Anche i dividendi percepiti da associazioni professionali sono tassati al 26%

12 Ottobre 2022

Con la risposta n. 486 dello scorso 4 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la tassazione al 26% dei dividendi distribuiti alle società semplici, introdotta l’art. 32-quater del D.L. 124/2019, si applica anche alle associazioni tra professionisti residenti; ciò in forza della nota equiparazione compiuta dall’art. 5, c. 3, del Tuir.
Come noto, la legge di bilancio 2018 aveva posto fine al regime diversificato tra partecipazioni qualificate e non qualificate prevedendo la generale tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche al 26%. A causa di un imperfetto coordinamento normativo, si erano create alcune incertezze in merito a i dividendi percepiti dalle società semplici. Ciò in quanto, se da un lato per le società semplici valgono le stesse regole impositive applicabili alle persone fisiche non in regime di impresa, dall’altro i dividendi percepiti dalle società semplici non potevano essere assoggettati a ritenuta. Ne conseguiva un vuoto normativo colmato dall’art. 32-quater del D.L. 124/2019 il quale prevede che “i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del regime fiscale corrispondente”. In altri termini, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano direttamente percepiti dai soci quando sono corrisposti alla società come se i soci avessero direttamente investito nella società che distribuisce i dividendi.
Per completezza, il regime di cui all’art. 32quater è qualcosa di diverso rispetto all’imputazione per trasparenza, in quanto i dividendi sono tassati in capo a ciascun socio, come se questi avesse percepito direttamente il reddito e secondo il regime fiscale proprio. L’imputazione per trasparenza permane invece per gli altri redditi percepiti dalle società semplici.
Nel caso oggetto della risposta ad interpello, l’Istante domandava se il regime fiscale sancito dall’art. 32-quater potesse applicarsi anche alle associazioni tra professionisti, nonchè quale criterio dovesse essere utilizzato per individuare la quota di partecipazione agli utili da distribuire in favore dell’Associazione. A parere dell’Istante, tale criterio dovrebbe essere individuato in base agli Associati che effettivamente percepiranno gli utili al momento della distribuzione, senza tener conto invece degli Associati che a tale data saranno receduti.
L’Agenzia delle Entrare ammette che il regime fiscale in esame, riferito ai dividendi corrisposti a società semplici, trovi applicazione anche con riferimento alle distribuzioni di utili deliberate in favore di associazioni tra professionisti in ragione dell’art. 5 Tuir, ai sensi del quale “le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni sono equiparati alle società semplici”.
Ne consegue che, l’Associazione professionale – a fini della distribuzione di utili - sarebbe da considerarsi un “mero schermo” e gli Associati quali soci diretti della società che distribuisce i dividendi.
Pertanto, la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’Associazione fiscalmente residenti in Italia sconterà una ritenuta a titolo d’imposta del 26% ex art. 27, c. 1, Dpr 600/73 e art. 32-quater DL 124/2019; mentre la quota imponibile ai soci persone fisiche dell’Associazione non residenti sarà assoggettata a ritenuta del 26% in forza dell’art. 27, c. 3, Dpr 600/73.
Quanto al quesito sul corretto criterio da adottare per individuare le quote di partecipazione agli utili degli Associati, l’Agenzia ha chiarito che bisogna fare riferimento agli Associati presenti al momento della distribuzione; il momento del pagamento infatti costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposizione in capo agli Associati, in base alle quote di ripartizione determinate nella più recente scrittura privata notarile. Ciò, in parziale deroga al criterio proprio dell’Associazioni professionali di cui all’art. 5, c.3, lett. c) Tuir il quale individua come termine ultimo per la redazione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata quello della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione stessa.

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