Tassazione separata per gli arretrati maturati sull’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex coniuge

28 Febbraio 2023

La Suprema Corte, con ordinanza n. 3485 del 2023, ha affermato che gli arretrati maturati in seguito alla rivalutazione dell’assegno periodico di mantenimento erogato dall’ex coniuge, anche se percepiti una tantum dal beneficiario, sono da sottoporre a tassazione separata.
La contribuente, a seguito di azione giudiziaria, otteneva dal giudice la rideterminazione dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di contributo al mantenimento e successivamente agiva nei confronti dello stesso per ottenerne il pagamento. La stessa, poi, percepiti gli emolumenti in un’unica soluzione, dapprima li esponeva in dichiarazione per l’anno di imposta di effettivo incasso (2008) e successivamente richiedeva all’Agenzia delle Entrate la tassazione separata e il rimborso di quanto versato all’erario. L’Ufficio rigettava la richiesta sull’assunto che trattandosi di importi ricevuti una tantum non si configurassero i requisiti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 17 Tuir; nella specie non si sarebbe trattato di redditi formatisi nel corso di più periodi d’imposta.
Il diniego veniva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale che rigettava il ricorso. Il giudice di secondo grado riformulava la sentenza di prime cure accogliendo la tesi della contribuente appellante. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione.
I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno ritenuto corretta l’applicazione della tassazione separata rispetto agli arretrati percepiti in un’unica volta dalla beneficiaria. Ciò che rileva, infatti, è la causa scaturente l’erogazione di tali importi e cioè la rideterminazione del valore dell’assegno divorzile; il quale è erogato dall’ex coniuge periodicamente. Ne consegue che tali somme sono da assoggettare a tassazione separata, a nulla rilevando la circostanza che tali arretrati siano stati percepiti una tantum essendo comunque riferibili ad annualità precedenti e quindi a precedenti periodi di imposta.
D’altra parte, la Suprema Corte ha evidenziato come l’art. 17 Tuir – seppure non menzioni espressamente tra le ipotesi di tassazione separata gli emolumenti maturati su assegni di divorzio – si riferisce più genericamente agli “emolumenti arretrati” richiamando l’art. 50 Tuir che assimila ai redditi di lavoro dipendente anche gli assegni periodici di cui all’art. 10 Tuir sugli oneri deducibili, tra cui figurano gli assegni di mantenimento al coniuge corrisposti in conseguenza di separazione o divorzio quando risultanti da statuizioni dell’autorità giudiziaria.
Si ritiene opportuno evidenziare, che, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lettera c) del Tuir, sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quelli corrisposti una tantum, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (ordinanza del 6.12.2001 n. 383 e ordinanza del 29.03.2007 n. 113), dalla Cassazione (Cass. del 22.11.2002 n. 16462) e confermato anche dall’Agenzia delle Entrate (Circolare del 12.06.2002 n. 50). Non trova, inoltre, neanche applicazione, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione del 11.06.2009 n. 153) e disposto dalla Corte di Cassazione (Cass. del 08.05.2015 n. 9336 e Cass. 12.11.2019 n. 29178) la deducibilità dell’assegno una tantum versato in un numero definito di rate.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare del 27.04.2018 n.7, ha affermato che sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati, anche se versate in un’unica soluzione, che costituiscono un incremento di assegni corrisposti in anni precedenti.

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