Il Fondo speciale affidato

4 Novembre 2021

In un nostro precedente contributo, pubblicato nel mese di Ottobre 2020, avevamo accennato all’istituto del ”Contratto di affidamento fiduciario”, frutto di una elaborazione della migliore dottrina, che andiamo velocemente a ricordare.

Il “Contratto di affidamento fiduciario” è un contratto atipico in cui l’affidante trasferisce all’affidatario, che ne diventa temporaneamente titolare, beni di varia natura, dando origine ad un “patrimonio segregato”. Tali beni vengono amministrati dall’affidatario sulla base di un programma prestabilito, i cui scopi siano meritevoli di tutela (come ad esempio il diritto all’abitazione, alla salute, al mantenimento dei figli dell’affidante etc.).

Recentemente una nota associazione di categoria[1] (l’”Associazione”) è tornata sui temi che attengono ai contratti di affidamento che presuppongono il trasferimento della titolarità dei beni affidati e determinano un effetto segregativo; questa recente elaborazione dottrinale fornita dall’Associazione ci pare solo in parte – ad una prima analisi – sostenersi partendo dal medesimo sfondo giuridico richiamato dal contratto di affidamento fiduciario. Essa si è formata in particolare intorno all’istituto del “Fondo speciale affidato”, locuzione utilizzata dal Legislatore in occasione della normazione della disciplina del cd. “Dopo di Noi” (Legge n. 11 del 22 giugno del 2016). Ma quali sono le caratteristiche di questo istituto ed in particolare gli elementi differenzianti rispetto ai contratti di affidamento fiduciario?

In primo luogo, l’atto che produce l’effetto di istituire il “Fondo speciale affidato”, pur avendo anch’esso natura contrattuale (viene specificamente denominato “Contratto per l’amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati”), richiede la forma solenne dell’atto pubblico. E’ altresì specificato che i beni di varia natura trasferiti, anche se temporaneamente, all’affidatario, da parte dell’affidante, al fine di realizzare il programma i cui interessi siano meritevoli di tutela, entrano a far parte di un “Fondo speciale affidato” in virtù dell’apposizione di un vincolo di destinazione ex art.2645-ter cod. civ. Il “Fondo speciale affidato” è un fondo segregato e separato rispetto ai patrimoni sia dell’affidante che dell’affidatario. La segregazione – ci informa l’Associazione - è assicurata grazie (1) all’apposizione del vincolo di destinazione e (2) alla pubblicità della costituzione per atto pubblico.

L’Associazione sottolinea un altro passaggio, a sua detta determinante, che caratterizza quest’istituto e cui consegue la “separazione” del patrimonio facente parte il fondo affidato dal patrimonio dell’affidatario: è stato infatti manifestato che l’unico soggetto in grado di ricoprire professionalmente ed istituzionalmente il ruolo di affidatario sia la società fiduciaria soggetta a vigilanza prudenziale e munita di autorizzazione, la cui attività, prevista dalla legge regolatrice di riferimento, è quella di amministrare temporaneamente e professionalmente patrimoni di terzi.

Tale tipologia di contratto è considerata dall’Associazione, di fatto, un’evoluzione del mandato fiduciario “tradizionale”.

L’apposizione dei vincoli di destinazione sui beni contenuti nel “Fondo speciale affidato” é inoltre irrevocabile. Questo significa che, anche se cambiasse l’affidatario, ossia la società fiduciaria, il vincolo permarrebbe, e muterebbe solo l’intestatario dei beni.

L’irrevocabilità del vincolo di destinazione non significa, però, irrevocabilità dell’affidatario. Quest’ultimo, infatti, può essere revocato o dare le dimissioni.

Il “Fondo speciale affidato”, infine, è dinamico. Questo vuol dire che possono mutare i beni che lo compongono tuttavia il vincolo di destinazione dovrebbe permanere, immaginiamo impegnando lo stesso affidatario a dare rilevanza al vincolo. Rileviamo tuttavia che non tutti i beni possono essere oggetto di un vincolo di destinazione ex art.2645-ter cod. civ..

Le trascrizioni in registri pubblici o privati dei beni inseriti nel “Fondo speciale affidato” avverranno a nome del fondo speciale, che potrà avere una propria denominazione, o a nome della fiduciaria ma specificando che la stessa sta agendo in qualità di affidataria del fondo speciale individuato.

Il “Fondo speciale affidato” sarà dotato di un proprio codice fiscale.

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta applicata al “Fondo speciale affidato” ed al contratto che lo costituisce, è stata confermata l’interpretazione che tale contratto sia assimilabile ad un Trust e che, quindi, valgano per lo stesso le norme applicabili ai Trust e agli istituti allo stesso affini. Nello specifico, si rimanda al dibattito in corso in relazione alla bozza di circolare sui trust posta in pubblica consultazione dall’Agenzia delle Entrate.

Parimenti ai fini delle imposte dirette sarebbero richiamate le norme che attengono ai trust e agli istituti similari.

Rimandiamo ad ulteriori contributi critici la trattazione specifica di taluni aspetti di questo istituto sia da un punto di vista civilistico sia da un punto di vista fiscale.

[1] Assofiduciaria.

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