La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 454 del 16 settembre 2022 ha affrontato il tema della distribuzione di riserve di utili formatesi prima del 31 dicembre 2017, con particolare riferimento al termine entro il quale possa essere applicato il “Regime Transitorio” previsto dall’art. 1 comma 1006 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).
In base al Regime transitorio, come noto, le distribuzioni di dividendi formatesi prima del 2018, ma deliberate entro il 31 dicembre 2022, possono beneficiare del più favorevole regime di tassazione vigente sino al 31 dicembre 2017 disposto dal D.M. 26 maggio 2017.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 454 del 16 settembre 2022 ha concluso che anche se il comma 1006 di cui sopra parla, nel testo, solo di delibere di distribuzione avvenute entro il 31 dicembre 2022, il Regime transitorio deve ritenersi applicabile solo laddove anche l’erogazione avvenga entro il 31 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 torna indietro rispetto alla posizione presa nella risposta sopra citata e stabilisce che l’importante è che la delibera di distribuzione degli utili formatesi prima del 31 dicembre 2017, venga effettuata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga in una data successiva.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che conta la delibera e non il momento in cui avverrà l’effettivo pagamento perché il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione dei dividendi, in quanto è in quel momento che nasce il diritto di credito del socio nei confronti della società.
L’Amministrazione Finanziaria si riserva però il diritto di contestare le delibere di distribuzione simulate ossia quelle in cui alla delibera segue la successiva retrocessione del socio e la conseguente restituzione dei fondi ricevuti, in tutto o in parte, o le delibere di distribuzione in cui viene stabilito un pagamento del dividendo ultrannuale, in quanto questo darebbe luogo ad un’impropria estensione dell’applicazione del Regime Transitorio.