Commento alla sentenza della Cassazione Civile n. 29583 del 22 ottobre 2021

15 Dicembre 2021

La sentenza ha ad oggetto una complessa vicenda successoria sia sotto il profilo soggettivo che in relazione agli istituti coinvolti quali la donazione indiretta, la collazione, la polizza vita, la simulazione e l’incapacità naturale.

Il presente contributo si propone di esaminare, in particolare, le statuizioni della sentenza relative alla polizza vita e soprattutto quanto affermato obiter dictum dalla Suprema Corte al riguardo.

Con riferimento ai fatti di causa, il contenzioso trae origine dalla stipula ad opera del de cuius di una polizza sulla vita di uno dei figli, la polizza prevedeva quale beneficiario per il caso vita il contraente stesso e per il caso morte gli eredi testamentari o legittimi del figlio assicurato. La polizza prevedeva, inoltre, che se il contraente fosse premorto all’assicurato quest’ultimo sarebbe subentrato nella sua posizione di contraente senza la facoltà di modificare i beneficiari caso vita e caso morte.

Alla morte del de cuius si verificavano quindi le condizioni per il subentro del figlio assicurato nella posizione di contraente della polizza vita, gli eredi del de cuius decidevano di adire il tribunale al fine di ottenere la qualificazione della polizza vita in termini di donazione indiretta con conseguente collazione delle relative somme nell’asse ereditario.

I Giudici di primo grado non ravvisavano nella suddetta polizza vita gli estremi di una liberalità del genitore in favore del figlio.

La Corte d’Appello, al contrario, statuiva che la polizza vita, pur essendo uno strumento finalizzato a soddisfare interessi di natura finanziaria, nel caso di specie doveva essere qualificata come una liberalità indiretta in virtù della presenza di alcuni indizi che lasciavo deporre in tal senso quali, ad esempio, la circostanza che il de cuius l’avesse stipulata in età già avanzata, la scadenza a lungo termine della polizza e la facoltà di subentro del figlio, che restava quindi beneficiario della stessa per il caso vita.

Alla luce delle suesposte considerazioni, i Giudici di secondo grado condannavano il figlio assicurato a conferire per collazione nell’asse ereditario una somma pari al premio versato dal de cuius.

Il figlio assicurato impugnava in Cassazione la sentenza di condanna, il ricorso era essenzialmente fondato sulle seguenti argomentazioni:

  • il figlio assicurato non era il beneficiario della polizza essendo semplicemente subentrato al genitore nella posizione di contraente;
  • il figlio assicurato non aveva ricevuto alcunché dal defunto;
  • data la natura del contratto era incerta e aleatoria l’esistenza e la misura del beneficio.

La Suprema Corte, investita del ricorso, in primo luogo chiarisce come la designazione di uno o più beneficiari sia un elemento normale ma non essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Dalla designazione o meno di un terzo beneficiario, tuttavia, discendono differenti conseguenze.

Nell’ipotesi in cui il contraente decida di riservare a sé la rendita assicurata o non abbia ancora designato un terzo beneficiario, alla morte del contraente il diritto alla somma assicurata entra a far parte dell’asse ereditario dello stesso e si trasferisce ai suoi eredi.

Diversamente, ove il contraente designi il terzo beneficiario, quest’ultimo acquista iure proprio i vantaggi dell’assicurazione. In altri termini, in questo caso il diritto alle somme assicurate trae origine dal contratto ed entra direttamente nel patrimonio del terzo beneficiario senza transitare dal patrimonio ereditario del de cuius contraente (sul punto si veda la sentenza S.U. n. 11421/2021 oggetto di un nostro precedente commento in Osservatorio WM).

A questo punto, gli Ermellini qualificano la polizza stipulata dal de cuius come una polizza a contenuto finanziario. La differenza principale tra una polizza a contenuto a finanziario e una polizza tradizionale consiste nel fatto che la prima ha principalmente funzione di investimento mentre la seconda ha tipicamente funzione previdenziale.

In conseguenza di quanto sopra, l’importo da erogare al contraente o al terzo beneficiario di polizza tradizionale è predeterminato, mentre l’importo da erogare al contraente o al terzo beneficiario di polizza a contenuto finanziario è variabile e dipende dall’andamento di fondi comuni di investimento (polizze unit linked) o dall’andamento di specifici indici o titoli azionari (polizze index linked).

La Cassazione, richiamando i propri precedenti sul tema, chiarisce che la polizza vita nella quale sia designato come beneficiario un soggetto terzo (verso il quale non si abbiano obblighi di mantenimento), sia qualificabile come donazione indiretta: l’assicurazione costituisce il negozio-mezzo utilizzato per realizzare il negozio-fine e quindi la donazione. Più nel dettaglio, oggetto di donazione sono i premi pagati dal contraente, e non le somme percepite dal beneficiario, premi ai quali si applicano le norme in tema di collazione e riduzione in base al disposto di cui all’art. 1923 co. 2 c.c.

