Anche una fondazione di diritto privato qualificabile come istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica può beneficiare del credito di imposta previsto dall’Art Bonus.
Ad affermarlo l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello n. 270/2023, ha chiarito che nel caso sottoposto alla sua attenzione la fondazione istante “nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, ha natura sostanzialmente pubblicistica”.
Come sappiamo, il c.d. Art. Bonus di cui al d.lgs. 31 maggio 2014 n. 83, prevede un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Il credito di imposta riguarda, tra l’altro, la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (art. 1, comma 1).
La fondazione istante, dopo aver rappresentato di essere stata istituita nel 1917 in virtù di un legato testamentario con cui il de cuius aveva lasciato allo Stato italiano un palazzo e i beni artistici in esso contenuti (oggi museo aperto al pubblico), chiedeva all’Agenzia se le erogazioni liberali da essa ricevute da parte di terzi mecenati al fine di sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede del museo e dei beni d’arte in esso contenuti fossero ammissibili al beneficio dell’Art. Bonus.
L’Agenzia delle Entrate, sentito il parere del Ministero della cultura, ha dato risposta affermativa al quesito. Anche se l’istante assume la veste giuridica di soggetto di diritto privato – una fondazione – ne è stata infatti riconosciuta la natura “sostanzialmente pubblica” determinata dai seguenti indici: la costituzione dell’ente da parte di un soggetto pubblico (lo Stato italiano); la composizione del consiglio di amministrazione nominato dalla pubblica amministrazione; il presidente del consiglio di amministrazione indicato del Ministero della Cultura; la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica.
Altra caratteristica considerata dall’Agenzia ai fini della qualificazione pubblicistica della fondazione istante è stata la qualifica di questa come “istituto o luogo della cultura” ai sensi dell’art. 101 del c.d. Codice dei beni culturali (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), determinata dalla funzione esclusiva della conservazione, valorizzazione e accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato italiano da parte dell’ente.