Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (così detto “Decreto Rilancio”) al fine di incentivare l’investimento nel capitale delle piccole e medie imprese non quotate ha introdotto lo strumento dei PIR ALTERNATIVI che si affiancano a quelli cosiddetti classici. I PIR ALTERNATIVI fanno riferimento alla disciplina generale prevista per i PIR, ossia, nello specifico l’art. 1, commi dal 100 al 114 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (così detta “Legge di Bilancio 2017), tuttavia norme specifiche dispongono previsioni ad hoc. I PIR ALTERNATIVI hanno i seguenti limiti di composizione, concentrazione e liquidità: I limiti di composizione, concentrazione e liquidità sopra esposti devono essere rispettati per almeno 2/3 dell’anno solare (8 mesi su 12 o 243/244 giorni su 365/366). Se tali condizioni non vengono rispettate, si realizza la decadenza e l’invalidità del PIR ALTERNATIVO. Per questa particolare tipologia di PIR i limiti di investimento sono stati innalzati, rispetto ai PIR classici, a € 300.000,00 per anno solare ed € 1.500.000,00 per la totalità dell’investimento. I suddetti investimenti devono essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni (Minimum Holding Period). In caso di cessione o rimborso infraquinquennale i redditi realizzati dalla cessione e quelli percepiti, sconteranno l’ordinario regime impositivo con l’applicazione degli interessi ma senza l’irrogazione delle sanzioni (recapture). In caso di rimborso non si decade dal beneficio se le somme percepite vengono reinvestite, entro 90 giorni, in strumenti finanziari qualificati che possano essere inseriti nel PIR Alternativo. I vantaggi derivanti dalla sottoscrizione di un PIR ALTERNATIVO sono: In questa tipologia di PIR possono essere inseriti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: quote di Fondi PIR Compliant, quote di PMI e Start up innovative, quote di S.r.l., mini bond, liquidità, depositi titoli. La costituzione del PIR ALTERNATIVO avviene mediante apposito incarico conferito ad un intermediario autorizzato a ricevere l’opzione per il regime del risparmio amministrato. In particolare, con riferimento ai PIR ALTERNATIVI cd. “fai da te”, ove sovente gli investimenti inseriti nel piano non sono prodotti finanziari oggetto di deposito bancario, l’unico intermediario La società fiduciaria può amministrare il PIR ALTERNATIVO con o senza intestazione degli investimenti in esso contenuti. Al fine di rendere ancora più appetibile questo strumento di investimento, un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 219) aveva introdotto la possibilità per gli investitori di vedersi riconosciuto un credito di imposta pari alle perdite, minusvalenze e differenziali negativi derivanti dai piani di risparmio a lungo termine costituiti dal 1 gennaio 2021 e limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2021. Tale credito di imposta, che non concorreva alla formazione del reddito imponibile, spettava alle persone fisiche titolari dei PIR ALTERNATIVI e spettava a condizione che il PIR ALTERNATIVO venisse tenuto attivo per cinque anni e che l’ammontare del credito non eccedesse il 20% dell’ammontare investito. Il credito sarebbe stato utilizzato in 10 rate annuali di pari importo direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24. Qualora in un periodo d’imposta non vi fosse stata capienza nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito d’imposta, la quota eccedente non avrebbe potuto essere utilizzata in periodi d’imposta successivi ma si sarebbe perduta. La Legge di Bilancio 2022 ha confermato tale opportunità anche per gli investimenti effettuati nei PIR ALTERNATIVI dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Sono state apportare però due modifiche rispetto al 2021: La Legge di Bilancio 2022 ha, inoltre, a differenza di quanto stabilito fino al 31/12/2021, dato la possibilità all’investitore di costituire più di un PIR ALTERNATIVO a proprio nome.