Con la sentenza del 4 gennaio 2022, n. 10, la Corte di cassazione ha affermato il principio per cui ove sia accertata l’esistenza di disponibilità finanziarie all’estero, queste si presumono fruttifere ai sensi dell’art. 6 della legge 28 giugno 1990, n. 167 anche per le annualità successive. Tuttavia, il contribuente è ammesso a provare che la detenzione è terminata ovvero che non sussista la fruttuosità. La vicenda esaminata dalla Corte traeva origine dalle risultanze della lista Pessina, acquisita dall’Agenzia delle Entrate nel 2009. Dalla lista era stato estratto il nominativo di un contribuente, risultato titolare all’estero di disponibilità finanziarie non dichiarate per l’annualità 2005. Sulla scorta di tali rilievi, l’Ufficio aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento riguardante l’annualità 2008, nonché due atti di irrogazione sanzioni rispettivamente relativi agli anni 2007 e 2008. A fronte dell’impugnazione degli atti impositivi e sanzionatori precitati, il contribuente risultava vittorioso nei due gradi di merito. L’Agenzia delle Entrate impugnava quindi in Cassazione la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale (“CTR”) del Veneto. La ricorrente ha fatto valere la violazione di legge in cui erano incorsi i giudici di appello, i quali avevano ritenuto non provata da parte dell’Ufficio la permanenza delle disponibilità finanziarie all’estero per le annualità oggetto di contestazione. A parere dell’Ufficio, l’attestata esistenza della disponibilità finanziaria per l’anno d’imposta 2005 rappresentava di per sé fatto grave, preciso e concordante idoneo a far innestare la presunzione semplice ex artt. 2727 e 2729 c.c. per cui le medesime attività erano state mantenute all’estero per le annualità successive. Ciò presunto, per tali annualità avrebbe dovuto applicarsi la disciplina di cui all’art. 6 della l. 167/1990. La norma pone una presunzione legale per la quale ogni attività finanziaria costituita o trasferita all’estero, senza che ne siano dichiarati i redditi effettivi, si considera generatrice di frutti in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta. Ciò salvo prova contraria da parte del contribuente, ammesso a dimostrare – entro 60 giorni dalla richiesta di chiarimenti notificatagli dall’Ufficio – che non sussiste la fruttuosità o che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La Suprema Corte, a fronte di tali allegazioni, ha ritenuto che i giudici della CTR non solo avessero violato i principi in materia di prova presuntiva ma avessero altresì stravolto la ratio della norma richiamata. E’ stato infatti sostenuto che “il trasferimento di capitali all’estero non si esaurisce in una condotta istantanea ma determina effetti permanenti costituiti dal persistere della disponibilità all’estero delle attività occultate, con la conseguenza che la presunzione prevista dalla norma in parola riguarda sia la redditività dei capitali esportati e nascosti al fisco, sia la presunzione di mantenimento della disponibilità finanziaria per gli anni successivi e prossimi all’anno di costituzione della disponibilità estera non dichiarata”. Sulla scorta di tali conclusioni, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio, cassando la sentenza impugnata. La pronuncia in esame si presta ad una lettura critica. E’ evidente che la Corte ha ritenuto di non dare seguito alla prospettazione dell’Ufficio per la quale sulla presunzione semplice del mantenimento all’estero delle attività non dichiarate dovesse innestarsi la presunzione legale di cui all’art. 6 della l. 167/1990 (tesi per il cui accoglimento sarebbero state necessarie riflessioni utili a superare il divieto di doppia presunzione). Nondimeno, è altrettanto discutibile l’assunto dei giudici per il quale la norma citata ponga una doppia presunzione legale che si esplica sia in riferimento alla fruttuosità delle disponibilità estere non dichiarate, sia in riferimento alla permanenza di tali attività negli anni successivi a quello in cui ne è stata appurata l’esistenza, fintanto che il contribuente non dimostri che tale permanenza è cessata. E’ ictu oculi evidente che quest’ultima inferenza presuntiva non emerga dal tenore letterale della norma. Per sostenere tale assunto i giudici della Cassazione hanno quindi dovuto indagare sulla ratio della disposizione in esame che fa leva sulla “naturale fecondità della disponibilità valutaria o di denaro, con la conseguenza che tale fruttuosità esiste (si presume esistente) fino al momento in cui si dimostri il contrario (presunzione relativa) ovvero si dimostri che quella data disponibilità finanziaria non produce frutti”. Le tesi espresse dalla Suprema Corte nella sentenza in argomento possono spiegare significativi effetti per gli accertamenti futuri: appurato che negli ultimi anni il tasso di riferimento BCE, vigente in Italia, ha raggiunto i minimi storici, vi è il fondato timore che l’art. 6 della l. 167/1990 non sia più utilizzato per il suo scopo fisiologico – la presunzione di fruttuosità – quanto per l’ulteriore presunzione legale tratta dai giudici nel caso commentato.