La tassazione dei redditi provenienti da piani di stock option e bonus pluriennali nell’ambito del Regime Impatriati

30 Dicembre 2021

L’Agenzia delle entrate (“Agenzia”), con la risposta a interpello del 22 dicembre 2021, n. 854, torna a fornire i propri chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa ex art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“d.lgs. n. 147/2015”), concernente il c.d. “Regime speciale per lavoratori impatriati” (“Regime Impatriati”).

Il quesito

L’istante (“Società istante”) è una società che agisce in qualità di sostituto d’imposta nei confronti dei propri dipendenti, ex art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“d.P.R. n. 600/1973”).

La Società istante ha previsto per alcuni dipendenti dei piani di stock option e/o bonus, a medio e breve termine, quale forma di retribuzione e incentivazione al lavoro. La vesting date di detti piani avverrà a partire dagli ultimi mesi del 2021, mentre per i bonus pluriennali la scadenza di maturazione avverrà a partire dall’anno d’imposta 2022. Il piano incentivante a breve termine, infine, è riferito all’anno fiscale 2020 e verrà erogato nella seconda metà del 2021.

La Società istante fa, poi, presente che alcuni dipendenti beneficiano del Regime Impatriati. Sul punto, la stessa rappresenta che, essendo il vesting period e il periodo di maturazione di detti piani di incentivazione pari a 7 o 5 anni, quando la società dovrà agire come sostituto d’imposta vi saranno dipendenti che avranno già beneficiato anche dell’ulteriore estensione quinquennale del Regime Impatriati, previsto dall’art. 16, c. 3-bis, del d.lgs. n. 147/2015.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la Società istante chiede all’Agenzia:

  • con riferimento alle stock option e ai bonus a medio termine, qualora la data di esercizio delle suddette incentivazioni avvenga nel corso del secondo quinquennio di fruizione del Regime Impatriati, se la stessa debba considerare solo la detassazione prevista dall’art. 16, c. 3-bis, del d.lgs. n. 147/2015 per il predetto arco temporale;
  • con riferimento all’erogazione dei bonus a breve termine, se si debba considerare, ai fini dell’applicazione delle ritenute ex art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, il regime fiscale applicato per l’anno 2020 (anno di competenza), oppure quello relativo all’anno 2021 (anno di erogazione, ex principio di cassa);
  • con riferimento esclusivo ai dipendenti che beneficiano del Regime Impatriati, se sia possibile accettare la richiesta di estensione per l’ulteriore quinquennio agevolabile di un lavoratore che abbia effettuato il pagamento dell’imposta sostitutiva prima del termine del primo quinquennio agevolato, calcolando tale imposta sostitutiva su una base imponibile rappresentata dai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia relativi a un periodo d’imposta che non corrisponde all’ultimo anno di fruizione del beneficio; e, in caso positivo, se l’ulteriore quinquennio decorra dall’anno in cui il dipendente ha effettuato il versamento in questione, oppure sempre dopo il termine del primo quinquennio, come da scadenza originaria.

La risposta

Il quesito formulato dalla Società istante ha imposto all’Agenzia una breve disamina preliminare degli istituti e delle disposizioni richiamate nell’istanza.

In primo luogo, occorre in sede di commento ricordare che le misure di incentivazione a favore dei dipendenti o ai manager (come, per esempio, i c.d. “carried interest”) vengono strutturate utilizzando i vari istituti che l’ordinamento prevede a seconda delle finalità che intende perseguire l’impresa. L’obiettivo è quello di fidelizzare i collaboratori strategici, legando alcune componenti della retribuzione all’andamento della società sul mercato.

Tra gli strumenti più utilizzati ci sono i piani di stock option, rivolti generalmente a dipendenti e amministratori. Tali piani consentono ai lavoratori di ottenere il diritto di acquistare, al termine di un periodo prefissato, un numero di azioni della società a un prezzo stabilito. Nella loro forma comune, ai dipendenti viene attribuito, gratuitamente o previo corrispettivo, un diritto di opzione, non cedibile a terzi, per l’acquisto di azioni della stessa società, o di altra facente parte dello stesso gruppo, a un determinato prezzo. Tale opzione può di solito essere esercitata entro determinati limiti, anche di carattere temporale.

