Con la presente ordinanza, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema della responsabilità solidale del notaio per il caso di mancato versamento dell’imposta di registro in relazione ad una compravendita immobiliare. La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro, di cui sono stati destinatari gli acquirenti ed i venditori di un immobile. In sede di impugnazione, essi deducevano la relativa estraneità alla contestazione di omesso versamento dell’imposta, allegando l’esclusiva responsabilità del notaio rogante, al quale le parti avevano corrisposto, mediante assegno, la somma necessaria ad assolvere all’obbligo tributario. Il primo grado di giudizio era stato favorevole ai contribuenti privati, giacchè i giudici della CTP avevano riconosciuto l’efficacia liberatoria ex art. 1188 del versamento dell’imposta nelle mani del notaio – ossia colui che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, è ex lege rappresentante del Fisco, nonché l’unico a poter procedere al versamento dell’imposta di registro per l’atto da egli stesso rogato. Tuttavia, la CTR aveva accolto il gravame dell’Ufficio, facendo leva sull’obbligazione solidale gravante sulle parti sostanziali dell’atto sottoposto a registrazione: secondo i giudici d’appello, l’Ufficio si era legittimamente rivolto a queste ultime per contestare l’omesso versamento dell’imposta, restando impregiudicato il loro diritto a rivalersi in sede civile nei confronti del notaio inadempiente. Contro questa sentenza, i contribuenti ricorrevano in Cassazione facendo valere il fatto che l’obbligo tributario contestato poteva essere assolto esclusivamente dal notaio, posto che con gli artt. 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 è stato introdotto l’obbligo di registrazione telematica degli atti notarili ed il correlato obbligo di versamento delle relative imposte autoliquidate dal notaio per mezzo del “modello unico informatico” (M.U.I.)[1]. La Corte di Cassazione, chiamata a valutare la questione, conferma quanto esposto dalle parti circa la centralità del ruolo del notaio nell’ambito del nuovo sistema di registrazione; sistema che “è oggi l'unico previsto, tanto da apparire doppiamente imposto poiché non sono previsti sistemi di liquidazione e pagamento alternativi e neppure la possibilità per la parte di non ricorrere al notaio in tutto o in parte”, potendo finanche il notaio “rifiutare il proprio ministero ove non siano anticipate dalle parti le somme dovute in ordine all'atto richiesto”. Come ben osservato dai giudici di legittimità, tale sistema ha indotto autorevole dottrina a ripensare al ruolo del notaio non già come responsabile d’imposta, bensì “come una sorta di ‹‹mandatario nell'interesse del Fisco››, e a sostenere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti (…) in mani del notaio, facendo leva ora sull'applicabilità dell'art. 1188 c.c., che configura il notaio come soggetto indicato dall'amministrazione finanziaria per il pagamento (adiectus solutionis causa), ora sull'affidamento dei contribuenti/contraenti nell'obbligatorietà della funzione notarile”. Nondimeno, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dei contribuenti, ritiene di non poter condividere tali considerazioni. Infatti, in assenza di una norma espressamente derogatrice del meccanismo di solidarietà tributaria, la posizione debitoria dei contraenti di un atto pubblico in riferimento all’imposta di registro continua ad essere regolata dall’art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico sull’imposta di registro, o “TUR”). Questa norma, com’è noto, sancisce che sono solidalmente obbligati al versamento dell’imposta di registro sia i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, sia le parti contraenti. Tale responsabilità solidale è meramente finalizzata al rafforzamento dei presupposti di satisfattività della pretesa impositiva e, quindi, non intacca il ruolo delle parti contraenti come “contribuenti in senso sostanziale” dell’imposta di registro. In tale ottica, il notaio si configura come responsabile d’imposta, ossia come colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento delle imposte per fatti esclusivamente riferibili ad altri soggetti[2]. Rispetto al meccanismo di responsabilità delineato dall’art. 57, comma 1, l’introduzione del sistema di registrazione telematica (o di “adempimento unico” che dir si voglia) non ha alcuna efficacia derogatoria, costituendo quest’ultimo “un’applicazione meramente strumentale - tecnologica ed evolutiva - propria della fase di registrazione dell'atto e riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, che non ha mutato la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte”. La sentenza in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata[3] che, pur prendendo atto delle conseguenze pratiche apportate dal sistema di registrazione telematica degli atti pubblici (una su tutte, l’assenza di prerogative di controllo per le parti contraenti in ordine alla liquidazione e al versamento delle imposte dovute per l’atto sottoposto a registrazione), ritiene di non poter sindacare l’operatività dell’antiquato regime di solidarietà descritto dall’art. 57 del TUR, anche in casi, come quello oggetto di analisi, in cui può essere dimostrata ictu oculi la responsabilità esclusiva del pubblico ufficiale per l’inadempienza all’obbligazione tributaria. [1] Gli articoli citati sono stati introdotti con D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 e l’obbligo di registrazione degli atti pubblici attraverso “adempimento unico” è entrato effettivamente in vigore dal 1° giugno 2007. [2] Si veda, per la relativa definizione, l’art. 64, comma 3, del d.P.R. 600/1973. [3] Cfr. Cass. civ., sez. V, nn. 18493/2010, 15450/2019 e 15627/2019.