Con la risposta n. 251 del 16 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una fattispecie complessa in cui l’istante era beneficiario di due trust esteri: un Family Trust e un Testamentary Trust istituiti da un soggetto che successivamente è deceduto (“Disponente”). In relazione a tale fattispecie, vengono forniti, seppure in maniera un po’ frammentaria, alcuni chiarimenti che aiutano a confermare e ricostruire la posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di trust e interposizione.
Semplificando una fattispecie estremamente articolata, nel Family Trust Disponente, trustee e beneficiario coincidevano . Il trust gestiva immobili australiani. Il trust in questione era stato istituito quando il Disponente era residente in Australia. Successivamente il Disponente si era trasferito in Italia e aveva assolto in prima persona tutti gli obblighi fiscali relativi al trust, qualificando quest’ultimo come interposto. Alla morte del disponente, l’istante era subentrato di fatto nelle funzioni di trustee oltrechè di beneficiario, insieme agli eredi.
Il disponente del Family trust, inoltre, per testamento aveva istituito il Testamentary trust di cui l’Istante risulta formalmente essere stato nominato Trustee, oltre che beneficiario. Quest’ultimo, costituito dal padre dell’Istante in sede testamentaria, risponderebbe “alla volontà del De cuius ''più volte manifestata in vita e condivisa con i propri figli'' di segregarvi, in modo prudenziale, i soli beni da destinare a beneficio del Figlio B, al fine di evitare che lo stesso possa dilapidare il patrimonio e i redditi a lui destinati, lasciando il controllo e l'amministrazione degli stessi ai suoi fratelli”, pertanto “tutti i proventi derivanti dagli assets segregati nel Testamentary Trust, nonché tutto il capitale segregato nel medesimo, saranno oggetto di attribuzione al solo Figlio B”. Sulla scorta di tali considerazioni, l’Istante ritiene che il trust sia da considerare come genuino, poiché egli riveste “solo ''formalmente'' le funzioni di Beneficiario e di Cotrustee”. Secondo quanto rappresentato, in data 3 novembre 2021, l'Istante con atto di ''acquiescenza al testamento e accettazione di eredità e legati'', ha accettato ''l'ufficio di Trustee'' nel Testamentary Trust e ''l'eredità devoluta'' a tale trust.
In primo luogo, come già confermato da ultimo nella Circ. 34/2022 deve considerarsi interposto, inter alia, ogni trust in cui la qualifica di beneficiario e di trustee coincidono. A seguito della morte del Disponente, entrambi i trust vengono dunque considerati interposti rispetto all’istante.
Peraltro, dall’argomentazione dell’Agenzia delle Entrate si evince che, al fine di accertare tale interposizione, occorre avere riguardo solo alle disposizioni che disciplinano il trust, a prescindere dalle intenzioni dei contraenti. Ad esempio, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato il secondo trust come interposto sulla base della semplice coincidenza in capo all’istante delle qualifiche formali di trustee e beneficiario; nessun rilievo è stato attribuito alla manifesta volontà dell’istante e del disponente a far pervenire il patrimonio del trust al figlio B.
Viene inoltre ribadito che, in caso di interposizione, il reddito di cui appare titolare il trust è assoggettato ad imposizione, per imputazione, direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'art. 6 del Tuir. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa, coerentemente, che spetta all’interponente il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva dal trust, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir, in proporzione al reddito dichiarato pro quota dall'Istante.
Inoltre, trattandosi di trust interposto, l’accettazione dell’eredità effettuata dall’Istante ha effetto retroattivo a far data dall’apertura della successione. In altre parole, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istante, in quanto interponente dei trust, deve essere considerato erede diretto del Disponente sin dal momento dell’apertura della successione. Pertanto: