Nel mese di ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs n. 125 che ha recepito in Italia la V Direttiva Comunitaria relativa alla Normativa Antiriciclaggio e che é entrato in vigore il 10 novembre 2019.
Tale Decreto tra le altre novità, ha ampliato il novero dei soggetti destinatari degli obblighi della Normativa Antiriciclaggio.
Tra i nuovi soggetti sono stati ricompresi coloro che “commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere”, anche quando tale attività è posta in essere da gallerie o case d’asta, qualora il valore della singola operazione realizzata, anche se frazionata, o il complesso di operazioni collegate ad un progetto, sia pari o superiore a Euro 10.000,00.
L’inserimento dei così detti “Professionisti dell’arte” nell’elenco dei soggetti obbligati ad applicare quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio, ha lo scopo di rendere più trasparente il mercato dell’arte italiano e internazionale, facilitando l’individuazione di quelle operazioni di compravendita che nascondano in realtà operazioni di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo, anche in considerazione del fatto che sempre più soggetti investono il proprio patrimonio in opere d’arte o cose antiche.
I “Professionisti dell’arte” devono:
nominare un Responsabile delle procedure Antiriciclaggio e un Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette. Le due nomine possono coincidere in un unico soggetto. Il soggetto nominato deve essere indipendente rispetto alla gestione e amministrazione della Galleria per cui se fosse un consigliere non deve avere poteri operativi o decisionali;
adottare una Procedura interna che individui chi sono i soggetti operativi che si occuperanno di metterla in pratica e cosa deve essere fatto dagli stessi per porre in essere gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Ogni volta che gli operatori dell’arte pongono in essere o siano intermediari in operazioni di compravendita di opere d’arte o cose antiche che abbiamo un valore pari o superiore a Euro 10.000,00 sono tenuti a:
effettuare l’Adeguata verifica sia sugli acquirenti che sui venditori di opere d’arte. L’Adeguata verifica deve essere effettuata per i venditori al momento dell’affidamento alla Galleria dell’opera d’arte, per gli acquirenti al momento della conferma dell’intenzione di acquisto. Solo nel caso in cui si pensi di attribuire ai soggetti identificati un rischio basso, l’Adeguata verifica potrà essere effettuata entro un massimo di 30 gg dalle suddette date;
attribuire sia all’acquirente che al venditore un grado di rischio tra Basso Medio e Alto;
se il rapporto con l’autore dell’opera o con un acquirente non fosse occasionale ma continuativo, entro un determinato periodo di tempo, che è stato stabilito all’interno della propria procedura interna, dovrà essere effettuata di nuovo l’adeguata verifica sul soggetto e bisognerà decidere se mantenere o modificare il grado di rischio attribuitogli, sulla base dell’esito del controllo effettuato;
conservare tutti i documenti raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica puntuale e continuativa nel “Fascicolo del cliente” che può essere cartaceo o elettronico e deve essere conservato fino a 10 anni dalla chiusura del rapporto;
predisporre ed inviare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) quando ne ravvedano la motivazione.
Il Responsabile delle procedure Antiriciclaggio è tenuto alla formazione annuale e deve anche assicurarsi che il personale adibito all’applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio partecipi a corsi di formazione e aggiornamento almeno una volta all’anno.
Per la mancata o errata applicazione di quanto sopra descritto, la normativa antiriciclaggio prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni di natura penale.
Il coinvolgimento dei “Professionisti dell’arte” nell’applicazione della normativa antiriciclaggio ha indubbiamente scosso il mercato di riferimento e creato non pochi dubbi sull’applicabilità della stessa. Sempre più professionisti si prodigano ad assistere coloro che “commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere” in tale tortuoso percorso.