Senza paradiso fiscale distribuzioni del trust detassate

4 Maggio 2023

L'Agenzia delle Entrate nella risposta 309/2023 ha esaminato il regime fiscale delle distribuzioni effettuate ad un soggetto residente in Italia da parte di un complex–trust americano.
Si trattava di un trust in atti passati costituito alle Isole Bahamas. La legge regolatrice era la Legge delle Isole Bahamas. Ad ogni modo, dal 1° gennaio 2019, il Trust, è disciplinato dalla Legge dello Stato di New York. Il trust è amministrato da due trustee statunitensi, i quali operano con grandi margini di discrezionalità. I beneficiari non hanno poteri di ingerenza. Il trust svolge esclusivamente attività finanziaria.
Tale tipologia di trust, secondo quanto rappresentato dall’Istante, subisce, negli Stati Uniti, una tassazione autonoma, in quanto Trust. In particolare, se il reddito imponibile del trust eccede i 12.500 dollari è applicata un'aliquota d'imposta del 37% su interessi e dividendi e del 23.8% sui capital gains.
La distribuzione di proventi periodici da parte di un complex trust americano subisce, inoltre, una tassazione in capo al beneficiario e, nel caso di beneficiario estero non cittadino statunitense, l'Amministrazione finanziaria USA applica una ritenuta in uscita.
Nel caso di specie, l'Istante, residente in Italia, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/USA, subisce una ritenuta sul 15% dell'ammontare lordo.
Complessivamente, sulla base di quanto prospettato, «il reddito del trust viene assoggettato ad aliquota nominale del 29% circa» e che tale dato è stato ricavato tenendo conto del «peso percentuale delle imposte pagate nel 2019».
La questione sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate verteva su di una distribuzione effettuata dal trust in questione nel 2020, con riferimento a redditi formatisi nel 2019.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la medesima distribuzione non rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 44, comma 1, lettera g¬sexies), del Tuir, secondo i chiarimenti forniti con circolare n. 34/E del 2022. Le relative distribuzioni saranno dunque non imponibili.
Con riferimento alle distribuzioni future in favore dell'Istante l'Agenzia evidenzia che è onere del contribuente determinare la tassazione nominale del Trust al momento della produzione del reddito.
La risposta in esame assume rilievo in quanto conferma, in continuità con i chiarimenti forniti nella circolare n. 34/E del 2022, che:

  • La residenza del trust è in linea di principio determinata dalla residenza del trustee;
  • Sono imponibili solo le distribuzioni relative a periodi di imposta in cui il trustee era residente in uno Stato a fiscalità privilegiata;
  • La presunzione di redditività si applica solo alle distribuzioni effettuate da trust residenti in Stati a fiscalità privilegiata.
    Interessante anche notare, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate, pur senza pronunciarsi nel merito, sembra aver avallato il metodo di determinazione dell’aliquota nominale effettuato dal contribuente. Come visto, il trust subiva una pluralità di prelievi, sia in capo al trust stesso che in capo ai beneficiari, mediante ritenuta. Il contribuente, sulla base di una ponderazione di tali prelievi, giungeva ad affermare che «il reddito del trust viene assoggettato ad aliquota nominale del 29% circa» e che tale dato è stato ricavato tenendo conto del «peso percentuale delle imposte pagate nel 2019». L’Agenzia delle Entrate, nel riconoscere la correttezza del ragionamento del contribuente, sembra avallare tale modalità di determinazione dell’aliquota nominale.

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