Trust fiscalmente interposto se il disponente anche indirettamente controlla il trustee

30 Marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 27 marzo 2023, n. 267 ha esaminato il caso di un trust in cui l’attività del trustee era subordinata sotto molti profili all’autorizzazione di un guardiano. A propria volta la revoca del guardiano era riservata al disponente (anche con l’accordo dei beneficiari), anche senza giusta causa. L’Agenzia delle Entrate qualifica il trust in questione come interposto. Particolare rilievo viene attribuito al fatto che “[d]allo Statuto del Trust vigente emerge, altresì, che il Guardiano continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Disponente e dallo stesso nominato, seppure congiuntamente ad uno dei Beneficiari Attuali (ovvero uno dei figli del Disponente), e che il Trustee continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Guardiano e poi dallo stesso nominato”.
Si tratta di una fattispecie molto comune nella pratica. Frequentissimamente accade che il disponente o i beneficiari si riservino, indirettamente, tramite il potere di nomina del guardiano, poteri di influire sull’operato del trustee. Quando questa influenza si traduce in un potere di revoca, si è davanti ad un indice di interposizione.
Come evidenziato in dottrina, tale fattispecie era già stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate.
As esempio, nella risoluzione n. 8/E del 2003, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto come fiscalmente interposto un trust in cui il settlor controllava la nomina del guardiano il quale, a propria volta, decideva della nomina del trustee.
Anche nella risposta 796 del 2021, è stato attribuito rilievo, ai fini dell’interposizione, ad ogni clausola che permetta la revocabilità del trustee.
In sintesi, dunque, ciò che assume rilievo non è tanto, il potere di nomina/revoca del guardiano, quanto piuttosto l’indiretta influenza che questo potere può avere sull’attività del trustee. In altre parole, laddove il guardiano non abbia effettivi poteri sul trustee, il potere di nomina/revoca del guardiano stesso non influisce sull’interposizione o meno, ai fini fiscali, del trust.
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate conferma la liceità di questa tipologia di trust sul piano giuridico. In altri termini, come evidenziato in dottrina, l’interposizione solo fiscale non è una intestazione fittizia. L’interposizione, semplicemente, produrrà come effetto quello di determinare l’imputazione dei redditi all’interponente.
Per completezza, alcune riflessioni sono inoltre opportune sulla rilevanza attribuita dall’Agenzia delle Entrate ai poteri esercitati dai beneficiari.
Interessante notare ad esempio che, nella fattispecie in esame, l’interponente viene identificato nel disponente. Ciò nonostante il potere sul guardiano sia da questi nominato congiuntamente ad i beneficiari in accordo tra loro. Ci si potrebbe chiedere perché in tale contesto l’interponente viene identificato nel disponente e non nei beneficiari. La risposta a tale dubbio risiede con ogni probabilità nel fatto che i beneficiari non avevano un potere autonomo di interferenza; occorreva di fatto un accordo tra loro.
Degno di evidenza è inoltre il fatto che il potere di controllo/veto sul disponente, da parte dei beneficiari non viene ritenuta una circostanza tale da far venir meno l’interposizione rispetto al disponente.

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