli suggerisce di predisporre una “Nota Aggiuntiva” da aggiungere alla dichiarazione, composta da:

  1. una copia del prospetto rilasciato dalla banca del dossier contenente l’indicazione dei vari titoli, con l’indicazione per ognuno dell’intero importo realizzato dal disinvestimento, nonché di quello delle quote esenti;
  2. un ulteriore prospetto contenente i nomi dei legatari e il totale dell’importo del legato per ciascuno, distinto in parte esente e tassabile.

Secondo l’istante, da tale nota sarebbe dunque emerso, per ogni soggetto, “la certezza della tassazione a suo carico e la possibilità e fattibilità di qualsiasi verifica necessaria alla tassazione a ognuno di loro spettante”.

L’Agenzia non concorda con questa soluzione.

A parere dell’Ufficio, infatti, la corretta compilazione della dichiarazione di successione da parte dell’esecutore testamentario[1] deve considerare la natura dei legati. Difatti, essi costituiscono legati di genere a carattere obbligatorio, dal momento che attribuiscono somme di denaro, indicando al contempo il “luogo” dove gli importi sono rinvenibili al momento della morte del testatore.

I legati di genere hanno carattere obbligatorio poiché non sono immediatamente traslativi di un diritto ereditario. Essi, invece, conferiscono al legatario il diritto a ricevere una prestazione di beni corrispondenti, per quantità e qualità, alle indicazioni del testatore. L’effetto traslativo, dunque, viene subordinato rispetto all’atto di specificazione.

Alla luce di quanto sostenuto, l’Agenzia ritiene che l’imposta di successione deve essere liquidata “ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto”.

Di conseguenza, nella dichiarazione di successione, l’esecutore testamentario deve indicare:

  • nel quadro EA, tutti i legatari;
  • nel quadro ER (“Rendite, crediti altri beni”), i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione dei legati, con il codice “GD – cosa genericamente determinata ai sensi dell’art. 653 del c.c.”.

In conclusione, l’Ufficio afferma che l’importo del legato non va indicato tra le passività, in quanto, ancorché legato, lo stesso non rappresenta un peso che grava sull’eredità, bensì un debito degli eredi.

La risposta in commento si espone ad alcune osservazioni critiche.

Nello specifico, essa sembra discostarsi dal recente orientamento giurisprudenziale sul tema, che qualifica come legato di specie (piuttosto che come legato di genere) la disposizione con cui il testatore lascia a un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte (circostanza che appare essere assimilabile al caso in oggetto), in relazione alla percezione di quei determinati importi.[2]

Da ciò dovrebbe conseguire l’abbattimento del valore del legato dall’attivo ereditario, ex art. 8, co. 3, del T.U.S.. Il legatario, infatti, dovrebbe essere tassato, in virtù del combinato disposto degli artt. 5, co. 1 e 36, co. 5, del T.U.S., per l’attribuzione che lo stesso riceve e, a sua volta, l’erede onerato dal legato avrebbe diritto a sottrarre dall’attribuzione ricevuta il valore del legato.

In conclusione, come sottolineato da attenta dottrina sul punto, l’esatta procedura da adottare sarebbe quella di indicare:

  • nell’attivo, il valore lordo dell’attribuzione a favore dell’erede onerato, nonché il valore dei singoli legati;

nel quadro ED, il valore di ogni legato con l’indicazione del codice “11” (“Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria”), così da poter abbattere l’imponibile dell’

[1] Come ricordato dalla stessa Agenzia nella risposta a interpello in commento, l’esecutore testamentario rientra tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ex art. 28 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (“T.U.S.”), nonché a indicare nella predetta dichiarazione gli elementi riguardanti i legatari, richiesti dall’art. 29, co. 1, del T.U.S..

[2] Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 23 luglio 2020, n. 15661 (Pres.: Lombardo, Rel.: Criscuolo); Cass. civ., sez. II, sent. 6 giugno 2013, n. 14358 (Pres.: Bucciante, Rel.: Bianchini).

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