In sostanza, la circostanza che la polizza abbia un contenuto finanziario nulla sposta circa l’idoneità dello strumento a realizzare una donazione indiretta “che può realizzarsi nei modi più vari, essendo caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità e non già nel mezzo, che può essere il più vario nei limiti consentiti dall’ordinamento”. Con la precisazione che, trattandosi di una polizza a contenuto finanziario, quello destinato al terzo beneficiario è pur sempre un beneficio aleatorio, pertanto, l’arricchimento non sta nell’eventuale indennità quanto nell’acquisto del diritto ai vantaggi economici dell’operazione.

A questo punto la Suprema Corte richiama le norme in tema di collazione:

  • ai sensi dell’art. 737 c.c. sono tenuti alla collazione i figli, i loro discendenti e il coniuge del de cuius che concorrano alla successione;
  • la collazione implica il conferimento nell’asse ereditario di tutto quanto i coeredi abbiano ricevuto per donazione diretta o indiretta dal de cuius;
  • ai sensi dell’art. 741 c.c. sono oggetto di collazione le somme spese dal de cuius a vantaggio dei discendenti per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

In applicazione delle summenzionate norme la Cassazione conclude che (i) il figlio assicurato sia obbligato a conferire per collazione nell’asse ereditario l’indennità percepita per il caso vita in quanto, all’esito del subentro nella polizza, ne è divenuto beneficiario e (ii) ai sensi dell’art. 741 c.c. è tenuto altresì al conferimento dell’indennità per il caso morte dal momento che i vantaggi della polizza sono comunque destinati ai suoi eredi.

Per chiarire meglio tale ultimo passaggio, è bene precisare che secondo la Cassazione per il figlio assicurato ottenere direttamente l’indennizzo o assicurarlo ai propri familiari costituisce in ogni caso un vantaggio, in questo caso il pagamento dei premi da parte del de cuius per conto del figlio configura una sorta di adempimento di un debito altrui che rende applicabile l’art. 741 c.c. con conseguente collazione delle relative somme.

Infine i Giudici prendono atto che nelle polizze a contenuto finanziario, stante il fattore di rischio ad esse sotteso, può accadere che il capitale sia inferiore rispetto ai premi versati dal de cuius e, pertanto, precisano che la somma da conferire in collazione è pari alla differenza tra i premi pagati e il capitale assicurato.

Inoltre, nel caso in cui l’evento condizionante il diritto all’indennizzo non si sia ancora verificato il discendente dovrà conferire nell’asse ereditario l’intero premio versato dal de cuius, salvo poi procedere a un nuovo conteggio qualora l’indennità effettivamente conseguita dovesse rivelarsi di importo inferiore.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza, emessa dalla Corte d’Appello ai danni del figlio assicurato, di condanna al conferimento nell’asse ereditario dei premi pagati dal de cuius.

La pronuncia esaminata si pone nel solco dell’orientamento già seguito da qualche anno dalla Cassazione ovvero quello in forza del quale la polizza vita in favore del terzo configuri una donazione indiretta con tutte le note conseguenze fiscali e successorie che ne discendono.

Il suddetto orientamento ha condotto a ripensare l’impiego delle polizze vita nell’ambito della pianificazione patrimoniale. La sentenza in commento si è limitata a ribadire che le polizze a contenuto finanziario, al pari di quelle tradizionali, siano uno strumento idoneo, come negozio-mezzo, a realizzare una donazione indiretta.

La statuizione che nell’ambito della sentenza ha suscitato maggior clamore, invero, riguarda quanto incidentalmente affermato dalla Cassazione circa la sequestrabilità e pignorabilità della prestazione assicurativa derivante da una polizza a contenuto finanziario.

Nel dettaglio, in un obiter dictum la Suprema Cortedichiara che l’art. 1923, co. 1 c.c., ai sensi del quale le somme dovute dall’assicuratore in base ad un’assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, non sia applicabile alle assicurazioni a contenuto finanziario. Gli Ermellini motivano la propria affermazione argomentando che, essendo le polizze a contenuto finanziario strumenti esclusivamente speculativi, verrebbe meno quella ratio di tutela del risparmio e della previdenza che è alla base del regime di favore previsto dall’art. 1923 co. 1 c.c.

La Corte ha ritenuto che non fosse questa la sede per indagare oltre la questione, non ci resta che attendere quali possibili scenari si apriranno venuta meno la tutela della impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni assicurative con riferimento alle polizze a contenuto finanziario.

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