I “PIR ALTERNATIVI” – LA CIRCOLARE INTERPRETATIVA E LE NOVITA’ NORMATIVE

23 Febbraio 2022

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (così detto “Decreto Rilancio”) al fine di incentivare l’investimento nel capitale delle piccole e medie imprese non quotate ha introdotto lo strumento dei PIR ALTERNATIVI che si affiancano a quelli cosiddetti classici.

I PIR ALTERNATIVI fanno riferimento alla disciplina generale prevista per i PIR, ossia, nello specifico l’art. 1, commi dal 100 al 114 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (così detta “Legge di Bilancio 2017), tuttavia norme specifiche dispongono previsioni ad hoc.

I PIR ALTERNATIVI hanno i seguenti limiti di composizione, concentrazione e liquidità:

  • almeno il 70% del portafoglio, deve essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con aziende italiane o dell’Unione Europea o del Settore Economico Europeo purché abbiamo una stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli Indici di Borsa FTSE MIB e FTSE MID CAP o ulteriori indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Per strumenti finanziari si intendono equity, debito o crediti;
  • per il restante 30% l’investimento è libero;
  • non più del 20% può essere investito con lo stesso emittente o altra società appartenente al medesimo gruppo e nel computo di tale percentuale vengono considerati anche i familiari che possiedano una partecipazione nella medesima società o gruppo;
  • non si può investire in paesi non collaborativi;
  • non possono entrare a far parte del PIR le partecipazioni qualificate;
  • si possono inserire solo strumenti che generano redditi soggetti a imposta sostitutiva, fra i quali quelli soggetti a ritenuta a titolo definitivo;
  • la liquidità non può essere superiore al 20% delle somme investite nel piano. L’investimento in conti correnti non potrà superare il 20% e quello in depositi titoli non potrà superare il 20%. Questo vuol dire che nell’ambito della quota libera del 30% se il 20% è occupato da conti correnti, ad esempio, solo il 10% potrà essere sottoscritto in depositi.

I limiti di composizione, concentrazione e liquidità sopra esposti devono essere rispettati per almeno 2/3 dell’anno solare (8 mesi su 12 o 243/244 giorni su 365/366).

Se tali condizioni non vengono rispettate, si realizza la decadenza e l’invalidità del PIR ALTERNATIVO.

Per questa particolare tipologia di PIR i limiti di investimento sono stati innalzati, rispetto ai PIR classici, a € 300.000,00 per anno solare ed € 1.500.000,00 per la totalità dell’investimento.

I suddetti investimenti devono essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni (Minimum Holding Period). In caso di cessione o rimborso infraquinquennale i redditi realizzati dalla cessione e quelli percepiti, sconteranno l’ordinario regime impositivo con l’applicazione degli interessi ma senza l’irrogazione delle sanzioni (recapture). In caso di rimborso non si decade dal beneficio se le somme percepite vengono reinvestite, entro 90 giorni, in strumenti finanziari qualificati che possano essere inseriti nel PIR Alternativo.

I vantaggi derivanti dalla sottoscrizione di un PIR ALTERNATIVO sono:

  • esenzione da imposizione relativamente ai Redditi di Capitale (di cui all’art. 44 del TUIR) derivanti dagli strumenti finanziari detenuti nel piano e Redditi Diversi di natura finanziaria (di cui all’art. 67, primo comma, lettere c-bis), c-ter) e c-quater)) derivanti dalla cessione di strumenti finanziari detenuti nel piano;
  • esenzione dall’imposta di successione del trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari che compongono il PIR ALTERNATIVO;
  • non inclusione degli strumenti afferenti al PIR ALTERNATIVO nella Dichiarazione di successione;
  • l’investitore può scegliere i prodotti che possono essere inseriti nel PIR ALTERNATIVO.

In questa tipologia di PIR possono essere inseriti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: quote di Fondi PIR Compliant, quote di PMI e Start up innovative, quote di S.r.l., mini bond, liquidità, depositi titoli.

La costituzione del PIR ALTERNATIVO avviene mediante apposito incarico conferito ad un intermediario autorizzato a ricevere l’opzione per il regime del risparmio amministrato. In particolare, con riferimento ai PIR ALTERNATIVI cd. “fai da te”, ove sovente gli investimenti inseriti nel piano non sono prodotti finanziari oggetto di deposito bancario, l’unico intermediario

La società fiduciaria può amministrare il PIR ALTERNATIVO con o senza intestazione degli investimenti in esso contenuti.

Al fine di rendere ancora più appetibile questo strumento di investimento, un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 219) aveva introdotto la possibilità per gli investitori di vedersi riconosciuto un credito di imposta pari alle perdite, minusvalenze e differenziali negativi derivanti dai piani di risparmio a lungo termine costituiti dal 1 gennaio 2021 e limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2021.

Tale credito di imposta, che non concorreva alla formazione del reddito imponibile, spettava alle persone fisiche titolari dei PIR ALTERNATIVI e spettava a condizione che il PIR ALTERNATIVO venisse tenuto attivo per cinque anni e che l’ammontare del credito non eccedesse il 20% dell’ammontare investito. Il credito sarebbe stato utilizzato in 10 rate annuali di pari importo direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24. Qualora in un periodo d’imposta non vi fosse stata capienza nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito d’imposta, la quota eccedente non avrebbe potuto essere utilizzata in periodi d’imposta successivi ma si sarebbe perduta.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato tale opportunità anche per gli investimenti effettuati nei PIR ALTERNATIVI dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Sono state apportare però due modifiche rispetto al 2021:

  • l’ammontare del credito d’imposta non potrà eccedere il 10% delle somme investite nel PIR ALTERNATIVO (per il 2021 era il 20%);
  • il credito di imposta è utilizzabile in 15 quote annuali di uguale importo (nel 2021 erano 10).  

La Legge di Bilancio 2022 ha, inoltre, a differenza di quanto stabilito fino al 31/12/2021, dato la possibilità all’investitore di costituire più di un PIR ALTERNATIVO a proprio nome.

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