Detti piani possono essere impostati sui seguenti momenti temporali:

  • grant date: data in cui viene concessa l’opzione al dipendente;
  • vesting date: data a partire dalla quale è possibile esercitare l’opzione;
  • exercise date: data in cui l’opzione viene effettivamente esercitata;
  • expiration date: data entro la quale occorre esercitare l’opzione.

I bonus pluriennali, invece, sono rappresentati da emolumenti corrisposti dalla società ai dipendenti e relativi a periodi d’imposta precedenti a quello di maturazione.

Per quanto riguarda il Regime Impatriati, si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo che prevede la parziale detassazione ai fini IRPEF di taluni redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale e si impegnano a mantenerla per almeno due periodi d’imposta. La finalità di detto regime agevolativo è quella di attirare risorse umane in Italia al fine di favorire lo sviluppo economico del Paese e, nello specifico, l’internazionalizzazione delle imprese che operano in esso.

L’Agenzia ricorda che l’originaria disciplina ha subìto alcune modifiche a opera dell’art. 5 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“d.l. n. 34/2019”). L’obiettivo della riforma è stato quello di rendere più attrattivo il regime, ampliandone l’ambito applicativo. Tali modifiche trovavano però applicazione limitatamente ai soggetti che trasferivano in Italia la propria residenza fiscale da partire dal periodo d’imposta 2020. Si era così creata un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno trasferito la loro residenza fiscale a partire dal 2020 e coloro che l’hanno trasferita a decorrere dal 30 aprile 2019, giorno di entrata in vigore del succitato d.l. n. 34/2019.

L’art. 13-ter del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha posto rimedio a tale disparità, disponendo che le modifiche introdotte dall’art. 5 del d.l. n. 34/2019 trovassero applicazione anche a coloro che hanno trasferito in Italia la loro residenza fiscale a partire dal 30 aprile 2019.

Da ultimo, l’art. 1, c. 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”), ha inserito, all’interno dell’art. 5 del d.l. n. 34/2019, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, al fine di estendere la possibilità di prorogare il termine di durata del Regime Impatriati, introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 34/2019 anche ai soggetti rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019. Tuttavia, per esercitare validamente tale opzione, è necessario che il soggetto:

  1. durante la propria permanenza all’estero, sia stato iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, oppure sia un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. abbia trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
  3. beneficiasse del Regime Impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio della stessa il lavoratore ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) oppure è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • al 5 per cento dei medesimi redditi agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, negli stessi termini di cui sopra.

Inoltre, l’Agenzia richiama la disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), relativa ai redditi di lavoro dipendente. L’art. 49 del TUIR specifica che sono considerati redditi di lavoro dipendente quelli che “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”; il successivo art. 51 del TUIR afferma, poi, che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Nella risposta in commento, l’Agenzia, dopo avere ricordato che rientrano in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, valutati in base al loro “valore normale” ex art. 9, c. 4, lett. a), del TUIR, afferma che in tali circostanze il reddito rilevante ai fini fiscali è determinato come differenza tra il suddetto valore normale delle azioni assegnate e l’importo corrisposto al dipendente.

Il periodo d’imposta rilevante per la produzione del reddito è quello in cui viene esercitata l’opzione e ciò vale anche in costanza del Regime Impatriati. Il principio di “cassa” si applica, dunque, sia ai compensi relativi ai piani di stock option sia ai bonus pluriennali, con la conseguenza che se gli stessi sono pagati nel secondo quinquennio di fruizione dell’agevolazione si applicherà la detassazione spettante ratione temporis.

Infine, per quanto riguarda l’opzione per prolungare di ulteriori cinque anni il Regime Impatriati, l’Agenzia conferma che tale opzione non può essere esercitata prima del decorso dell’originario quinquennio di agevolazione. Infatti, come già chiarito con la precedente risposta a interpello del 12 ottobre 2021, n. 703 (già oggetto di commento in seno a questo Osservatorio), viene precisato che, in presenza dei requisiti di legge, l’opzione può essere esercitata esclusivamente dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

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