Somme percepite dall’ex socio unico dopo l’avvenuta cessione della partecipazione: trattamento fiscale in capo al socio e per la società che distribuisce

31 Marzo 2022

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 21 gennaio 2022 prende in esame il trattamento fiscale di alcune somme percepite dall’ex socio unico di una S.r.l. successivamente all’atto di cessione delle quote possedute nella società medesima.

Il caso

L’Istante è una società Alfa S.r.l.

Il vecchio socio unico, Tizio, ha ceduto l’intera propria partecipazione detenuta in Alfa S.r.l. a favore di quattro soggetti che avevano già legami con la società.

Prima della cessione era stata deliberata da Alfa S.r.l. una distribuzione di dividendi, a favore di Tizio, inferiore rispetto agli utili formati negli anni precedenti in quanto parte di tali utili erano legati ad alcuni crediti commerciali sui quali pendevano dei contenziosi legali per il recupero degli stessi. Nell’atto di compravendita fu stabilito che il prezzo di cessione avrebbe trovato una sua definitiva determinazione in relazione alla capacità di Alfa S.r.l. di produrre utili futuri. In particolare, nel contratto di cessione venne stabilito che nel caso in cui i contenziosi legali summenzionati avessero avuto un epilogo positivo ed i crediti fossero stati recuperati, Alfa S.r.l. si sarebbe impegnata a riversare i proventi incassati a Tizio, al netto dei costi sostenuti per le procedure.

Alfa S.r.l. si pose due quesiti:

  • trattamento fiscale da applicare alle somme distribuite in capo a Tizio;
  • deducibilità o meno di tali somme ai fini IRES o IRAP.

Soluzione interpretativa dell'Istante

I contenziosi legali hanno avuto un epilogo positivo ed i crediti sono stati incassati mediante atti transattivi; Alfa S.r.l. ritiene che le somme da trasferire a Tizio, al netto dei costi sostenuti per le procedure, siano somme che di fatto hanno mantenuto la natura di utili distribuibili (dividendi), in quanto trattasi delle stesse somme che avrebbe incassato Tizio qualora la distribuzione non fosse stata condizionata al recupero dei crediti in contenzioso.

Alfa ritiene altresì che sulla base di quanto sopra esposto, e considerando che:

  • Tizio allora deteneva una partecipazione qualificata;
  • gli utili si erano formati prima dell'esercizio chiuso al 31/12/2017;

avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina transitoria allora vigente che prevedeva la partecipazione, seppur parziale, dei dividendi al reddito complessivo di Tizio, con esonero da parte di Alfa dall’applicazione di alcuna ritenuta.

Alfa S.r.l. infine ritiene che le somme trasferite a Tizio non siano deducibili nè ai fini IRES nè ai fini IRAP, in quanto aventi natura di utile da partecipazione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento non concorda con l’interpretazione data dall’Istante.

L’Agenzia ricorda che i dividendi, per essere considerati tali ai fini fiscali, devono essere collegati a una quota di partecipazione e che nel caso preso in esame, invece, la quota di partecipazione non esiste più in quanto è stata ceduta.

Le somme distribuite a favore di Tizio non sono qualificabili alla stregua di dividendi, bensì ulteriori somme percepite da Tizio a titolo di corrispettivo di cessione. In principio si tratterebbe, quindi, di redditi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, assoggettati ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

L’Agenzia non ritiene quindi che le somme saranno erogate a titolo di distribuzione di utili, e conseguentemente non condivide che questa sia la motivazione per cui esse non siano deducibili in capo alla società, come sostenuto da Alfa.

L’Agenzia, nelle sue conclusioni, richiama il principio generale di inerenza di cui all’art. 109, comma 5 del TUIR senza aggiungere altro. A nostro avviso, tale richiamo non dà una risposta chiara e inequivocabile al secondo quesito posto da Alfa, ma lascia aperto un dubbio interpretativo. Potrebbe darsi che, ai sensi del citato articolo 109, comma 5 del TUIR, l’Agenzia ritenga le somme inerenti – e quindi deducibili dal reddito di Alfa - in quanto si riferiscono a crediti inscritti a fronte di ricavi tassati; tuttavia il riferimento ad un principio così generale come quello di inerenza sembra lasciare aperta la porta all’Agenzia per una possibile riconsiderazione in sede di accertamento.

La fattispecie ipotizzata, in conclusione, è certamente originale; tuttavia, l’istituto dell’interpello dovrebbe assolvere alla funzione di chiarire dubbi interpretativi che certamente in questa risposta non vengono del tutto dipanati.

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