Amministrazione fiduciaria di una posizione beneficiaria di trust estero

9 Novembre 2021

L’Agenzia delle Entrate (“AdE”), nella risposta 693/2021, esamina gli obblighi di monitoraggio fiscale (“obbligo RW”) gravanti sul beneficiario residente in Italia di trust opaco estero. L’AdE fornisce al riguardo due precisazioni importanti:

  • L’obbligo RW grava anche con riferimento ai beneficiari residenti in Italia di trust opachi non residenti, purché individuati o individuabili, anche laddove si trovino ancora in posizione non vested (cioè non abbiano ancora il diritto attuale a pretendere il pagamento dei redditi o del patrimonio del trust);
  • Tale obbligo di compilazione del quadro RW permane in capo al beneficiario residente anche in caso di affidamento ad una fiduciaria dell’incarico di riscuotere i proventi distribuiti dal trust, laddove la fiduciaria non agisca in qualità di sostituto di imposta.

La prima conclusione è coerente con il contenuto della bozza di circolare in tema di trust recentemente resa pubblica dall’AdE. Tale interpretazione è stata unanimemente criticata in dottrina.

Peraltro secondo alcuni Autori, tale conclusione poteva essere desunta anche dal contenuto della Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. Sarebbe opportuno che l’AdE, laddove confermasse la propria posizione, chiarisse il trattamento applicabile a coloro che non si sono attenuti a tale interpretazione con riferimento ai periodi di imposta successivi alla Circolare 38/2013 e precedenti alla bozza di circolare.

Maggiori approfondimenti sono invece necessari con riferimento alla seconda conclusione.

In estrema sintesi, nella Risposta in commento l’AdE subordina l’esclusione dall’obbligo RW ai casi di intervento di un intermediario residente in Italia (“Esonero”) e solo qualora tale intervento ponga l’intermediario stesso nella condizione di poter assolvere la funzione di sostituto di imposta (“Riscossione”).

In effetti, l’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990, prevede che gli obblighi di monitoraggio “non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”.

La norma in esame era stata tuttavia introdotta congiuntamente ad un’altra disposizione, contenuta nell’art.4 comma 2, del D. L. n. 167/1990. Tale norma aveva infatti introdotto in buona sostanza un generale obbligo di applicazione di ritenuta o ad imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti che intervenivano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi (salvo diversa comunicazione da parte del contribuente).

Dal punto di vista logico, sussisteva una stretta connessione tra le due disposizioni. Da un lato, si legittimava in via generale l’intermediario ad agire quale sostituto di imposta. Dall’altro lato, si subordinava l’Esonero all’Intervento.

Successivamente, tuttavia, per tener conto delle difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine all’applicazione di tale ritenuta, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2014 che aveva disposto il rinvio dei relativi adempimenti al 1° luglio 2014. La norma è stata poi definitivamente eliminata dal D.L. 66/2014.

L’effetto della subordinazione dell’Esonero all’Riscossione ha creato da allora significativi dubbi interpretativi. L’Agenzia nega ora, nel caso oggetto di Interpello, la possibilità che il mandato conferito alla fiduciaria abbia l’effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del quadro RW in quanto in ordine alla posizione beneficiaria non esistono norme che impongono un’imposizione sostitutiva ove la fiduciaria potrebbe intervenire quale sostituto d’imposta.

Si tratta di una conclusione non condivisibile in termini generali, se non provando ad immaginare l’esistenza di specifiche circostanze fattuali contingenti al caso sottoposto dall’Istante, che per qualche ragione non abbiano consentito all’Agenzia stessa di tenere conto di quanto già chiarito in passato, ad esempio in occasione dei provvedimenti di Collaborazione Volontaria e ben specificato con riferimento ad altri beni patrimoniali detenuti all’estero (si vedano gli immobili, sui quali non esiste un regime sostitutivo sui redditi esteri). Inoltre, secondo la Circolare 38/2013, con riferimento ad asset che non hanno prodotto redditi, l’Esonero spetterebbe anche in caso di “semplice” incarico di gestione o amministrazione. Ciò, sembrerebbe di comprendere a prescindere dalla sussistenza in astratto di obblighi di Riscossione in capo all’intermediario.

Due notazioni, infine, sull’operazione prospettata dal contribuente:

  • il mandato conferito alla fiduciaria ci appare più similare ad un mandato all’incasso con impegno alla canalizzazione dei proventi, più che un mandato di amministrazione fiduciaria di un “bene”;
  • talune leggi regolatrici invero, esplicitamente dispongono che le posizioni beneficiarie siano considerate “beni mobili”

Queste notazioni dovrebbero essere poste a fondamento di considerazioni volte, caso per caso, a valutare l’esistenza o meno del bene estero (ovvero se esista davvero una posizione beneficiaria) e quindi di conseguenza determinare i relativi obblighi di monitoraggio e le possibilità concrete, ad esempio per le fiduciarie, di consentire l’esonero dichiarativo in capo al fiduciante.

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