Dopo 24 anni la Svizzera uscirà dalla black list italiana delle persone fisiche. È questa l’intesa raggiunta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti e del Capo dipartimento delle finanze elvetico, Karin Keller-Sutter. Sebbene lo stralcio non sia ancora ufficiale e l’iter dovrà essere completato, si tratta di una novità di assoluto rilievo per gli italiani che risiedono o che intendono trasferirsi in Svizzera. La Svizzera è inserita nella black list dal 1999, anno di emanazione del noto decreto ministeriale. Ciò in conseguenza del fatto che lo Stato opponeva nei confronti dell’Italia il c.d. “segreto bancario” rendendosi da un lato certamente attrattiva per i contribuenti che intendevano investire in loco, ma dall’altro “nemica” dell’Amministrazione italiana. L’inserimento nella “black list” ha notevoli implicazioni fiscali pregiudizievoli per i contribuenti. In primo luogo, il trasferimento di un soggetto in uno stato black list determina l’insorgere della presunzione a favore dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, ai fini fiscali, il trasferimento non sarebbe effettivo. Spetta quindi al contribuente dimostrare che il trasferimento sia realmente avvenuto e che il contribuente abbia trasposto nel territorio elvetico il centro dei propri interessi personali ed economici. In assenza di tale prova, il contribuente continuerà ad essere considerato residente fiscale in Italia. Inoltre, ad oggi, l’inserimento di uno Stato nella “black list” comporta importanti conseguenze in tema di violazioni relative al monitoraggio fiscale: a) il raddoppio dei termini di accertamento fino a 10 anni dall’investimento o deposito effettuato nel paese estero; b) il raddoppio delle sanzioni. In tale scenario, dunque, la fuoriuscita della Svizzera dalla black list dovrebbe comportare quindi, in primis, l’inoperatività della presunzione di fittizietà del trasferimento di residenza e l’inversione dell’onera della prova. Inoltre, lo stralcio dalla black list determinerà, pro futuro, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento e il raddoppio delle sanzioni. Molte sono le perplessità in merito al regime applicabile alle annualità passate.Secondo autorevole dottrina potrebbe arrivarsi ad affermare che posta la natura procedimentale delle norme che disciplinano il raddoppio dei termini e la loro portata retroattiva, l’uscita dalla black list anche per il passato potrebbe portare all’applicazione dei termini ordinari non raddoppiati. Si tratta di una tesi estremamente vantaggiosa per il contribuente che difficilmente potrà ritenersi adottata, in assenza di una presa di posizione esplicita dell’Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo, in attesa di maggiori chiarimenti sul tema e dell’ufficialità della rimozione della Svizzera dalla black list, l’intesa sin ora raggiunta costituisce sicuramente una buona novella per coloro che intendono trasferisti oltre confine.