Polizze vita sottoscritte da soggetto IRES – Effetti ai fini “ACE”

18 Maggio 2022

Come noto, ai sensi del co. 6-bis dell’art. 1 del D.L. 201/2011 la cd. “base ACE” deve essere sterilizzata in misura pari agli investimenti in titoli e valori mobiliari effettuati successivamente al 31 dicembre 2010 (“Sterilizzazione titoli”). La ratio della disposizione è quella di evitare che le variazioni in aumento del capitale proprio vengano investite in attività finanziarie anziché impiegati nel rafforzamento produttivo dell’impresa.

La norma non si applica a banche e imprese di assicurazione. Tale disposizione deve considerarsi una norma di sistema non disapplicabile mediante interpello (cfr. Circolare 8/2017).

In linea di principio, per individuare i titoli non partecipativi si deve fare riferimento al contenuto dell’articolo 1, comma 1-bis del Dlgs 58/1998 (“TUF”; cfr. art. 5, C. 3, Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017). Non è chiaro se possano essere soggette alla Sterilizzazione titoli le polizze assicurative aventi contenuto finanziario. Da un lato, tali strumenti non sono infatti compresi nell’ambito dell’elenco di cui all’art. 1, comma 1-bis, TUF. Ad ogni modo, tali strumenti permettono di fatto, seppur indirettamente, un investimento in titoli che potrebbe legittimare l’applicazione della Sterilizzazione titoli (cfr. Assonime, Circolare 17/2017).

L’Agenzia delle Entrate nella risposta 232/2022 ha ricondotto all’ambito applicativo della Sterilizzazione titoli anche tali polizze. Infatti, secondo l’AdE, tali strumenti, anche se non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1-bis citato, sono tuttavia contemplati dal successivo comma w-bis.3 TUF. Tale ultima disposizione definisce un «prodotto di investimento assicurativo» i prodotti che presentino una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. La ricomprensione di tali strumenti, da parte del TUF, quali prodotti di investimento legittima secondo l’AdE l’applicazione agli stessi della Sterilizzazione titoli.

Sempre secondo quanto chiarito dall’AdE, non sono invece qualificabili come prodotti di investimento assicurativo (e non sono dunque soggette alla Sterilizzazione titoli) i prodotti assicurativi “puri”. Si tratta in particolare delle polizze non vita (elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE), nonché dei contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità.
Le conclusioni rassegnate dall’AdE assumono particolare rilevanza con riferimento alle polizze cd. “key man”.
Si tratta, come noto, di prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita che vedono l'impresa come contraente e beneficiario di polizza ed hanno, quale assicurato, uno dei soggetti apicali dell'impresa. Come evidenziato in dottrina, tali polizze rientrano nella categoria più ampia delle Corporate-Owned Life Insurance.
Si tratta nella maggior parte dei casi di polizze di puro rischio. In tal caso, dovrebbe essere pacifica la non applicabilità della Sterilizzazione titoli.

Frequentemente si riscontra tuttavia l’acquisto da parte delle imprese di c.d. Ibip (insurance based investment product) di ramo I (a gestione separata) e/o III (di tipo unit-linked).
Tali prodotti in quanto esposti in tutto o in parte, nel loro rendimento, alle fluttuazioni di mercato sono soggetti, sulla base delle indicazioni dell’AdE, alla Sterilizzazione titoli.
Per completezza, il rigore dell’AdE contrasta in parte con il contenuto di alcune sentenze di merito (ex multis, Ctp Pavia n. 447-448-449-450/2019 e Ctr Lombardia n. 1864-1865/2021). In particolare, nell’ultima sentenza citata, il giudice regionale ha qualificato ai fini fiscali come polizza “pura” (non finanziaria) uno strumento caratterizzato dalle seguenti caratteristiche: a) mancanza di certezza sull’entità del capitale rimborsato; b) assenza di premi costanti pagati dall’assicurato; c) mancata assunzione del rischio demografico; d) selezione dei diversi indirizzi di gestione in base al profilo di rischio del contraente; e) modifica del peso degli indirizzi di gestione (“switch” tra fondi sottostanti).

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